Congedo di paternità obbligatorio. Diritti, tutele e modalità di fruizione. Guida pratica per i lavoratori, a cura di Azione Sindacale
Congedo di paternità obbligatorio. Il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, ha diritto ad astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi nel periodo compreso tra i 2 mesi che precedono la data presunta del parto e il 5° mese successivo. Il termine dei 5 mesi resta fermo anche in caso di parto prematuro o fortemente prematuro, cioè avvenuto con più di 2 mesi di anticipo rispetto alla data presunta del parto. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è elevata a 20 giorni lavorativi. Il congedo può essere fruito in via continuativa o a giornate (non può essere frazionato a ore).
Quando può essere fruito. Durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e anche quando il beneficiario abbia fruito del congedo di paternità in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino.
Come richiederlo. Il padre che intende astenersi dal lavoro deve comunicarlo per iscritto al datore di lavoro, indicando il periodo di fruizione, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
Trattamento economico e previdenziale. Per l'intero periodo di congedo di paternità obbligatorio spetta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo. Concorrono alla formazione della retribuzione media globale giornaliera: il rateo giornaliero della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità e degli altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati; gli elementi della retribuzione presi a riferimento per la determinazione dell'indennità di malattia. Per l'indennità spettante al padre lavoratore trova applicazione il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 6, ultimo comma, della Legge n. 138/1943. Il lavoratore decade dal diritto a beneficiare dell'indennità nel termine di un anno, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970.
Effetti del congedo. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. È computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. È considerato come attività lavorativa ai fini della progressione in carriera, salvo che il contratto collettivo applicato richieda particolari requisiti. Non può coincidere, neppure in parte, con un periodo di ferie o con altra assenza eventualmente spettante al lavoratore.
Genitore intenzionale in una coppia di persone dello stesso sesso. Nell'ipotesi di coppia formata da persone dello stesso sesso, risultate genitori nei registri dello stato civile, la Corte costituzionale ha dichiarato legittimo il riconoscimento del congedo di paternità obbligatorio anche alla lavoratrice figurante come «genitore intenzionale» (Corte cost., sent. n. 115/2025). Pertanto, non possono essere considerate indebite le fruizioni del congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile precedenti al 24 luglio 2025, cioè il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 115/2025 della Corte costituzionale (INPS, mess. n. 3322/2025).
Licenziamento. Durante il periodo di fruizione del congedo vige il divieto di licenziamento del lavoratore. Il divieto è esteso sino al compimento di 1 anno di età del bambino e opera a condizione che il padre lavoratore abbia effettivamente fruito di un periodo di congedo di paternità obbligatorio o alternativo. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo e improduttivo di effetti giuridici. Il licenziamento è invece consentito nei seguenti casi: colpa grave del lavoratore, configurabile nell'ipotesi di giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; cessazione dell'attività dell'impresa presso la quale il lavoratore è addetto; ultimazione della prestazione per la quale il lavoratore è stato assunto; risoluzione del rapporto per scadenza del termine apposto al contratto individuale di lavoro; esito negativo del periodo di prova. La violazione del divieto di licenziamento è punita con una sanzione amministrativa da 1.032 a 2.582 euro, senza possibilità di pagamento in misura ridotta. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto di fruizione del congedo obbligatorio è punito con una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro. Durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento, il lavoratore non può essere sospeso dal lavoro, salvo il caso in cui la sospensione dell'attività riguardi l'impresa o il reparto, dotato di autonomia funzionale, al quale il lavoratore è assegnato.
Morte perinatale del figlio. Il padre lavoratore beneficia del congedo di paternità obbligatorio anche in caso di morte perinatale del figlio (decesso prima della nascita, nelle fasi finali della gravidanza, oppure nei primi giorni di vita dopo la nascita), per un periodo di 10 giorni entro 5 mesi decorrenti: dalla data del decesso, se il figlio è nato morto a decorrere dalla 28ª settimana di gestazione; dalla nascita, se il figlio decede entro i 28 giorni di vita successivi alla nascita, comprendendo nel computo il giorno della nascita. In caso di decesso del minore adottato o in affidamento, il termine di 10 giorni decorre dalla data di nascita e non dalla data di ingresso in famiglia. Il periodo di 5 mesi entro il quale fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio e non dalla data del decesso.
Congedo di paternità È il periodo di astensione dal lavoro del padre lavoratore fruito in alternativa al congedo di maternità quando ricorre una delle seguenti condizioni: morte o grave infermità della madre; abbandono della madre; affidamento esclusivo del bambino al padre. Il congedo spetta anche quando la madre sia una lavoratrice autonoma. La fruizione del congedo di paternità è compatibile con quella del congedo di paternità obbligatorio. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale il congedo alternativo. Se il congedo alternativo si protrae fino al 5° mese dalla nascita del figlio o oltre, il congedo obbligatorio è fruito al termine del congedo alternativo, senza soluzione di continuità. La fruizione del congedo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e della documentazione che comprova le condizioni richieste. L'abbandono è dichiarato dal padre lavoratore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. All'INPS è affidata l'attività di accertamento amministrativo. Le disposizioni sul divieto di licenziamento previste per il congedo di paternità obbligatorio si applicano anche al congedo di paternità alternativo. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto a fruire del congedo di paternità alternativo è punito con l'arresto fino a 6 mesi.
Congedo di paternità facoltativo. In aggiunta al congedo obbligatorio, il padre
lavoratore può astenersi facoltativamente per un ulteriore periodo di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di congedo di maternità a lei spettante. In questo caso, il termine finale del congedo di maternità post partum della madre lavoratrice è anticipato di 1 giorno.
Trattamento economico e previdenziale. Sia per i giorni di congedo obbligatorio sia per quelli facoltativi è riconosciuta al padre un'indennità, di norma anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con i contributi mensili, pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera del lavoratore, calcolata secondo le regole previste per l'indennità di maternità. Per tutti i giorni di congedo fruiti è riconosciuta la contribuzione figurativa, utile sia ai fini della maturazione del diritto alla rendita pensionistica sia alla determinazione della sua misura.
Adempimenti. Per fruire del congedo il padre deve comunicarlo per iscritto al datore di lavoro, indicando la data prescelta, con un preavviso di almeno 5 giorni. Per il congedo facoltativo, alla richiesta deve essere allegata anche la dichiarazione della madre che attesti la volontà di non fruire del giorno di congedo di maternità a lei spettante.
Il congedo parentale. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa
dal lavoro che spetta a entrambi i genitori lavoratori dipendenti per accudire il figlio. Dal 2026, la norma di riferimento è il D.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), modificato da ultimo dalla L. 199/2025 che ha introdotto tre modifiche rispetto al regime precedente. La prima è l’estensione dell’età del figlio: il congedo parentale per i lavoratori dipendenti può ora essere fruito fino al compimento del 14° anno di vita del figlio, rispetto ai 12 anni previsti fino al 2025. La seconda riguarda i permessi per malattia del figlio: l’età massima si alza da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno per ogni figlio nella fascia 3-14 anni. La terza riguarda i padri che si dimettono volontariamente: chi lascia il lavoro entro il primo anno di vita del figlio dopo aver fruito del congedo di paternità obbligatorio ha ora diritto alla Naspi. La durata massima complessiva del congedo parentale per la coppia di genitori è fissata in 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo (anche frazionati). La madre ha diritto a un massimo di 6 mesi di congedo parentale. Il padre ha diritto a un massimo di 6 mesi individuali, elevabili a 7 mesi se ne fruisce per almeno 3 mesi complessivi. Questo mese aggiuntivo porta anche il totale di coppia da 10 a 11 mesi. I genitori soli (in caso di morte, grave infermità o abbandono dell’altro genitore, o affidamento esclusivo) hanno diritto a un massimo di 11 mesi di congedo, di cui 9 indennizzabili. Per ogni nuovo figlio nato o adottato i contatori ripartono da zero: i mesi già usati per il primo figlio non intaccano quelli disponibili per il secondo. L’aspetto economicamente più rilevante del congedo parentale 2026 è la struttura delle indennità, che prevede tre livelli diversi. I primi 3 mesi sono indennizzati all’80% della retribuzione media globale giornaliera. Questi 3 mesi sono per la coppia, non per ciascun genitore: se la madre ne prende 2 e il padre 1, il totale di coppia è raggiunto. Non è possibile che entrambi prendano 3 mesi ciascuno all’80%. I primi 2 mesi all’80% sono fruibili entro il 6° anno di vita del figlio; il terzo mese all’80% è fruibile entro il 12° anno. I mesi dal 4° al 9° sono indennizzati al 30% della retribuzione, fruibili da entrambi i genitori fino ai 14 anni del figlio (novità 2026). I mesi dal 10° all’11° non sono indennizzati, salvo che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS (pari a circa 611,85 euro mensili nel 2026, quindi soglia a circa 1.529 euro mensili). Un elemento spesso trascurato: i mesi di congedo parentale indennizzati (all’80% o al 30%) generano contribuzione figurativa INPS, che conta per il calcolo della pensione futura. I mesi non indennizzati non la generano automaticamente, ma è possibile procedere al riscatto volontario. Il congedo parentale può essere fruito in modo continuativo, giornaliero o orario. Il preavviso: per il congedo giornaliero o mensile è di almeno 5 giorni prima dell’inizio del periodo. Per il congedo orario il preavviso è di almeno 2 giorni. Chi non rispetta i termini rischia di non ottenere l’indennità per il periodo richiesto. La domanda di congedo parentale si presenta online tramite il portale INPS. Prima di presentare la domanda, il genitore deve avvisare il datore di lavoro con il preavviso previsto dal contratto collettivo applicato (in genere almeno 5 giorni per il congedo continuativo). La domanda INPS deve essere inviata prima dell’inizio del periodo di congedo per ottenere l’indennità. Un errore comune è presentare la domanda dopo l’inizio del congedo: in questo caso l’INPS può riconoscere l’indennità solo dalla data di presentazione della domanda, non dalla data di inizio effettiva dell’astensione.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
puoi chiamarci: Linea mobile 351-6688108
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