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La colpa nel rapporto di lavoro: negligenza, imprudenza e imperizia tra responsabilità del datore e del lavoratore

Nel diritto civile italiano la “colpa” rappresenta il criterio fondamentale di imputazione della responsabilità per fatto illecito. Il Codice Civile, all’art. 2043, stabilisce che qualunque fatto

doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno. La colpa si declina tradizionalmente in tre forme: negligenza, imprudenza e imperizia. Tali categorie non hanno solo una funzione descrittiva, ma assumono rilievo concreto nella qualificazione della condotta, nella graduazione della responsabilità e, in ambito lavoristico, nella ripartizione dei rischi tra datore e prestatore di lavoro. L’analisi acquista particolare rilevanza nel rapporto di lavoro subordinato, dove si intrecciano obblighi contrattuali (artt. 1176, 1218, 2104 c.c.), doveri di sicurezza (art. 2087 c.c.) e profili di responsabilità sia del lavoratore sia del datore.


La negligenza: omissione e difetto di attenzione. La negligenza consiste nella trascuratezza, nella disattenzione, nell’inerzia rispetto a un comportamento doveroso. È una forma tipica di colpa omissiva: il soggetto non fa ciò che, secondo un parametro di diligenza esigibile, avrebbe dovuto fare. Nel rapporto di lavoro Il lavoratore è tenuto, ai sensi dell’art. 2104 c.c., a usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall’interesse dell’impresa. Una condotta negligente può consistere, ad esempio, nell’omessa osservanza di procedure interne, nella mancata custodia di strumenti aziendali o nel mancato rispetto di istruzioni operative. Il datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori. La mancata previsione nel DVR del rischio stress lavoro correlato,  la inefficace manutenzione di macchinari o l’assenza di adeguata formazione costituiscono ipotesi tipiche di negligenza datoriale. Il parametro valutativo è quello della “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1176, comma 1, c.c.), modulato in senso professionale quando la prestazione implica competenze tecniche specifiche (art. 1176, comma 2, c.c.).


L’imprudenza: azione avventata e assunzione indebita di rischio. L’imprudenza si configura quando il soggetto agisce con avventatezza, senza le cautele normalmente richieste, esponendo sé o altri a un rischio prevedibile ed evitabile. Nel contesto lavorativo 

Il lavoratore imprudente può, ad esempio, disattivare sistemi di sicurezza per accelerare la produzione o utilizzare macchinari senza rispettare i protocolli di sicurezza. In tali casi, la condotta può rilevare sia disciplinarmente sia sotto il profilo risarcitorio. Il datore imprudente potrebbe imporre ritmi produttivi incompatibili con le norme di sicurezza o autorizzare attività senza adeguata valutazione dei rischi (in violazione del d.lgs. 81/2008).

L’imprudenza assume particolare rilievo nei casi di infortunio sul lavoro: la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la condotta imprudente del lavoratore non esonera automaticamente il datore da responsabilità, salvo che si tratti di comportamento abnorme, imprevedibile ed eccentrico rispetto al ciclo produttivo.


L’imperizia: deficit tecnico-professionale. L’imperizia riguarda l’inadeguatezza tecnica nell’esecuzione di attività che richiedono competenze specifiche. È tipica delle professioni intellettuali e delle attività tecniche qualificate. L’art. 2236 c.c. prevede una disciplina peculiare: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave. Tale norma trova applicazione prevalentemente con riferimento all’imperizia, non alla negligenza o all’imprudenza. Nel rapporto di lavoro subordinato, un lavoratore altamente qualificato (es. ingegnere, responsabile tecnico, dirigente sanitario, un quadro direttivo) può essere chiamato a rispondere per imperizia qualora violi le regole tecniche proprie della professione (leges artis). Il datore di lavoro, a sua volta, risponde per culpa in eligendo (errata scelta del personale) e per culpa in vigilando (insufficiente controllo), se affida mansioni complesse a personale privo delle competenze necessarie. È importante distinguere l’errore tecnico scusabile dalla vera e propria imperizia: nel primo caso può mancare l’elemento soggettivo della colpa; nel secondo, la violazione di regole tecniche consolidate integra responsabilità.


Colpa e responsabilità contrattuale nel rapporto di lavoro. Nel rapporto di lavoro subordinato, la responsabilità è normalmente contrattuale (art. 1218 c.c.). Il lavoratore risponde dei danni arrecati al datore qualora violi obblighi contrattuali con condotta colposa. Il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal lavoratore per violazione degli obblighi di sicurezza. Il regime probatorio differisce rispetto all’illecito aquiliano (responsabilità civile extracontrattuale prevista dall’art. 2043 del Codice Civile italiano): nella responsabilità contrattuale, il creditore (es. il lavoratore che agisce contro il datore) deve provare l’inadempimento; il debitore (datore) deve dimostrare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.


Concorso di colpa e pluralità di responsabili. Due disposizioni del Codice Civile assumono particolare rilievo anche nel contesto lavoristico: Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore: se il lavoratore contribuisce con propria negligenza o imprudenza al verificarsi del danno, il risarcimento può essere proporzionalmente ridotto.

Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale: se più soggetti (ad esempio datore, dirigente e preposto) concorrono a causare il danno, essi rispondono in solido verso il danneggiato, con successiva ripartizione interna in base alla gravità delle rispettive colpe. La graduazione tra negligenza, imprudenza e imperizia assume dunque rilievo concreto nella determinazione delle quote di regresso tra coobbligati.


Profili disciplinari e proporzionalità della sanzione. Nel lavoro subordinato, la colpa non rileva solo ai fini risarcitori, ma anche disciplinari. L’art. 2106 c.c. impone che le sanzioni siano proporzionate alla gravità dell’infrazione. La distinzione tra: negligenza lieve, imprudenza significativa e imperizia grave, può incidere sulla qualificazione del fatto come semplice richiamo, sospensione o, nei casi più gravi, giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento.


Considerazioni conclusive. Nel rapporto di lavoro, la distinzione tra negligenza, imprudenza e imperizia incide sulla valutazione della condotta, orienta la graduazione della responsabilità, influisce sulla ripartizione del danno in caso di concorso e rileva sotto il profilo disciplinare e organizzativo. Per il datore di lavoro, la corretta gestione del rischio implica prevenzione, formazione e vigilanza. Per il lavoratore, l’adempimento diligente richiede attenzione, prudenza e adeguata competenza tecnica. La colpa, dunque, non è soltanto un concetto teorico: nel diritto del lavoro rappresenta il punto di equilibrio tra potere organizzativo dell’impresa e tutela della persona che lavora, in un sistema che attribuisce responsabilità proporzionate alla qualità e alla gravità della condotta posta in essere.

Approfondimento. (Responsabilità contrattuale e extra contrattuale)

Profilo

Responsabilità contrattuale

Responsabilità aquiliana (extracontrattuale)

Norma di riferimento

Art. 1218 c.c.

Art. 2043 c.c. del Codice Civile italiano

Fonte

Violazione di un obbligo preesistente (contratto o altra fonte di obbligazione)

Violazione del principio del neminem laedere

Rapporto tra le parti

Esiste già un rapporto obbligatorio

Nessun rapporto preesistente necessario

Onere della prova

Il creditore prova contratto e inadempimento; il debitore prova l’assenza di colpa

Il danneggiato deve provare fatto, danno, nesso causale e colpa

Colpa

Presunta a carico del debitore

Deve essere provata dal danneggiato

Prescrizione

10 anni

5 anni (regola generale)

Danno risarcibile

Solo danno prevedibile (salvo dolo)

Tutto il danno ingiusto

Funzione

Tutela dell’interesse all’adempimento

Tutela dell’integrità patrimoniale e personale


La responsabilità contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 del Codice Civile italiano, nasce dall’inadempimento di un’obbligazione preesistente. Il creditore deve provare il contratto e l’inadempimento; il debitore deve dimostrare che l’inadempimento non è a lui imputabile. La colpa è quindi presunta. La prescrizione è di dieci anni e si risarcisce il danno prevedibile, salvo dolo. La responsabilità aquiliana, prevista dall’art. 2043 c.c., nasce invece dalla lesione di un diritto altrui, anche senza un rapporto preesistente. Il danneggiato deve provare fatto, danno, nesso causale e colpa. La prescrizione è di cinque anni. La differenza centrale è nell’onere della prova: presunzione di colpa nella contrattuale, prova della colpa nell’aquiliana.


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