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Il congedo straordinario per assistenza a disabili gravi: limiti, subentro e ordine di priorità tra familiari. Risposta al lettore 

11 lug
Tempo di lettura: 3 min

La questione che ci viene sottoposta dal nostro lettore (Mi chiamo F. e ho un figlio disabile. A suo tempo mia nuora, ora deceduta, ha usufruito del congedo biennale. Mi chiedevo se tale strumento può esse re utilizzato ancora da un diverso familiare), consente di affrontare un istituto di particolare rilevanza nel sistema di tutela delle persone con disabilità grave: Il

congedo straordinario biennale per assistenza, disciplinato dall’art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 151/2001.  L’istituto in parola, pur essendo riconosciuto al lavoratore, è strutturalmente finalizzato alla protezione del soggetto disabile e proprio questa sua funzione incide in modo determinante sui limiti e sulle modalità di fruizione. La normativa ci ricorda che il congedo straordinario non può superare la durata complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa. Tuttavia, come chiarito espressamente dall’art. 42, comma 5-bis, tale limite non è riferito al singolo lavoratore, bensì alla persona con handicap grave accertato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Ne consegue che il biennio costituisce un “plafond unico” complessivo, utilizzabile anche da più familiari, ma sempre entro il tetto massimo di 24 mesi complessivi per ciascun disabile. Sul punto, la prassi amministrativa dell’INPS è costante nel ritenere che il limite sia “individuale” rispetto al beneficiario dell’assistenza e non frazionabile oltre tale soglia, neppure in presenza di pluralità di caregiver. Alla luce di tale impostazione, la risposta al quesito dipende – correttamente – dal periodo di congedo già fruito dal familiare deceduto.

Se il biennio è stato integralmente utilizzato, il diritto si considera definitivamente esaurito e nessun altro familiare potrà accedere al congedo per la medesima persona disabile. Se, invece, il congedo è stato fruito solo parzialmente, il periodo residuo resta disponibile e può essere richiesto da un altro familiare avente diritto.  Questo principio trova fondamento nella natura “funzionale” del congedo, che non si estingue con la persona del caregiver ma permane finché non sia esaurito il monte complessivo previsto dalla legge.


Il subentro di un nuovo familiare: requisiti e condizioni. Il subentro non è automatico, ma subordinato al rispetto dei requisiti normativi. In particolare. deve trattarsi di un soggetto rientrante tra quelli indicati dalla legge; deve essere rispettato l’ordine di priorità stabilito ed è richiesta (generalmente) la convivenza con la persona disabile, elemento ribadito sia dalla normativa sia dalla prassi amministrativa.  Sotto il profilo procedurale, il nuovo caregiver dovrà presentare apposita domanda all’INPS, verificando previamente – attraverso la documentazione contributiva e amministrativa – l’esatto periodo già fruito.


L’ordine di priorità tra i familiari. L’art. 42 del D.lgs. 151/2001 stabilisce una gerarchia rigida tra i possibili beneficiari, più volte ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato come tale ordine risponda all’esigenza di garantire la continuità e l’effettività dell’assistenza. L’accesso al congedo segue il seguente ordine: 1. coniuge convivente, parte dell’unione civile o convivente di fatto; 2. genitori (anche adottivi), in assenza o impedimento del coniuge; 3. figli conviventi, in assenza o impedimento dei genitori; 3 fratelli o sorelle conviventi e 4. ultimi,  in via residuale,   affini entro il terzo grado conviventi.  Il passaggio al soggetto successivo è consentito solo in presenza di condizioni specifiche: mancanza, decesso o patologie invalidanti del soggetto prioritario. Nel caso prospettato, il decesso del precedente caregiver costituisce proprio uno degli eventi che legittimano il subentro, purché siano rispettati i requisiti soggettivi e la posizione nella scala di priorità.


Orientamenti giurisprudenziali rilevanti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni principi fondamentali. Vediamoli: Il congedo straordinario è uno strumento di tutela indiretta della persona disabile e deve essere interpretato in modo coerente con tale finalità; Il limite biennale è inderogabile e non suscettibile di estensioni, neppure in presenza di situazioni particolarmente gravose; L’ordine di priorità non è meramente formale, ma vincolante, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. 

Tali principi rafforzano l’impostazione secondo cui il diritto non può essere “rigenerato” con il mutare del caregiver, ma solo trasferito entro i limiti residui disponibili. In definitiva, il congedo straordinario biennale si configura come un diritto a “consumo progressivo” riferito alla persona disabile. Il decesso del caregiver non incide sul monte complessivo disponibile, ma può consentire il subentro di un altro familiare nei limiti del periodo non ancora utilizzato. Nel caso concreto, sarà quindi essenziale accertare con precisione i mesi già fruiti, verificare la posizione del familiare che intende subentrare nell’ordine di priorità, controllare la sussistenza del requisito della convivenza e degli altri presupposti normativi. Solo all’esito di tali verifiche sarà possibile stabilire se residui un diritto effettivamente esercitabile.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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