Dlgs. 8 giugno 2001 n. 231. Infortuni sul lavoro e responsabilità. Quando l’azienda non risponde
- azionesindacalefvg
- 1 apr
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La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, incide in modo diretto sull’organizzazione della sicurezza aziendale e, di riflesso, sulle condizioni di lavoro dei dipendenti. Comprendere quando e perché un’azienda può essere ritenuta responsabile per un infortunio mortale o grave consente al lavoratore di capire quali obblighi organizzativi gravano sull’impresa e quali tutele l’ordinamento appronta in caso di loro violazione. In questo contesto assume particolare

rilievo una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, 1° settembre 2025, n. 30039, che, riformando parzialmente le decisioni di merito, ha escluso la responsabilità “231” di due imprese coinvolte in un grave infortunio sul lavoro, offrendo chiarimenti di sistema su due snodi centrali: il significato di “interesse o vantaggio” dell’ente nei reati colposi di evento; il contenuto e l’accertamento della “colpa di organizzazione”, fondamento della responsabilità dell’ente.
Il caso: l’infortunio mortale e le decisioni di merito. Il procedimento trae origine da un grave incidente di cantiere, verificatosi durante la movimentazione di tubi in acciaio di notevole peso. Nel corso delle operazioni di trasporto, più tubi cadevano improvvisamente, travolgendo un operaio che riportava lesioni gravissime, rivelatesi fatali nel breve periodo.
In primo e secondo grado veniva affermata la responsabilità penale delle persone fisiche coinvolte, per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche; veniva altresì dichiarata la responsabilità amministrativa delle imprese, ai sensi degli artt. 5, lett. a), e 25-septies del D.lgs. 231/2001, con applicazione delle relative sanzioni pecuniarie. A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte confermava, in larga parte, la responsabilità penale degli imputati persone fisiche ma annullava la sentenza nella parte relativa alla responsabilità amministrativa delle due imprese, con rinvio per nuovo giudizio.
I presupposti della responsabilità dell’ente ex D.lgs. 231/2001. Per comprendere la portata della decisione, è opportuno richiamare sinteticamente i presupposti della responsabilità dell’ente. L’art. 5 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che l’ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. L’ente non risponde, invece, se l’autore del reato ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Nei reati in materia di sicurezza sul lavoro, l’illecito presupposto è tipicamente colposo (art. 25-septies), e ciò rende più complessa l’applicazione delle categorie di interesse e vantaggio, originariamente pensate per reati dolosi.
Interesse e vantaggio nei reati colposi: il chiarimento della Cassazione. La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: “interesse” e “vantaggio” sono criteri alternativi, come dimostra l’uso della congiunzione “o” nell’art. 5. È dunque sufficiente che uno solo dei due risulti provato. La sentenza richiama la distinzione concettuale tra i due criteri: 1) Interesse. È un criterio soggettivo, valutabile ex ante. Ricorre quando l’autore del reato agisce con la finalità di arrecare un’utilità all’ente, anche se tale utilità poi non si realizza concretamente. Vantaggio. È un criterio oggettivo, valutabile ex post. Consiste nell’effettivo beneficio conseguito dall’ente in conseguenza della condotta illecita (ad esempio, risparmio di costi, accelerazione dei tempi di lavoro), indipendentemente dalle intenzioni dell’agente. Nei reati colposi di evento, come l’omicidio colposo sul lavoro, la Corte chiarisce che interesse e vantaggio non possono riferirsi all’evento lesivo, che per definizione non è voluto, ma devono essere riferiti alla condotta che ha violato le norme di sicurezza. In altri termini, occorre dimostrare che la violazione delle regole cautelari fosse finalizzata a un’utilità aziendale (interesse), oppure abbia prodotto un concreto beneficio per l’impresa (vantaggio). La pluralità o sistematicità delle violazioni può costituire un importante indice probatorio, ma non è né l’unico né un requisito automatico. Nel caso esaminato, la Cassazione censura la decisione di merito per aver affermato in modo generico l’esistenza di un vantaggio per le aziende, senza individuare quale utilità concreta fosse stata perseguita o conseguita.
La “colpa di organizzazione”: fondamento della responsabilità dell’ente. Per la seconda impresa coinvolta, l’annullamento della condanna si fonda su un diverso profilo: la mancata prova della colpa di organizzazione. La Cassazione ribadisce che la responsabilità dell’ente non è una responsabilità oggettiva, essa si fonda sulla violazione di un autonomo dovere organizzativo, distinto dalla colpa delle persone fisiche. La colpa di organizzazione consiste nella mancata adozione o inefficace attuazione di un assetto organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Tale assetto è formalizzato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), la cui idoneità, in materia di salute e sicurezza, è valutata anche alla luce dell’art. 30 del D.lgs. 81/2008. Il comma 5 prevede una presunzione di conformità per i modelli adottati secondo le Linee guida UNI-INAIL; lo standard OHSAS 18001:2007 (oggi sostituito dalla ISO 45001, ma rilevante ratione temporis).
Modello 231 e DVR: due strumenti diversi, da non confondere. Richiamando un precedente del 2022, la Cassazione chiarisce un punto di grande rilievo pratico:la semplice assenza o inidoneità del MOGC non basta, da sola, a fondare la responsabilità “231”. È necessario un accertamento specifico della colpa di organizzazione, il cui onere probatorio grava sull’accusa. Nel caso concreto, la Corte rileva tre errori della decisione di merito: Svalutazione ingiustificata del MOGC adottato. Il modello era stato adottato e certificato come conforme allo standard OHSAS 18001, ma tale circostanza era stata ritenuta “poco rilevante” senza adeguata motivazione. Confusione tra MOGC e Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La Corte di merito aveva preteso dal MOGC un livello di dettaglio tecnico-operativo proprio del DVR. La Cassazione precisa, invece, che il MOGC deve definire principi, procedure generali e flussi informativi è il DVR lo strumento deputato all’analisi puntuale dei rischi e alle misure tecniche di prevenzione. Un modello che entrasse nel dettaglio tecnico delle lavorazioni non solo eccederebbe le sue funzioni, ma risulterebbe inadeguato sotto il profilo sistematico e organizzativo.
Conclusioni: cosa insegna questa sentenza. La pronuncia offre indicazioni rilevanti anche per i lavoratori dipendenti. La responsabilità “231” dell’azienda non è automatica in presenza di infortuni sul lavoro, occorre una prova rigorosa sia dell’interesse o vantaggio dell’ente, sia della colpa di organizzazione, l’adozione e l’effettiva attuazione di un MOGC conforme agli standard riconosciuti costituisce un elemento centrale di valutazione, la sicurezza sul lavoro e organizzazione aziendale sono inscindibili. Infine la prevenzione non si esaurisce nelle misure tecniche, ma passa anche attraverso assetti organizzativi chiari, coerenti e verificabili. In questo senso, la sentenza rafforza un approccio garantista ma esigente, che tutela i lavoratori senza trasformare la responsabilità dell’ente in una forma di responsabilità oggettiva, non prevista dal nostro ordinamento.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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