Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nell'azienda. Evoluzione, controlli e riforme in arrivo.
- azionesindacalefvg
- 31 mar
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Nel sistema delineato dal Decreto legislativo 231/2001, l’Organismo di Vigilanza nell'azienda (OdV) rappresenta uno snodo centrale del meccanismo di prevenzione dei reati che possono generare responsabilità amministrativa in capo all’ente. L’art. 6 del Decreto affida all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC), nonché di curarne l’aggiornamento. A tal

fine, l’organo deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, condizione imprescindibile affinché la sua attività sia effettiva e non meramente formale. La scelta del legislatore di non disciplinare in modo analitico struttura, composizione e funzionamento dell’OdV ha avuto una chiara finalità: consentire agli enti di modellare l’assetto dell’Organismo in funzione delle proprie dimensioni, della complessità organizzativa e del settore di riferimento. Tuttavia, questa impostazione “aperta” ha reso necessario l’intervento di fonti di soft law. In tale contesto assumono rilievo le Linee guida di Confindustria, che, pur non avendo natura normativa, costituiscono un parametro interpretativo di primaria importanza, riconosciuto anche in sede giudiziaria. Attraverso i successivi aggiornamenti, tali documenti hanno progressivamente individuato le best practices per una corretta configurazione dell’OdV, contribuendo a chiarirne i requisiti essenziali (autonomia, indipendenza, continuità d’azione e professionalità), i criteri di composizione, sia monocratica sia collegiale, i flussi informativi interni ed esterni e i rapporti con gli organi societari e con le funzioni di controllo. Questi elementi sono oggi considerati imprescindibili affinché l’OdV possa svolgere un ruolo realmente efficace nel sistema dei controlli interni. Negli ultimi anni, l’Organismo di Vigilanza è stato al centro di una crescente attenzione, testimoniata dalla proliferazione di documenti interpretativi e operativi elaborati da ordini professionali e organismi istituzionali. Tale fenomeno riflette la centralità dell’OdV nel sistema 231, ma ha anche prodotto una stratificazione di indicazioni che, in alcuni casi, rischia di generare incertezza applicativa. In questo quadro si collocano le Linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che hanno l’obiettivo dichiarato di supportare i professionisti chiamati a ricoprire l’incarico di componente dell’OdV. Tali Linee guida si fondano su tre pilastri: l’evoluzione della normativa di riferimento; l’esperienza applicativa maturata nei contesti aziendali; **gli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Il documento non introduce nuovi obblighi per gli enti, ma fornisce criteri operativi utili a qualificare l’attività dell’OdV in termini di metodo, tracciabilità e integrazione con il sistema dei controlli interni. Parallelamente, il dibattito si è arricchito di iniziative legislative volte a una maggiore tipizzazione normativa dell’Organismo di Vigilanza. In questo solco si colloca la proposta di riforma presentata dall’on. Jacopo Morrone, che mira a incidere direttamente sulla struttura dell’OdV. La proposta prevede, in sintesi🡪 una composizione collegiale obbligatoria a tre membri, con deroga per le imprese con meno di trenta dipendenti; la presenza necessaria di almeno un professionista iscritto ad albi individuati dal Ministero della Giustizia e l’esclusione della possibilità che i componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo della gestione svolgano anche le funzioni di membri dell’OdV. Quest’ultimo punto segna una discontinuità rispetto all’assetto vigente, che consente – in determinate condizioni – la coincidenza tra OdV e organi di controllo societario. La proposta si fonda sull’esigenza di evitare sovrapposizioni di ruoli e potenziali conflitti di interesse.
Il Tavolo tecnico per la riforma della disciplina 231. Il percorso di revisione del d.lgs. 231/2001 ha conosciuto un passaggio istituzionale di particolare rilievo con l’istituzione, tramite decreto del 7 febbraio 2024, del Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il mandato del Tavolo è quello di individuare una prospettiva di riforma concreta e sistematica, finalizzata a superare le criticità emerse in oltre vent’anni di applicazione del Decreto. Dalla Relazione finale del Tavolo tecnico emergono indicazioni significative anche con riferimento all’Organismo di Vigilanza. In particolare: non si propone una disciplina di dettaglio dell’OdV, confermando l’impostazione flessibile originaria del legislatore; si valorizza il principio di autonomia organizzativa degli enti, soprattutto in relazione alla composizione dell’Organismo; non viene introdotta una responsabilità diretta dell’OdV, ritenendo preferibile rafforzare l’intero sistema dei controlli aziendali (controlli di primo, secondo e terzo livello). Di particolare rilievo è la scelta di non riproporre la previsione che consentiva di attribuire le funzioni dell’OdV agli organi di controllo societario. Tale opzione appare coerente con le criticità già evidenziate in dottrina e in prassi, legate alla possibile incompatibilità funzionale tra i compiti di vigilanza 231 e quelli assegnati dal Codice civile agli organi di controllo, i cui componenti potrebbero, in astratto, essere destinatari dei reati presupposto.
Conclusioni: il ruolo dell’OdV nella prospettiva dei lavoratori dipendenti. Il processo di riforma del d.lgs. 231/2001 si inserisce in un percorso di maturazione del sistema di prevenzione dei rischi d’impresa, nel quale l’Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere un ruolo sempre più sostanziale e integrato. Per i lavoratori dipendenti, l’OdV non rappresenta un mero organo di controllo “esterno”, ma un presidio di legalità interna, volto a garantire che l’attività aziendale si svolga nel rispetto delle regole, tutelando l’ente e le persone che vi operano. In questo contesto l’effettività dei flussi informativi verso l’OdV; la chiarezza delle procedure interne; la diffusione di una cultura della compliance assumono un valore centrale. Parallelamente, i professionisti chiamati a ricoprire il ruolo di componenti dell’OdV saranno sempre più chiamati a un aggiornamento continuo, non solo normativo, ma anche organizzativo e operativo, al fine di comprendere i processi aziendali e intercettare tempestivamente i rischi emergenti.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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