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L’indennità sostitutiva delle ferie non godute tra funzione retributiva e risarcitoria. La disciplina e la prescrizione 

L’istituto delle ferie annuali retribuite rappresenta uno dei pilastri del diritto del lavoro, in quanto strettamente connesso alla tutela della persona del lavoratore. La sua ratio non si

esaurisce nella mera sospensione dell’obbligazione lavorativa, ma si radica nella necessità di garantire il recupero delle energie psicofisiche e la piena esplicazione della vita personale e familiare. Tale funzione trova riconoscimento nell’art. 36, comma 3, della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Nel quadro normativo ordinario, la disciplina è contenuta principalmente nell’art. 2109 c.c. e nel d.lgs. n. 66/2003, che, recependo la normativa europea (in particolare la direttiva 2003/88/CE), stabilisce il diritto a un periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali. Di queste, almeno due devono essere godute nell’anno di maturazione, mentre le restanti possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Tuttavia, nella prassi, non è infrequente che il rapporto di lavoro si estingua prima che il lavoratore abbia usufruito integralmente delle ferie maturate. In tali ipotesi, l’ordinamento prevede la corresponsione di un’indennità sostitutiva, che si pone come forma di compensazione economica per il mancato godimento del riposo.


Natura giuridica dell’indennità sostitutiva: tra retribuzione e risarcimento. La qualificazione giuridica dell’indennità per ferie non godute ha costituito oggetto di un articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale. L’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione riconosce a tale emolumento una natura “mista”, in cui coesistono una componente retributiva, in quanto collegata al sinallagma contrattuale e una componente risarcitoria o indennitaria, in quanto diretta a compensare la perdita del diritto al riposo.  La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, laddove il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al lavoratore, l’indennità assume una funzione prevalentemente risarcitoria, essendo volta a ristorare il pregiudizio derivante dalla compressione di un diritto fondamentale. In tal senso si colloca, tra le altre, la sentenza  della Cassazione  3021/2020, che ribadisce come il diritto alle ferie abbia una dimensione costituzionale e non possa essere degradato a mero elemento retributivo. A rafforzare tale impostazione contribuisce anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha sottolineato come il diritto alle ferie annuali retribuite costituisca un principio particolarmente importante del diritto sociale europeo, non suscettibile di interpretazioni restrittive.


Il regime della prescrizione: il termine decennale. Uno degli aspetti più rilevanti sul piano applicativo riguarda il termine di prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva. Mentre i crediti di lavoro aventi natura retributiva (quali stipendi, straordinari, indennità varie) sono generalmente soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto che l’indennità per ferie non godute, in ragione della sua componente risarcitoria, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.  Questo orientamento si fonda su una duplice considerazione: a) il diritto alle ferie ha natura indisponibile e costituzionalmente protetta; b) la mancata fruizione integra un pregiudizio che travalica il mero profilo patrimoniale.  Ne consegue che il lavoratore dispone di un termine significativamente più ampio per far valere il proprio diritto, che decorre, secondo l’orientamento prevalente, dalla cessazione del rapporto di lavoro, momento in cui diviene esigibile l’indennità sostitutiva. È opportuno segnalare che il tema della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro è stato profondamente inciso dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 63/1966 e n. 143/1969) e, più recentemente, dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26246/2022), che hanno distinto tra rapporti assistiti da stabilità reale e rapporti non tutelati, incidendo sulla decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Tuttavia, nel caso delle ferie non godute, il dies a quo è generalmente individuato nella cessazione del rapporto.


L’irrilevanza del trattamento fiscale e contributivo. Un ulteriore profilo chiarito dalla giurisprudenza concerne l’assoggettamento dell’indennità a contribuzione previdenziale e imposizione fiscale. È pacifico che tale emolumento sia soggetto a contribuzione INPS e a tassazione IRPEF, in quanto rientra nel concetto di reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha escluso che tale qualificazione fiscale incida sulla natura civilistica del credito. In altri termini, il fatto che l’indennità sia trattata come retribuzione ai fini previdenziali non comporta automaticamente l’applicazione del termine prescrizionale quinquennale. La funzione contributiva, infatti, risponde all’esigenza di garantire la copertura assicurativa del lavoratore (in coerenza con l’art. 2126 c.c.), ma non altera la qualificazione sostanziale del diritto.


Obblighi del datore di lavoro e onere della prova. Un aspetto centrale, anche alla luce della giurisprudenza più recente, riguarda la responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle ferie. Secondo un orientamento ormai consolidato, il datore di lavoro è tenuto non solo a concedere formalmente le ferie, ma anche a porre il lavoratore nelle condizioni effettive di fruirne. In linea con la giurisprudenza europea, si ritiene che il diritto all’indennità sostitutiva venga meno solo se il datore dimostra di aver informato il lavoratore in modo chiaro e tempestivo circa il diritto alle ferie, a fruirne e avvertito delle conseguenze della mancata fruizione.  In mancanza di tali presupposti, il diritto all’indennità permane.


Le circolari ministeriali e gli orientamenti amministrativi. Sul piano amministrativo, il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno fornito indicazioni rilevanti, in particolare in tema di obbligo di fruizione delle ferie entro i termini di legge, di contribuzione dovuta anche in caso di mancato godimento e di divieto di monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro.

Tra gli interventi più significativi si segnalano le circolari INPS che ribadiscono l’obbligo contributivo sulle ferie maturate e non godute allo scadere dei termini legali, indipendentemente dalla loro effettiva monetizzazione.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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