Intelligenza artificiale e licenziamenti, Come cambia il concetto di lavoro nell’impresa che innova
Riflessioni a corredo dell’articolo proposto dall’avvocato Lucio Scotti
L'intelligenza artificiale sta entrando sempre più profondamente nell'organizzazione delle imprese e, pur non essendo ancora disciplinata in modo specifico nella normativa

sui licenziamenti, sta già influenzando il modo in cui vengono valutate le scelte organizzative delle aziende. Il suo impatto non si manifesta tanto come causa diretta del licenziamento, quanto come elemento che modifica il concetto stesso di "necessità" del lavoro umano. Su questo tema offre importanti spunti di riflessione la sentenza del Tribunale di Roma n. 9135 del 19 novembre 2025, analizzata dall'avvocato Lucio Scotti. La decisione non introduce nuovi principi giuridici, ma dimostra come il diritto del lavoro stia già assorbendo gli effetti della trasformazione tecnologica attraverso gli strumenti tradizionali del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il caso esaminato dal Tribunale presenta tutti gli elementi tipici di un licenziamento economico. L'azienda attraversa una crisi economico-finanziaria, avvia una riorganizzazione interna, riduce le attività considerate non strategiche e procede al licenziamento di una lavoratrice addetta alla grafica, sostenendo che la sua posizione lavorativa non sia più necessaria. Proprio questa apparente normalità rende la sentenza particolarmente significativa. Infatti, le attività svolte dalla lavoratrice non vengono completamente eliminate. Continuano a essere eseguite, ma in modo diverso: alcune sono redistribuite ad altri dipendenti, altre vengono semplificate e altre ancora sono svolte mediante strumenti di intelligenza artificiale. Il risultato è che non scompare il lavoro in sé, ma viene meno la necessità di mantenere una figura professionale dedicata esclusivamente a quelle attività. È questo il vero elemento innovativo della decisione. La sentenza ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza: il giudice non può sostituirsi all'imprenditore nelle scelte organizzative. Le decisioni sull'organizzazione dell'impresa rientrano nella libertà di iniziativa economica garantita dall'articolo 41 della Costituzione. Il controllo giudiziale può verificare soltanto che la riorganizzazione sia reale, non sia simulata o pretestuosa ed esista un collegamento tra la riorganizzazione e il licenziamento. Il giudice, invece, non può valutare se la scelta aziendale sia economicamente più o meno opportuna. Questo principio, consolidato da anni, assume però un significato completamente nuovo quando nella riorganizzazione entra in gioco l'intelligenza artificiale. Tradizionalmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo era collegato alla soppressione di una posizione lavorativa determinata dall'eliminazione delle relative mansioni. La sentenza romana mostra invece un cambiamento molto più profondo. Le mansioni possono continuare a esistere, ma essere redistribuite tra altri lavoratori, accorpate ad altre funzioni, semplificate e svolte, almeno in parte, mediante strumenti di intelligenza artificiale. Di conseguenza non è più necessario eliminare completamente un'attività per poter sopprimere una posizione lavorativa.
Il giudizio si sposta su un altro piano. La domanda non diventa più: "Il lavoro esiste ancora?" Diventa invece: "Ha ancora senso mantenere un lavoratore subordinato che svolga quel lavoro?" È questo il passaggio più innovativo evidenziato dall'autore. Il baricentro del giustificato motivo oggettivo si sposta dalla soppressione della mansione alla perdita di funzionalità economico-organizzativa del lavoro umano. La sentenza non afferma mai che l'intelligenza artificiale possa sostituire il lavoratore. Anzi, formalmente continua ad applicare le categorie tradizionali del diritto del lavoro. Tuttavia, dall'istruttoria emerge chiaramente che una parte delle attività della lavoratrice viene ormai svolta attraverso strumenti di IA, capaci di garantire maggiore rapidità e minori costi. Il Tribunale considera questo dato perfettamente coerente con la riorganizzazione aziendale e non ritiene necessario approfondirne il significato giuridico. È qui che, secondo Scotti (e a ragione), si realizza il cambiamento più rilevante. L'intelligenza artificiale non diventa una nuova causa di licenziamento ma un criterio organizzativo implicito, cioè un elemento che contribuisce a valutare se una posizione lavorativa sia ancora utile all'impresa. In altre parole, la tecnologia entra nel ragionamento giuridico senza essere mai nominata come vero oggetto della decisione. Questo cambiamento produce conseguenze importanti anche sul ruolo del giudice. Oggi il controllo sulla legittimità del licenziamento si fonda sulla verifica della reale esistenza della riorganizzazione e della sua coerenza. Ma se la scelta organizzativa si basa su strumenti tecnologici sempre più sofisticati, il giudice rischia di limitarsi a controllare soltanto l'apparenza esterna della decisione aziendale. Non entra, infatti, nel merito della scelta di sostituire parte del lavoro umano con soluzioni tecnologiche, né chiede al datore di lavoro di dimostrare perché tale scelta fosse realmente necessaria. Secondo l'autore, il sindacato giudiziale rischia così di trasformarsi in una verifica puramente formale della coerenza dell'organizzazione aziendale, lasciando senza un reale controllo proprio le decisioni maggiormente influenzate dall'intelligenza artificiale.
L'onere della prova resta a carico del datore di lavoro. Nonostante queste criticità, la sentenza conferma un principio fondamentale della giurisprudenza di legittimità. L'impresa continua ad avere l'onere di dimostrare che la riorganizzazione è effettiva; che la posizione lavorativa è stata realmente soppressa; che esiste un rapporto causale tra la riorganizzazione e il licenziamento e che non era possibile ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili. L'intelligenza artificiale, quindi, non giustifica automaticamente un licenziamento. Rimane necessario dimostrare tutti i presupposti richiesti dalla legge. Tuttavia, osserva Scotti, proprio l'utilizzo della tecnologia rende sempre più semplice sostenere che una determinata posizione lavorativa non sia più funzionale all'organizzazione aziendale.
Il repêchage rischia di diventare una tutela solo formale. Uno degli aspetti più delicati riguarda l'obbligo di repêchage, cioè il dovere del datore di lavoro di verificare la possibilità di assegnare il dipendente ad altre mansioni disponibili, anche inferiori ma compatibili con la sua professionalità. Questo obbligo rappresenta uno dei principali strumenti di tutela contro il licenziamento economico. Nel caso esaminato, il Tribunale ritiene che il datore di lavoro abbia assolto tale obbligo perché: l'organico era stato progressivamente ridotto; le posizioni rimaste richiedevano competenze altamente specialistiche e non esistevano mansioni compatibili con quelle della lavoratrice. Dal punto di vista giuridico la decisione appare coerente con l'orientamento consolidato della Cassazione. Ma l'autore invita a guardare oltre il singolo caso. Quando l'intelligenza artificiale automatizza sempre più attività, anche le possibili posizioni alternative diminuiscono progressivamente. Non vengono eliminate soltanto le mansioni originarie. Si riduce l'intero spazio occupazionale disponibile all'interno dell'impresa. Di conseguenza il repêchage rischia di trasformarsi in un requisito solo apparentemente garantista, perché le occasioni concrete di ricollocazione diventano sempre più rare.
Il confronto con il nuovo AI Act europeo. L'articolo richiama anche il recente Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act). Pur non disciplinando direttamente i licenziamenti, il regolamento introduce principi destinati ad assumere grande importanza anche nel diritto del lavoro. Le decisioni che incidono sui diritti delle persone e che utilizzano sistemi algoritmici dovrebbero essere caratterizzate da trasparenza; tracciabilità; possibilità di controllo e conoscibilità dei criteri utilizzati. La sentenza del Tribunale di Roma segue invece un'impostazione diversa. L'intelligenza artificiale viene considerata una semplice modalità organizzativa dell'impresa, senza che venga approfondito il suo ruolo nella decisione di sopprimere una posizione lavorativa. Secondo Scotti, questa differenza tra diritto europeo e giurisprudenza nazionale è destinata a diventare sempre più evidente con la diffusione dell'IA nei processi produttivi. L'autore conclude richiamando il delicato equilibrio costituzionale tra due valori fondamentali. Da un lato vi è la libertà di iniziativa economica privata, riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione, che consente all'imprenditore di organizzare liberamente la propria attività. Dall'altro vi sono gli articoli 4 e 35 della Costituzione, che riconoscono il diritto al lavoro e impongono alla Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme. La diffusione dell'intelligenza artificiale rischia di alterare questo equilibrio se il parametro principale diventa esclusivamente la maggiore convenienza economica delle soluzioni tecnologiche rispetto al lavoro umano.
Conclusioni. L'intelligenza artificiale stia modificando, senza dichiararlo apertamente, il diritto dei licenziamenti. La tecnologia modifica il modo stesso di valutare l'utilità del lavoro umano. Il rischio evidenziato da Scotti è che il licenziamento non venga più giustificato dalla reale scomparsa del lavoro, ma dalla semplice constatazione che quel lavoro può essere svolto con minore impiego di personale grazie all'innovazione tecnologica. Se questo orientamento dovesse consolidarsi, il controllo del giudice potrebbe diventare sempre meno incisivo e l'obbligo di repêchage sempre più difficile da applicare in modo concreto. Per il diritto del lavoro si apre quindi una sfida decisiva: governare l'innovazione senza sacrificare la centralità della persona che lavora.




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