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Il danno da demansionamento, tra l’onere della prova e le presunzioni. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità


Il fenomeno del demansionamento rappresenta una delle ipotesi più ricorrenti di lesione della dignità e della professionalità del lavoratore. La percezione diffusa secondo cui il mero mutamento peggiorativo delle mansioni comporti automaticamente un diritto al risarcimento è, tuttavia, giuridicamente inesatta. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale hanno chiarito che tra l’inadempimento datoriale e il ristoro economico si colloca un passaggio imprescindibile: la prova del danno-conseguenza. L’art. 2103 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 81/2015, vieta l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto o ha successivamente acquisito il diritto, salvo ipotesi tipizzate. La violazione di tale norma integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 1218 c.c. (Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).  Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, tale inadempimento non determina automaticamente un danno risarcibile. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il danno non patrimoniale (nel caso di specie) non può ritenersi “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato nella sua esistenza concreta (Cass., S.U., n. 6572/2006). Nello stesso solco si colloca Cass. n. 29832/2008, la quale ribadisce che il risarcimento presuppone la dimostrazione di un effettivo pregiudizio, distinto dalla mera violazione dell’obbligo contrattuale. Ne consegue che il lavoratore è gravato da un preciso onere di allegazione: egli deve descrivere in modo circostanziato le conseguenze pregiudizievoli subite, sia sul piano professionale sia su quello personale. In tale contesto assume rilievo decisivo l’art. 2729 c.c. (Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.   Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni) che consente al giudice di fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente valorizzato tale strumento probatorio, riconoscendone l’idoneità a colmare le difficoltà intrinseche nella dimostrazione di danni immateriali. La Corte di Cassazione ha affermato che il danno da demansionamento può essere provato anche attraverso un ragionamento presuntivo fondato su elementi oggettivi del caso concreto (Cass. n. 26666/2005; più recentemente Cass. n. 6275/2024). In particolare, il giudice può desumere l’esistenza del danno dalla natura e dalle modalità della dequalificazione, senza necessità di una prova diretta e documentale del pregiudizio. Questo approccio risponde a un’esigenza di effettività della tutela: richiedere una prova “scientifica” del danno esistenziale o professionale renderebbe, nella pratica, eccessivamente gravoso — se non impossibile — l’esercizio del diritto al risarcimento.


Gli indici presuntivi del danno: criteri elaborati dalla giurisprudenza. La giurisprudenza ha individuato una serie di parametri che, se adeguatamente allegati, consentono di costruire una presunzione attendibile del danno. Tra questi assumono particolare rilievo: a) la qualità e quantità delle mansioni precedenti rispetto a quelle successive; b) il livello di specializzazione e qualificazione professionale compromesso; c) la durata del demansionamento; d) il contesto organizzativo e la nuova collocazione del lavoratore; e) l’eventuale perdita di autonomia, responsabilità o visibilità professionale.  Tali criteri sono stati più volte richiamati dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 14729/2006; Cass. n. 6275/2024), che ne ha sottolineato la funzione di elementi sintomatici idonei a fondare un giudizio inferenziale sul danno (il giudizio inferenziale sul danno è un ragionamento logico del giudice che invece di avere una prova diretta del danno, parte da fatti concreti -indizi- e da quelli deduce che il danno esiste. È una conclusione “per logica”: se si dimostrano certe circostanze (ad esempio un lungo demansionamento e perdita di responsabilità), il giudice può ritenere probabile che da ciò sia derivato un danno, anche senza prove dirette come certificati o testimonianze specifiche). La valutazione non è atomistica, bensì complessiva: è dalla convergenza di tali indici che il giudice può desumere, secondo un criterio di normalità causale, l’esistenza di un pregiudizio apprezzabile.


Le diverse tipologie di danno risarcibile. Ai fini risarcitori, è essenziale distinguere tra le diverse categorie di danno che possono derivare dal demansionamento. Il danno biologico, attinente alla lesione dell’integrità psico-fisica. Esso richiede un accertamento medico-legale e si colloca nell’alveo dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2087 c.c. La sua prova, proprio per la natura tecnico-scientifica, non può prescindere da idonea documentazione sanitaria (perizia di parte). Diversamente, il danno professionale (o alla capacità lavorativa specifica) e il danno esistenziale attengono alla sfera relazionale e alla realizzazione della personalità del lavoratore. Essi possono consistere, ad esempio, nella perdita di competenze, nella riduzione delle prospettive di carriera, nell’alterazione delle abitudini di vita o nell’emarginazione dal contesto lavorativo. Per tali voci di danno, la giurisprudenza ammette ampiamente il ricorso alle presunzioni (Cass. n. 29832/2008), purché il lavoratore fornisca un quadro fattuale idoneo a evidenziare l’incidenza negativa del demansionamento sulla propria esistenza.


Il nesso causale e il principio di normalità. Un ulteriore profilo centrale è rappresentato dal nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno lamentato. Anche tale elemento può essere accertato in via presuntiva, secondo il criterio della “regolarità causale”, ossia verificando se, secondo l’id quod plerumque accidit, una determinata condotta sia normalmente idonea a produrre quel tipo di pregiudizio. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il giudice deve valutare se il danno allegato costituisca una conseguenza prevedibile e non meramente ipotetica della condotta illecita, evitando automatismi ma anche eccessivi formalismi probatori. Una volta accertata l’esistenza del danno, si pone il problema della sua quantificazione. In assenza di parametri legali rigidi, l’ordinamento affida al giudice il potere di procedere a una liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. La liquidazione equitativa non costituisce un arbitrio, bensì un criterio integrativo fondato su una valutazione prudenziale delle circostanze del caso concreto. La giurisprudenza ha chiarito che essa deve tener conto, tra l’altro: della gravità della dequalificazione; della durata dell’illecito; dell’intensità dell’offesa alla professionalità e delle conseguenze sulla vita personale e relazionale del lavoratore.  In tal senso si è espressa, tra le altre, Cass. n. 14729/2006, sottolineando che il giudice deve motivare adeguatamente il percorso logico seguito nella determinazione dell’importo.


Le nostre conclusioni. L’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale consente di affermare che il sistema offre al lavoratore strumenti efficaci per ottenere tutela anche in assenza di prove dirette del danno. La valorizzazione delle presunzioni semplici rappresenta un punto di equilibrio tra l’esigenza di evitare risarcimenti automatici e quella di non rendere eccessivamente onerosa la prova di pregiudizi intrinsecamente difficili da documentare. Il lavoratore, tuttavia, non può limitarsi a denunciare il demansionamento: è necessario costruire un impianto allegatorio solido, fondato su elementi concreti e coerenti, idonei a consentire al giudice di ricostruire, secondo un criterio di ragionevole probabilità, l’esistenza e l’entità del danno subito. In definitiva, il ricorso alle presunzioni non attenua l’onere della prova, ma ne trasforma la modalità di assolvimento, valorizzando il ragionamento logico e l’esperienza comune quali strumenti di accertamento giudiziale.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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