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Infortunio in smart working: anche se domestico è indennizzabile se avviene in occasione di lavoro.

Il tema della tutela assicurativa degli infortuni occorsi in regime di lavoro agile continua a rappresentare uno dei terreni più delicati del diritto del lavoro contemporaneo, poiché impone di ridefinire categorie tradizionali, quali “luogo di lavoro” e “rischio professionale”,

alla luce di una prestazione resa al di fuori dei locali aziendali. In questo contesto si colloca la sentenza n. 462/2025 dell’8 maggio 2025 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, resa nel procedimento R.G. n. 2318/2023, che ha riaffermato con chiarezza un principio già desumibile dal quadro normativo vigente: ai fini della tutela Inail ciò che rileva non è il luogo fisico in cui si verifica l’evento lesivo, bensì il nesso causale tra l’infortunio e l’attività lavorativa svolta. Il lavoro agile è disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, che all’art. 23 prevede espressamente l’estensione della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile. La norma stabilisce che il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni “occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione”, quando la scelta sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e risponda a criteri di ragionevolezza. La disciplina generale dell’assicurazione obbligatoria è contenuta nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che definisce l’infortunio sul lavoro come l’evento avvenuto “per causa violenta in occasione di lavoro”, dal quale derivi la morte o un’inabilità permanente o temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. La nozione di “occasione di lavoro”, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale, non coincide con il solo luogo fisico dell’azienda, ma ricomprende tutte le situazioni in cui l’attività lavorativa abbia esposto il lavoratore a un rischio, anche generico, purché non del tutto estraneo alla prestazione. È il cosiddetto principio del rischio connesso all’attività lavorativa. Sul piano amministrativo, anche l’INAIL, con proprie circolari interpretative emanate a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 81/2017, ha chiarito che la tutela assicurativa opera anche quando la prestazione venga resa all’interno dell’abitazione del dipendente, purché sussista la connessione funzionale con l’attività lavorativa.


Il caso deciso dal Tribunale di Padova. La vicenda trae origine dall’infortunio occorso l’8 aprile 2022 a una dipendente dell’Università degli Studi di Padova, impegnata in una riunione da remoto presso la propria abitazione. Nel corso dell’attività lavorativa, la dipendente si alzava per raccogliere alcuni documenti caduti a terra e, poggiando male il piede, riportava una doppia frattura alla caviglia destra. L’evento comportava l’intervento dei soccorsi, il ricovero ospedaliero, un intervento chirurgico e un periodo di inabilità temporanea certificata di 137 giorni. In un primo momento l’Inail riconosceva l’indennizzabilità dell’infortunio. Successivamente, tuttavia, riqualificava l’evento come infortunio domestico, escludendone la natura lavorativa e negando la copertura assicurativa. Tale decisione determinava la perdita delle prestazioni economiche e il mancato rimborso delle spese sanitarie, costringendo la lavoratrice ad anticipare i costi delle cure e a ricorrere alle tutele previdenziali ordinarie (vedi l’approfondimento a seguire) . Esaurita senza esito favorevole la fase amministrativa, la lavoratrice proponeva ricorso giudiziale chiedendo il riconoscimento dell’origine lavorativa dell’infortunio e la liquidazione di un danno biologico permanente quantificato nel 12%. Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva una consulenza medico-legale collegiale, svolta in contraddittorio tra le parti. All’esito dell’accertamento tecnico, veniva riconosciuta un’invalidità permanente nella misura del 9%, percentuale accettata da entrambe le parti in udienza. Poiché la controversia residua verteva formalmente sulla misura dei postumi, il giudice dichiarava cessata la materia del contendere sul punto, recependo l’esito peritale condiviso. Va ricordato che, in base al sistema delineato dall’Inail, il danno biologico permanente è indennizzabile in capitale per menomazioni comprese tra il 6% e il 15%, secondo le tabelle vigenti adottate dall’Istituto in attuazione del d.lgs. n. 38/2000. Il riconoscimento del 9% colloca dunque la fattispecie nell’ambito dell’indennizzo in capitale.

Il passaggio più significativo della decisione riguarda il riconoscimento della natura lavorativa dell’infortunio. Il Tribunale ha ribadito che la tutela assicurativa non può essere esclusa per il solo fatto che l’evento si sia verificato all’interno dell’abitazione del dipendente. L’elemento determinante è la sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e evento lesivo. Nel caso concreto, la caduta si è verificata mentre la lavoratrice stava svolgendo una riunione di lavoro e compiva un gesto funzionalmente connesso alla prestazione (raccogliere documenti necessari all’attività). Non si trattava, dunque, di un rischio meramente domestico o personale, bensì di un rischio concretizzatosi in occasione di lavoro. La pronuncia si pone in linea con l’impostazione normativa della legge n. 81/2017, che equipara, sotto il profilo assicurativo, il lavoro agile a quello svolto in presenza. Ne deriva che il domicilio del lavoratore, quando sia luogo di esecuzione della prestazione, assume rilevanza giuridica analoga a quella dei locali aziendali, limitatamente al tempo e alle attività di lavoro. Un ulteriore profilo oggetto di decisione ha riguardato il rimborso delle spese mediche sostenute dalla lavoratrice per consulenze specialistiche private, pari a 1.284,83 euro. L’Inail si era opposto alla loro rifusione, sostenendo che il ricorso a prestazioni private sarebbe rimborsabile solo in presenza di una dimostrata impossibilità o inadeguatezza del servizio sanitario pubblico. Il Tribunale ha respinto tale impostazione, ritenendo che, nel caso concreto, il ricorso a uno specialista di fiducia fosse funzionale all’esercizio del diritto di difesa e reso necessario anche dalla non celerità del servizio pubblico rispetto alle esigenze processuali. Le spese sono state considerate congrue e pertinenti alla tutela del diritto azionato. L’Istituto è stato quindi condannato alla rifusione integrale delle spese mediche, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.


Profili probatori e requisiti per la tutela. infortunio in smartworking ; La decisione evidenzia, indirettamente, anche i requisiti essenziali per ottenere il riconoscimento di un infortunio in regime di lavoro agile: la dimostrazione del nesso causale tra attività lavorativa ed evento lesivo; la riconducibilità dell’evento al tempo di lavoro concordato nell’accordo individuale di smart working; la tempestiva denuncia dell’infortunio al datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965; un’idonea documentazione medica attestante la natura e l’entità della lesione. Il lavoratore che opera da remoto non beneficia di una presunzione automatica: permane l’onere di provare che l’evento sia avvenuto “in occasione di lavoro”. Tuttavia, non è legittimo negare la tutela sulla base di un criterio meramente spaziale.


Considerazioni conclusive. La sentenza del Tribunale di Padova assume rilievo sistematico perché conferma che il lavoro agile non costituisce un’area “attenuata” di tutela. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni copre anche gli eventi verificatisi nell’abitazione del lavoratore, purché inseriti nel contesto funzionale della prestazione. In un modello organizzativo sempre più orientato alla flessibilità spaziale, la centralità del nesso causale rappresenta il criterio guida per distinguere il rischio professionale dal rischio meramente domestico. La decisione in esame contribuisce così a consolidare un orientamento coerente con il dettato legislativo e con i principi generali dell’assicurazione sociale, evitando che la scelta – o la necessità – di lavorare da casa si traduca in un arretramento delle garanzie riconosciute dall’ordinamento.

Quando l’Inail ha riqualificato l’evento come infortunio domestico e non come infortunio sul lavoro, ha escluso l’applicazione della tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Le conseguenze concrete sono state due 1) La perdita delle prestazioni economiche Inail🡪 Se un infortunio è riconosciuto “sul lavoro”, l’Inail eroga: l’indennità per inabilità temporanea assoluta (una percentuale della retribuzione per i giorni di assenza); l’eventuale indennizzo per danno biologico permanente (in capitale o in rendita, a seconda della percentuale) e le altre prestazioni accessorie previste dal sistema assicurativo. Negando la natura lavorativa dell’evento, l’Inail ha escluso queste prestazioni. 2)  Il mancato rimborso delle spese sanitarie, Nel sistema Inail, le cure necessarie per l’infortunio riconosciuto come professionale sono a carico dell’Istituto (direttamente o tramite rimborso). Qualificando l’evento come domestico, l’Inail ha escluso anche tale copertura. Di conseguenza, la lavoratrice ha dovuto anticipare personalmente le spese mediche (visite, accertamenti, intervento chirurgico, consulenze specialistiche), non potendo percepire l’indennità Inail, ha dovuto fare affidamento sulle tutele previdenziali ordinarie, cioè su strumenti diversi dall’assicurazione contro gli infortuni. Cosa si intende per “tutele previdenziali ordinarie”🡪  Si tratta, in concreto, delle prestazioni che spettano al lavoratore in caso di malattia comune, gestite dall’INPS e dal datore di lavoro secondo il regime contrattuale applicabile (ad esempio l’indennità di malattia). La differenza è rilevante. Nella malattia comune l’evento non è collegato al lavoro, nell’infortunio sul lavoro l’evento è causato dall’attività lavorativa e la tutela è specifica e più articolata (copertura integrale del danno biologico nei limiti di legge). In sintesi, a seguito della decisione dell’Inail, la lavoratrice è stata trattata come se avesse subito una normale malattia o un incidente privato, perdendo le più ampie garanzie economiche e sanitarie previste per gli infortuni professionali, fino all’intervento del giudice che ha ripristinato la corretta qualificazione dell’evento.


Quando l’Inail ha riqualificato l’evento come infortunio domestico e non come infortunio sul lavoro, ha escluso l’applicazione della tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Le conseguenze concrete sono state due 1) La perdita delle prestazioni economiche Inail🡪 Se un infortunio è riconosciuto “sul lavoro”, l’Inail eroga: l’indennità per inabilità temporanea assoluta (una percentuale della retribuzione per i giorni di assenza); l’eventuale indennizzo per danno biologico permanente (in capitale o in rendita, a seconda della percentuale) e le altre prestazioni accessorie previste dal sistema assicurativo. Negando la natura lavorativa dell’evento, l’Inail ha escluso queste prestazioni. 2)  Il mancato rimborso delle spese sanitarie, Nel sistema Inail, le cure necessarie per l’infortunio riconosciuto come professionale sono a carico dell’Istituto (direttamente o tramite rimborso). Qualificando l’evento come domestico, l’Inail ha escluso anche tale copertura. Di conseguenza, la lavoratrice ha dovuto anticipare personalmente le spese mediche (visite, accertamenti, intervento chirurgico, consulenze specialistiche), non potendo percepire l’indennità Inail, ha dovuto fare affidamento sulle tutele previdenziali ordinarie, cioè su strumenti diversi dall’assicurazione contro gli infortuni. Cosa si intende per “tutele previdenziali ordinarie”🡪  Si tratta, in concreto, delle prestazioni che spettano al lavoratore in caso di malattia comune, gestite dall’INPS e dal datore di lavoro secondo il regime contrattuale applicabile (ad esempio l’indennità di malattia). La differenza è rilevante. Nella malattia comune l’evento non è collegato al lavoro, nell’infortunio sul lavoro l’evento è causato dall’attività lavorativa e la tutela è specifica e più articolata (copertura integrale del danno biologico nei limiti di legge). In sintesi, a seguito della decisione dell’Inail, la lavoratrice è stata trattata come se avesse subito una normale malattia o un incidente privato, perdendo le più ampie garanzie economiche e sanitarie previste per gli infortuni professionali, fino all’intervento del giudice che ha ripristinato la corretta qualificazione dell’evento.

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Approfondimento, Quando l’Inail ha riqualificato l’evento come infortunio domestico e non come infortunio sul lavoro, ha escluso l’applicazione della tutela prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Le conseguenze concrete sono state due 1) La perdita delle prestazioni economiche Inail🡪 Se un infortunio è riconosciuto “sul lavoro”, l’Inail eroga: l’indennità per inabilità temporanea assoluta (una percentuale della retribuzione per i giorni di assenza); l’eventuale indennizzo per danno biologico permanente (in capitale o in rendita, a seconda della percentuale) e le altre prestazioni accessorie previste dal sistema assicurativo. Negando la natura lavorativa dell’evento, l’Inail ha escluso queste prestazioni. 2)  Il mancato rimborso delle spese sanitarie, Nel sistema Inail, le cure necessarie per l’infortunio riconosciuto come professionale sono a carico dell’Istituto (direttamente o tramite rimborso). Qualificando l’evento come domestico, l’Inail ha escluso anche tale copertura. Di conseguenza, la lavoratrice ha dovuto anticipare personalmente le spese mediche (visite, accertamenti, intervento chirurgico, consulenze specialistiche), non potendo percepire l’indennità Inail, ha dovuto fare affidamento sulle tutele previdenziali ordinarie, cioè su strumenti diversi dall’assicurazione contro gli infortuni. Cosa si intende per “tutele previdenziali ordinarie”🡪  Si tratta, in concreto, delle prestazioni che spettano al lavoratore in caso di malattia comune, gestite dall’INPS e dal datore di lavoro secondo il regime contrattuale applicabile (ad esempio l’indennità di malattia). La differenza è rilevante. Nella malattia comune l’evento non è collegato al lavoro, nell’infortunio sul lavoro l’evento è causato dall’attività lavorativa e la tutela è specifica e più articolata (copertura integrale del danno biologico nei limiti di legge). In sintesi, a seguito della decisione dell’Inail, la lavoratrice è stata trattata come se avesse subito una normale malattia o un incidente privato, perdendo le più ampie garanzie economiche e sanitarie previste per gli infortuni professionali, fino all’intervento del giudice che ha ripristinato la corretta qualificazione dell’evento.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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