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Anche lo staff leasing deve essere temporaneo. I limiti alla somministrazione secondo il Tribunale di Milano

Lo staff leasing è una particolare forma di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato prevista dalla normativa italiana (in particolare nel sistema della somministrazione di lavoro), in base alla quale un lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’agenzia per il lavoro viene inviato in missione presso un’impresa

utilizzatrice per continuativi periodi di prestazione. La disciplina della somministrazione, nel suo complesso, trova fondamento sia nel diritto interno (articoli del D.lgs. 81/2015 e successive modifiche) sia nel diritto dell’Unione europea, in particolare nella Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale, che richiama espressamente la temporaneità dell’impiego tramite agenzia come elemento strutturale dell’istituto.  La Corte di cassazione, in più pronunce, ha sancito che la reiterazione di missioni (anche tramite somministrazione a tempo determinato) oltre 24 mesi complessivi presso lo stesso utilizzatore viola la disciplina e comporta specifici effetti giuridici (come la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore). 


La «natura temporanea» dell’impiego in somministrazione: profilo europeo e nazionale. La Direttiva 2008/104/CE definisce il lavoro tramite agenzia interinale come un modello in cui un lavoratore è assunto da un’agenzia e inviato temporaneamente presso un’impresa utilizzatrice sotto la direzione e il controllo di quest’ultima. La nozione di “temporaneamente non è puramente lessicale: essa costituisce un vincolo diretto imposto dalla disciplina comunitaria per evitare l’uso distorto di contratti di somministrazione come strumento di precarizzazione permanente.  Diversi giudici di merito, tra cui il Tribunale di Reggio Emilia nella sua ordinanza depositata nel 2024, hanno proprio evidenziato che la disciplina italiana dello staff leasing, non limitando la durata della missione presso un unico utilizzatore e non collegando la legittimità dell’impiego alla sussistenza di esigenze temporanee dell’utilizzatore, potrebbe risultare incompatibile con l’art. 5, paragrafo 5 della Direttiva stessa, che mira a prevenire abusi (ad es. missioni successive prolungate senza ragione reale) che elidono le tutele del lavoro subordinato.  La Corte di cassazione ha aderito a un indirizzo interpretativo volto a preservare la temporaneità effettiva delle missioni anche nel contesto delle somministrazioni reiterate. In particolare, con la sentenza n. 29577/2025, la Corte ha ribadito che il limite dei 24 mesi complessivi per la somministrazione a termine trova applicazione anche nel caso di missioni successive presso lo stesso utilizzatore e che il superamento di tale limite determina effetti rilevanti (nullità, conversione del rapporto). Il Tribunale di Milano (sentenza n. 4493/2025). Con la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Milano è intervenuto in modo significativo su una questione cruciale: la compatibilità dello staff leasing con il principio ontologico di temporaneità del rapporto di somministrazione di lavoro, anche quando quest’ultimo sia a tempo indeterminato.  Il Tribunale ha affermato: “Anche lo staff leasing deve conservare una natura ontologicamente temporanea”. Ciò significa che la somministrazione – a prescindere dalla forma contrattuale interna (anche a tempo indeterminato) – non può essere utilizzata in modo continuativo e indistinto per soddisfare esigenze strutturali di manodopera presso un unico utilizzatore, pena la violazione dei limiti temporali e dei principi espressi dalla disciplina comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità. La decisione milanese, pertanto, riconosce che l’essenza della somministrazione di lavoro – e quindi anche dello staff leasing – risiede nella temporaneità della messa a disposizione del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice e non nella mera forma contrattuale adottata dall’agenzia di somministrazione.  In altri termini, non è sufficiente che il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia; perché lo staff leasing sia lecito la missione presso l’utilizzatore deve rispondere a esigenze temporanee e non prolungarsi senza limite, onde evitare che la somministrazione diventi uno strumento di elusione delle tutele connesse al rapporto di lavoro diretto. 


Coerenza con Corte di Giustizia UE e Corte di Cassazione. Il Tribunale di Milano ha motivato il proprio orientamento richiamando i principi della CGUE secondo cui la disciplina del lavoro tramite agenzia richiede che il lavoratore sia impiegato “temporaneamente” presso l’azienda utilizzatrice e non sia uno strumento di precarizzazione permanente. Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha evidenziato la finalità anti-elusiva di tali norme e l’esigenza di guardare alla realtà sostanziale della prestazione lavorativa, verificando se la somministrazione sia funzionale ad esigenze effettive e transitorie dell’utilizzatore.  In questo senso, la pronuncia milanese si colloca in un solco interpretativo coerente con il diritto dell’Unione europea e con l’evoluzione della giurisprudenza interna, affermando che la temporaneità non può essere elusa attraverso artifici contrattuali né dettata solo dalla forma giuridica del contratto.


Implicazioni giuridiche principali. Ripristino della temporaneità come requisito strutturale🡪 Lo staff leasing non può essere utilizzato per impieghi di lungo periodo presso lo stesso utilizzatore se manca una giustificazione reale di carattere temporaneo. Il giudice, anche nel caso di somministrazione a tempo indeterminato, deve verificare la reale corrispondenza delle missioni rispetto alle esigenze transitorie dell’utilizzatore. La pronuncia milanese individua un requisito di compatibilità tra normativa nazionale e Direttiva 2008/104/CE, richiamando il principio generale di prevenzione degli abusi attraverso limitazioni temporali. La temporaneità non è una semplice etichetta formale, ma un elemento sostanziale e inderogabile della somministrazione di lavoro, anche quando il contratto sia a tempo indeterminato. 


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