Frodi fiscali e appalti illeciti di manodopera nella GDO. Modelli investigativi e orientamenti giurisprudenziali
- azionesindacalefvg
- 15 ago
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Le più recenti indagini in materia di frodi fiscali e appalti illeciti di manodopera confermano un’evoluzione significativa dell’attenzione investigativa: il focus non riguarda più soltanto il comparto logistico tradizionalmente inteso, ma si estende sempre più frequentemente alla

grande distribuzione organizzata (GDO), settore nel quale il ricorso a cooperative, consorzi e società esterne per la gestione dei servizi di magazzino, facchinaggio, movimentazione merci e supporto operativo rappresenta una prassi consolidata. La recente vicenda relativa al sequestro preventivo disposto nel Casertano, concernente ipotesi di frode fiscale e somministrazione illecita di lavoro mediante cooperative ritenute prive di effettiva autonomia imprenditoriale, si colloca all’interno di un filone investigativo ormai strutturato. Le contestazioni muovono generalmente dalla presunta utilizzazione di soggetti formalmente appaltatori ma sostanzialmente ridotti a meri “serbatoi di manodopera”, funzionali all’abbattimento del costo del lavoro e, in taluni casi, alla realizzazione di meccanismi evasivi in materia IVA e contributiva. Il punto centrale della disciplina resta l’art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il quale definisce il contratto di appalto distinguendolo dalla somministrazione di lavoro. La norma individua due elementi essenziali dell’appalto genuino: l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore; l’assunzione del rischio d’impresa. La disposizione precisa che, nei contratti ad alta intensità di manodopera (“labour intensive”), l’organizzazione dei mezzi può risultare anche dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto. Ne deriva che il discrimine tra appalto lecito e somministrazione illecita non coincide con la mera prevalenza della componente lavorativa rispetto ai mezzi materiali, bensì con la verifica concreta dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l’appalto è genuino soltanto quando l’appaltatore organizza autonomamente il personale, esercita il potere direttivo, assume il rischio economico della commessa, dispone di una reale struttura imprenditoriale e opera con autonoma capacità decisionale. Quando invece il committente impartisce direttamente istruzioni ai lavoratori, ne controlla turni e attività, integra stabilmente il personale esterno nella propria organizzazione produttiva e l’appaltatore si limita alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, si configura una somministrazione illecita di manodopera. La Corte di Cassazione, soprattutto negli ultimi anni, ha consolidato un orientamento sostanzialistico, volto a valorizzare l’effettiva organizzazione del ciclo produttivo piuttosto che il nomen iuris attribuito dalle parti. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che l’appalto non può ritenersi genuino ove l’appaltatore sia privo di autonomia imprenditoriale, non disponga di propri mezzi organizzativi. non eserciti concretamente il potere direttivo e non sopporti un reale rischio economico. Particolare rilievo assumono le pronunce relative agli appalti “leggeri” o “labour intensive”, nei quali il capitale organizzativo è limitato e l’elemento centrale è rappresentato dalla forza lavoro. Anche in tali ipotesi, secondo la Cassazione, deve comunque emergere un’autonoma organizzazione dell’appaltatore. La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’utilizzo di badge aziendali del committente, l’inserimento dei lavoratori nei turni predisposti dal committente, l’assenza di preposti autonomi dell’appaltatore, l’identità delle mansioni rispetto ai dipendenti diretti e l’eterodirezione sostanziale esercitata dal committente, costituiscono indicatori sintomatici della non genuinità dell’appalto.
Le ricadute sanzionatorie dopo il D.L. n. 19/2024. Il sistema repressivo è stato recentemente rafforzato dal D.L. n. 19/2024 (convertito dalla L. n. 56/2024), che ha inciso sull’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003, irrigidendo il trattamento sanzionatorio in materia di somministrazione abusiva, appalto illecito e distacco non genuino. Attualmente, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29 utilizzatore e pseudo-appaltatore sono puniti con arresto fino a un mese oppure con ammenda pari a 60 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione, la pena è aggravata in presenza di sfruttamento di minori ed è prevista una specifica fattispecie aggravata quando la somministrazione è finalizzata ad eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. La riforma si inserisce nel più ampio contesto di contrasto alle pratiche elusive nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai fenomeni di dumping contrattuale e contributivo. La responsabilità solidale del committente. Accanto al profilo penal-sanzionatorio assume rilevanza centrale la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003. Il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con appaltatore e subappaltatori dei trattamenti retributivi, del TFR, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto. La responsabilità solidale rappresenta uno dei principali strumenti di tutela sostanziale del lavoratore negli appalti labour intensive e costituisce, sul piano sistematico, un presidio volto ad evitare fenomeni di deresponsabilizzazione del committente mediante esternalizzazioni meramente formali.
Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le circolari amministrative. Sul piano amministrativo, un ruolo significativo è stato assunto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha progressivamente elaborato criteri interpretativi uniformi per distinguere l’appalto genuino dalla somministrazione illecita. Particolare importanza hanno assunto
la circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2011. la circolare INL n. 3/2019 e le più recenti indicazioni operative successive al D.L. n. 19/2024. Le linee interpretative dell’amministrazione insistono soprattutto sulla necessità di verificare l’effettivo esercizio del potere direttivo, l’autonomia organizzativa, la gestione delle ferie e dei turni, la disponibilità di mezzi propri, la presenza di un rischio economico reale e l’esistenza di una struttura imprenditoriale non meramente cartolare. Le indicazioni ispettive sottolineano inoltre che la valutazione deve investire l’intero modello organizzativo e non limitarsi alla mera analisi documentale del contratto di appalto. Nel settore della grande distribuzione organizzata il fenomeno assume caratteristiche peculiari. La filiera degli appalti si articola frequentemente attraverso consorzi, cooperative, subappalti, affidamenti multilivello e esternalizzazioni di segmenti logistici e operativi. Tale frammentazione, pur non essendo di per sé illecita, aumenta il rischio che l’esternalizzazione venga utilizzata come strumento di riduzione artificiosa del costo del lavoro. Le indagini più recenti sembrano muoversi proprio lungo questa direttrice: non più soltanto verifica del singolo contratto, ma analisi complessiva del modello organizzativo, del flusso decisionale e dell’effettiva autonomia dei soggetti coinvolti. In questa prospettiva, l’attenzione investigativa si concentra su alcuni indicatori ricorrenti: a) cooperative con ridotta patrimonializzazione; b) elevato turnover societario; c) assenza di reale autonomia gestionale; d) sistematico omesso versamento IVA e contributivo; e) marginalità economica incompatibile con il rischio d’impresa; f) eterodirezione sostanziale da parte del committente.
Il rapporto con le frodi fiscali. Sempre più frequentemente il tema dell’appalto non genuino si intreccia con il diritto penale tributario. Secondo l’impostazione investigativa emersa in diversi procedimenti, il ricorso a cooperative “filtro” consentirebbe il mancato versamento dell’IVA, l’omissione contributiva, la compensazione illecita di crediti e la riduzione artificiosa del costo del lavoro. In tali ipotesi, la contestazione della somministrazione illecita si accompagna spesso a reati tributari, quali dichiarazione fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA e indebita compensazione. La giurisprudenza tributaria e penale mostra un crescente coordinamento nella valutazione della genuinità dei rapporti contrattuali, soprattutto nei settori della logistica e della distribuzione commerciale.
Considerazioni conclusive. L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, le più recenti modifiche legislative e l’azione ispettiva dell’INL delineano ormai un sistema nel quale la liceità dell’appalto non può più essere desunta dalla sola esistenza di un contratto formalmente valido, ma richiede la prova concreta dell’esistenza di una autentica organizzazione imprenditoriale autonoma.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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