CONTROLLI Intelligenza artificiale. Arrivano le regole. Più controlli, formazione e tutele per cittadini e lavoratori
Le novità del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179. L’Italia definisce nuove regole per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, adeguando la normativa nazionale a quella europea. Il decreto legislativo n. 179 del 7 ottobre 2026 stabilisce chi deve controllare i sistemi di intelligenza artificiale, quali sanzioni possono essere applicate in caso di violazioni e come promuovere la formazione per un utilizzo consapevole di queste tecnologie.
Più controlli intelligenza artificiale sicura. Il provvedimento affida compiti precisi alle autorità pubbliche. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) si occupa delle procedure per riconoscere e controllare gli organismi incaricati di verificare il rispetto delle regole (ente di promozione), mentre l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) svolge importanti funzioni di vigilanza e ispezione (ente di controllo). Per i sistemi utilizzati in ambito bancario, finanziario e assicurativo intervengono anche le autorità competenti, secondo le rispettive responsabilità (L’intelligenza artificiale usata da banche, società finanziarie e assicurazioni non è controllata soltanto dalle autorità previste in via generale per l’IA. Qui intervengono anche Banca d’Italia, CONSOB e IVASS. I loro compiti sono diversi: non controllano tutti le stesse cose e non intervengono automaticamente in ogni caso di utilizzo dell’intelligenza artificiale. La Banca d’Italia vigila sulle banche e su diversi intermediari finanziari, nell’ambito dei poteri che le sono attribuiti; la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) vigila sui mercati finanziari e sulla trasparenza e correttezza delle attività di investimento; l’ IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni): vigila sulle imprese e sugli intermediari assicurativi; il Garante per la protezione dei dati personali interviene quando l’utilizzo dell’IA coinvolge dati personali, secondo i poteri previsti dalla legge). L’obiettivo è favorire un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale, proteggendo i diritti e le libertà delle persone.

Chi viola le regole rischia sanzioni pesanti. Il decreto prevede multe che, nei casi più gravi indicati dalla legge, possono arrivare fino a 35 milioni di euro oppure al 7% del fatturato mondiale annuo dell’impresa. Per altre violazioni sono previste sanzioni fino a 15 milioni di euro, 7,5 milioni o un milione, a seconda degli obblighi non rispettati. Nei casi meno gravi, le autorità possono ordinare di correggere le irregolarità oppure rendere pubblica la violazione. Se l’ordine di correggere non viene rispettato, possono scattare le multe. Gli importi vengono determinati tenendo conto delle circostanze previste dalla normativa, con criteri specifici per piccole e medie imprese e start-up innovative.
L’intelligenza artificiale si impara a scuola e da adulti. Una parte importante del decreto riguarda la formazione. Le scuole potranno introdurre attività dedicate all’intelligenza artificiale, per aiutare gli studenti a comprenderne le potenzialità, i limiti e i rischi. È prevista anche la formazione degli insegnanti, con attenzione alla sicurezza, alla protezione dei dati personali, al riconoscimento degli errori e delle distorsioni dei sistemi e all’uso etico della tecnologia. I Centri provinciali per l’istruzione degli adulti potranno organizzare percorsi specifici per sviluppare competenze utili anche a entrare o rientrare nel mercato del lavoro.
Formazione anche per professionisti e personale sanitario. Il provvedimento prevede percorsi di alfabetizzazione e aggiornamento sull’intelligenza artificiale per diverse categorie professionali, compresi i professionisti iscritti agli ordini e gli operatori sanitari. La formazione dovrà riguardare non soltanto il funzionamento degli strumenti, ma anche le responsabilità di chi li utilizza, gli obblighi di informazione e il rispetto dei diritti delle persone.
Lavoro: Il decreto 179 interviene su due aspetti distinti: Le decisioni che riguardano il rapporto di lavoro, e il problema. della salute e sicurezza. I riferimenti centrali sono gli articoli 41 e 42 del decreto. Le decisioni sul rapporto di lavoro. L’articolo 41 stabilisce che, quando il datore di lavoro utilizza sistemi di IA nei processi decisionali relativi al rapporto di lavoro, le decisioni finali non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La disposizione riguarda espressamente le decisioni relative a costituzione del rapporto di lavoro, modificazione del rapporto, cessazione del rapporto, provvedimenti disciplinari e valutazione delle prestazioni lavorative. La decisione definitiva deve spettare a una persona fisica dotata di un potere effettivo e autonomo. Che cosa deve sapere il lavoratore. Diritto a essere informato. Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi informativi richiamati dall’articolo 41, attraverso l’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997. Quest’ultimo disciplina le informazioni relative ai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, nei casi e nei limiti previsti dalla norma. Diritto a una spiegazione comprensibile. Il lavoratore può chiedere una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda. La spiegazione deve essere fornita con l’intervento di una persona fisica e indicare l’eventuale incidenza dell’IA sul processo decisionale e i principali parametri considerati. Diritto di accesso ai dati e alle altre tutele previste. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR). Diritto al rispetto della dignità, della riservatezza e della non discriminazione. L’utilizzo dei sistemi deve rispettare la dignità e la riservatezza del lavoratore e il principio di non discriminazione. Salute e sicurezza: il ruolo dell’intelligenza artificiale nella valutazione dei rischi. L’articolo 42 introduce una previsione specifica per la sicurezza sul lavoro. L’utilizzo dell’IA deve essere considerato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 quando incide su: organizzazione del lavoro; ritmi produttivi; modalità di esecuzione della prestazione; processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza. Il datore di lavoro deve inoltre garantire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici legati all’utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. La norma non si limita, quindi, a richiedere che i dipendenti sappiano utilizzare uno strumento: richiede che siano informati e formati sui rischi connessi al suo utilizzo e sulle misure di tutela adottate dall’azienda. Responsabilità ai diversi livelli della gerarchia aziendale. È essenziale distinguere gli obblighi che il decreto attribuisce espressamente da quelli che derivano dalla normativa generale sul lavoro e sulla sicurezza.
D.lgs. 07-10-2026, n. 179. Intelligenza artificiale e formazione del lavoratore. Obblighi datoriali, diritti, doveri e responsabilità
Il Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, adegua alcuni aspetti della normativa nazionale al Regolamento (UE) 202 4/1689, noto come AI Act, con particolare riferimento ai poteri delle autorità nazionali e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.
Il decreto entrerà in vigore il 23 ottobre 2026. La presente analisi considera pertanto sia le disposizioni del decreto di prossima efficacia, sia quelle già vigenti della Legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale. Il riferimento principale per la formazione del lavoratore è l’articolo 42 del D.lgs. n. 179/2026, che disciplina il rapporto tra intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 41 riguarda invece la tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di IA.
L’obbligo di formazione del lavoratore: articolo 42. L’articolo 42, comma 3, stabilisce che i datori di lavoro devono assicurare un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Si tratta di un obbligo rivolto al datore di lavoro, finalizzato a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dell’IA nei contesti lavorativi avvengano tenendo conto dei rischi che possono derivare dall’impiego di tali tecnologie. La norma non si limita a promuovere una generica conoscenza degli strumenti digitali, richiede che il lavoratore riceva informazioni e formazione adeguate rispetto ai rischi specifici e alle misure di protezione pertinenti. L’articolo 42, comma 2, prevede inoltre che l’utilizzo dei sistemi di IA che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza sia valutato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Questa previsione collega l’impiego dell’intelligenza artificiale alla valutazione dei rischi lavorativi, senza introdurre un programma formativo standardizzato valido indistintamente per ogni lavoratore.
Quali contenuti deve avere la formazione? L’articolo 42 non stabilisce direttamente un numero minimo di ore, un programma didattico uniforme, un esame finale o una certificazione obbligatoria per tutti i lavoratori. I contenuti devono essere individuati in funzione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione adottate. In termini applicativi, la formazione può comprendere la conoscenza delle funzionalità e dei limiti dei sistemi utilizzati, le modalità corrette di impiego, i rischi pertinenti alle mansioni, le procedure aziendali e le misure di protezione previste. Questi elementi costituiscono possibili contenuti della formazione adeguata, non un elenco letterale di moduli imposto dal decreto.
I diritti del lavoratore nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. I diritti del lavoratore trovano fondamento principalmente negli articoli 11 della Legge n. 132/2025 e 41 del D.lgs. n. 179/2026, oltre che nelle disposizioni europee applicabili. Diritto a essere informato. L’articolo 11, comma 2, della Legge n. 132/2025 prevede che il datore di lavoro informi il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità stabiliti dall’articolo 1-bis del D.lgs. n. 152/1997. Quest’ultima disposizione disciplina gli obblighi informativi relativi ai sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati che forniscono indicazioni rilevanti, tra l’altro, per l’assunzione, la gestione, la valutazione o la cessazione del rapporto di lavoro, nonché per l’assegnazione di compiti e mansioni. Nei casi previsti, il lavoratore ha diritto di ricevere informazioni sulle finalità e sul funzionamento dei sistemi, sugli aspetti del rapporto di lavoro interessati, sui dati e sui principali parametri utilizzati e sulle misure di controllo adottate. Il lavoratore può inoltre richiedere dati e ulteriori informazioni secondo le modalità previste dalla legge. Il datore di lavoro deve rispondere per iscritto entro trenta giorni. Diritto alla tutela della dignità e alla non discriminazione.
L’articolo 11 della Legge n. 132/2025 richiede che l’impiego dell’IA nel lavoro sia sicuro, affidabile e trasparente, non contrasti con la dignità umana e non violi la riservatezza dei dati personali. La stessa disposizione richiede il rispetto dei diritti inviolabili del lavoratore e vieta discriminazioni riconducibili ai fattori indicati dalla norma. L’introduzione di sistemi di IA nell’organizzazione aziendale non elimina, pertanto, le tutele riconosciute alla persona che lavora. Diritto a una decisione finale umana. L’articolo 41 del D.lgs. n. 179/2026 stabilisce che le decisioni finali riguardanti la costituzione, la modificazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, comprese le sanzioni disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo. Il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione al divieto. La norma esclude espressamente da questa specifica categoria di decisioni finali le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive della selezione. Il lavoratore può inoltre chiedere, tramite l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dell’IA e dei principali parametri considerati. L’articolo 41 prevede anche conseguenze giuridiche per le decisioni assunte in violazione del comma 1: il licenziamento è nullo e sono nulle le decisioni del datore di lavoro adottate in violazione della disposizione. I doveri e le responsabilità del lavoratore L’articolo 42 pone espressamente l’obbligo di informazione e formazione in capo al datore di lavoro. Non contiene, invece, un elenco autonomo e completo di nuovi doveri del lavoratore. Occorre pertanto distinguere gli obblighi espressamente previsti dalla normativa dalle condotte operative che possono essere richieste per un utilizzo responsabile degli strumenti di IA. In concreto, il lavoratore dovrebbe attenersi alle istruzioni applicabili, utilizzare gli strumenti secondo le procedure comunicate e osservare le misure di prevenzione e protezione pertinenti alla propria attività. Quando l’impiego di un sistema comporta rischi o anomalie rilevanti, è opportuno utilizzare i canali di segnalazione previsti dall’organizzazione aziendale. Tali indicazioni non comportano, da sole, l’introduzione di nuove fattispecie di responsabilità: l’esistenza di una violazione e le sue conseguenze devono essere valutate sulla base delle disposizioni applicabili e dei fatti concreti.
Il lavoratore è responsabile degli errori prodotti dall’IA? Non automaticamente. L’utilizzo di un sistema di IA non rende il lavoratore responsabile di ogni errore del sistema o di ogni conseguenza della sua introduzione nell’organizzazione aziendale. La responsabilità individuale deve essere valutata tenendo conto delle mansioni, delle istruzioni ricevute, del grado di autonomia, della condotta concreta e delle norme applicabili.
L’obbligo di assicurare un’adeguata formazione sui rischi specifici resta, in base all’articolo 42, comma 3, a carico del datore di lavoro. La norma non autorizza a trasferire automaticamente sul lavoratore le responsabilità relative alla mancata predisposizione della formazione o delle misure di protezione dovute.
Che cosa deve garantire il datore di lavoro? Dal quadro normativo considerato emergono quattro profili principali. Primo: informazione e formazione. Il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata sui rischi specifici derivanti dall’utilizzo dei sistemi di IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Secondo: valutazione dei rischi. Quando l’IA incide sull’organizzazione, sui ritmi produttivi, sulle modalità di svolgimento del lavoro o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza, il suo utilizzo deve essere considerato nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008, come richiamato dall’articolo 42, comma 2. Terzo: trasparenza. Nei casi previsti dalla legge, il datore di lavoro deve informare il lavoratore dell’utilizzo dell’IA e fornire le informazioni prescritte sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Quarto: rispetto dei diritti. L’utilizzo dell’IA deve rispettare la dignità, la riservatezza e il principio di non discriminazione. Le decisioni finali sul rapporto di lavoro contemplate dall’articolo 41 devono inoltre rispettare il requisito dell’intervento umano effettivo
La formazione in materia di IA e le istituzioni formative. L’articolo 43 del D.lgs. n. 179/2026 riguarda un ambito distinto dalla formazione aziendale sui rischi. La disposizione prevede che università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica promuovano, nell’ambito di accordi con amministrazioni pubbliche, imprese o enti senza scopo di lucro, attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione sull’IA. Tali attività mirano a favorire una comprensione diffusa e consapevole del funzionamento, degli impieghi e dei limiti delle tecnologie di intelligenza artificiale. L’articolo prevede inoltre che le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti possano essere realizzate dagli ordini professionali o dalle associazioni di categoria, anche attraverso convenzioni con le istituzioni indicate. Questa disposizione non va confusa con l’obbligo del datore di lavoro previsto dall’articolo 42: si tratta di previsioni differenti per destinatari e finalità.
Entrata in vigore e applicazione. Il D.lgs. n. 179/2026 entra in vigore il 23 ottobre 2026. Fino a tale data, le disposizioni del decreto non sono ancora entrate in vigore. La Legge n. 132/2025, invece, è già in vigore dal 10 ottobre 2025. Le disposizioni applicabili al rapporto di lavoro devono pertanto essere individuate distinguendo gli obblighi già vigenti da quelli introdotti dal decreto di prossima efficacia. Per valutare una situazione concreta occorre considerare la data dei fatti, il tipo di sistema utilizzato, la sua funzione e le specifiche norme applicabili.
Conclusioni. La disciplina italiana sull’intelligenza artificiale individua una responsabilità precisa del datore di lavoro: assicurare un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all’utilizzo dell’IA e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Al lavoratore sono riconosciute tutele in materia di informazione, dignità, riservatezza, non discriminazione e, nei casi previsti, intervento umano nelle decisioni che incidono sul rapporto di lavoro. La corretta applicazione delle disposizioni richiede di distinguere gli obblighi espressi dalla legge dalle misure organizzative che possono risultare opportune in relazione ai rischi effettivi.




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