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Ferie non godute e diritto all’indennità. Quando il datore di lavoro deve pagarle e quando riesce a farla franca 

23 giu
Tempo di lettura: 3 min

La questione della monetizzazione delle ferie non godute continua a rappresentare un tema centrale nel diritto del lavoro, specie nei casi in cui il rapporto si concluda senza che il

lavoratore abbia potuto beneficiare dei periodi di riposo maturati. La materia richiede un bilanciamento tra il divieto di sostituire le ferie con un’indennità economica – particolarmente rilevante nel pubblico impiego – e la tutela di un diritto fondamentale sancito dall’Articolo 36 della Costituzione italiana, che riconosce al lavoratore il diritto irrinunciabile al riposo annuale retribuito. In questo quadro si inserisce la sentenza n. 73 del 27 gennaio 2026 della Corte d’Appello di Ancona, che offre un’importante chiarificazione a favore dei lavoratori subordinati: la perdita del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver concretamente messo il dipendente nelle condizioni di fruirne. Il diritto alle ferie annuali retribuite trova fondamento, oltre che nella Costituzione, anche nell’Articolo 2109 del Codice Civile e nella disciplina europea, in particolare nella Direttiva 2003/88/CE. Da tali fonti emerge un principio consolidato: le ferie non sono solo un diritto patrimoniale, ma una garanzia posta a tutela della salute e della dignità del lavoratore, e pertanto non possono essere liberamente rinunciate. Proprio per questa natura, la monetizzazione delle ferie costituisce un’eccezione, ammessa essenzialmente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, quando il godimento non sia stato possibile. La decisione della Corte d’Appello si pone in linea con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui: a) il lavoratore mantiene il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto; b) tale diritto viene meno solo se il datore di lavoro prova di aver agito diligentemente. C) In particolare, il datore di lavoro deve dimostrare due elementi fondamentali: di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie in modo chiaro e tempestivo; di averlo informato del rischio di perdita delle ferie (e della relativa indennità) in caso di mancato utilizzo.  Non è quindi sufficiente una generica possibilità di fruizione: occorre una concreta organizzazione del lavoro che renda effettivo l’esercizio del diritto.


Il caso concreto. Nel caso esaminato, una dirigente medica, alla cessazione del rapporto, vantava un residuo significativo di ferie e festività soppresse non godute. A fronte del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva, la lavoratrice aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo. L’azienda sanitaria aveva contestato la decisione, sostenendo che la mancata fruizione fosse imputabile alla dipendente. Tuttavia, i giudici di merito hanno accertato che: le richieste di ferie erano state più volte presentate dalla lavoratrice; tali richieste erano state respinte per esigenze organizzative, legate alla carenza di personale e alla continuità del servizio; ** non vi era prova di alcun invito concreto da parte del datore di lavoro a fruire delle ferie.  Un ulteriore elemento rilevante riguarda la posizione della lavoratrice: pur trattandosi di personale dirigenziale, non ricopriva un ruolo apicale tale da consentirle una piena autonomia nella gestione delle ferie. Di conseguenza, restava soggetta al potere organizzativo dell’amministrazione. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha confermato il diritto della lavoratrice all’indennità sostitutiva per tutte le ferie e festività non godute, ribadendo un principio di grande rilevanza pratica🡪 se il mancato godimento delle ferie è imputabile all’organizzazione del lavoro, il datore è tenuto a pagare.

È stato inoltre precisato che, in assenza di contestazioni specifiche, i dati aziendali (come i cartellini presenza) costituiscono prova sufficiente del numero di giorni residui. 


Indicazioni operative per i lavoratori. La pronuncia offre alcune indicazioni utili per i lavoratori: 1) il diritto alle ferie è irrinunciabile e tutelato a livello costituzionale; 2) alla cessazione del rapporto, le ferie non godute devono essere pagate, salvo prova contraria del datore; 3) è importante conservare traccia delle richieste di ferie e delle eventuali risposte ricevute; 4) anche in posizioni di responsabilità, la gestione delle ferie resta soggetta all’organizzazione aziendale.  In definitiva, la decisione rafforza la tutela del lavoratore, chiarendo che l’eventuale perdita dell’indennità non può essere automatica, ma richiede una prova rigorosa della condotta diligente del datore di lavoro.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

1 commento


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