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Phishing (truffa informatica) e bonifici fraudolenti. Attenzione, anche un clic può costarti il posto di lavoro

Aggiornamento: 30 apr

Nel contesto della crescente digitalizzazione delle attività aziendali, anche le truffe informatiche hanno assunto forme sempre più sofisticate. Tra queste, una delle più diffuse è il cosiddetto phishing, cioè l’invio di comunicazioni fraudolente, spesso tramite e-mail, che

simulano provenienze legittime per indurre il destinatario a compiere operazioni economiche o a fornire dati sensibili. Una recente pronuncia della Corte di cassazione in materia lavoristica ha affrontato proprio questo tema, chiarendo con particolare rigore la responsabilità del dipendente che, nell’esercizio delle proprie mansioni, esegua operazioni economiche sulla base di comunicazioni fraudolente. La decisione (Cass., sez. lav., ord. 13 febbraio 2026, n. 3263) offre indicazioni importanti per tutti i lavoratori che operano nella gestione amministrativa o finanziaria delle imprese.


La vicenda esaminata dalla Cassazione. Il caso riguardava una dipendente con mansioni contabili, assunta da molti anni presso la stessa azienda. La lavoratrice aveva eseguito un bonifico di oltre 15.000 euro verso un conto estero a seguito di una e-mail apparentemente proveniente dal presidente della società. In realtà il messaggio era stato inviato da un soggetto estraneo che aveva falsificato l’indirizzo di posta elettronica del dirigente, utilizzando una tecnica di impersonificazione tipica delle frodi informatiche aziendali (spesso definita CEO fraud o business e-mail compromise). L’azienda, una volta accertata la natura fraudolenta dell’operazione e il conseguente danno patrimoniale, aveva disposto il licenziamento per giusta causa della dipendente. Il contenzioso è arrivato fino alla Corte di cassazione, che ha confermato la legittimità del recesso datoriale.


Il principio giuridico: la diligenza professionale del lavoratore. Il punto centrale della decisione riguarda l’obbligo di diligenza che grava sul lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni. L’art. 2104 del codice civile (Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.   Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende) stabilisce che il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, quella richiesta dall’interesse dell’impresa e quella richiesta dall’interesse della produzione nazionale. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nel ritenere che la diligenza richiesta non sia identica per tutti i lavoratori, ma varia in funzione del ruolo ricoperto, delle responsabilità affidate e dell’esperienza professionale maturata. Nel caso esaminato, la lavoratrice era addetta alla gestione amministrativa e ai pagamenti aziendali da molti anni. Proprio questa esperienza è stata ritenuta determinante dai giudici nel valutare il comportamento tenuto. Secondo la Corte, chi è incaricato della gestione di operazioni finanziarie deve adottare un livello di prudenza particolarmente elevato, soprattutto quando riceve richieste di pagamento non ordinarie o caratterizzate da elementi di anomalia. Nel caso concreto, i giudici hanno rilevato diversi segnali che avrebbero dovuto indurre la dipendente a svolgere ulteriori verifiche prima di procedere al pagamento. Tra questi, la richiesta di eseguire un bonifico verso un conto estero non abitualmente utilizzato dall’azienda, l’assenza di documentazione commerciale a supporto dell’operazione (ad esempio fatture o contratti), la natura insolita e urgente della richiesta e l’origine della comunicazione tramite e-mail, senza ulteriori conferme formali. In una situazione del genere, secondo la Cassazione, la condotta diligente avrebbe richiesto almeno una verifica diretta con il presunto mittente – ad esempio tramite contatto telefonico – prima di procedere all’ordine di pagamento. L’omessa verifica è stata quindi qualificata come grave negligenza professionale.


Quando l’errore del dipendente giustifica il licenziamento. Il licenziamento per giusta causa è disciplinato dall’art. 2119 del codice civile, che consente la cessazione immediata del rapporto di lavoro quando si verifica un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. In ambito lavoristico, la valutazione della gravità del comportamento si fonda su diversi criteri elaborati dalla giurisprudenza, tra cui: l’intensità dell’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), le mansioni e il livello di responsabilità del dipendente, il danno potenziale o effettivo arrecato al datore di lavoro e la compromissione del vincolo fiduciario che costituisce la base del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la negligenza della dipendente – unita al danno economico subito dall’azienda e alla natura delle mansioni affidate – fosse tale da far venir meno il rapporto di fiducia necessario per la prosecuzione del rapporto. Per questo motivo il licenziamento è stato considerato proporzionato alla condotta contestata.


La questione della formazione informatica. Nel giudizio la lavoratrice aveva sostenuto che l’azienda non avesse fornito una specifica formazione in materia di sicurezza informatica e di prevenzione delle frodi online. Tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto che tale circostanza non fosse decisiva nel caso concreto. Secondo i giudici, la condotta richiesta non implicava conoscenze tecniche specialistiche in materia informatica, ma elementari regole di prudenza professionale nella gestione di operazioni finanziarie. In altri termini, la valutazione della responsabilità non è stata fondata sulla mancata capacità di riconoscere una sofisticata minaccia informatica, bensì sull’assenza di verifiche minime prima di disporre un pagamento rilevante.


L’onere della prova nel giudizio. Nel contenzioso lavoristico trova applicazione il principio generale dell’art. 2697 del codice civile, secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi. Nel caso del licenziamento disciplinare il datore di lavoro deve dimostrare la condotta contestata al dipendente e il lavoratore può fornire elementi idonei a giustificare il proprio comportamento o a dimostrarne la non gravità. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che le circostanze accertate fossero sufficienti a dimostrare una grave violazione degli obblighi di diligenza.


Attenzione🡪 Indicazioni operative per i lavoratori. La decisione della Cassazione evidenzia come la sicurezza informatica non sia soltanto una questione tecnica affidata ai sistemi informatici aziendali, ma anche una componente della responsabilità professionale dei dipendenti, soprattutto di coloro che gestiscono dati sensibili o flussi finanziari. Per ridurre il rischio di responsabilità disciplinari, alcune buone prassi risultano particolarmente rilevanti🡪 verificare sempre l’autenticità delle e-mail che contengono richieste di pagamento;  controllare attentamente indirizzi di posta elettronica e intestazioni dei messaggi; non eseguire operazioni economiche rilevanti senza adeguata documentazione giustificativa; confermare telefonicamente o tramite canali ufficiali le richieste anomale o urgenti; attenersi scrupolosamente alle procedure aziendali previste per autorizzare pagamenti e bonifici. La pronuncia della Corte di cassazione conferma un orientamento consolidato: quando il lavoratore svolge mansioni che comportano la gestione di denaro o di operazioni economiche rilevanti, il livello di diligenza richiesto è particolarmente elevato. Anche nell’era delle truffe informatiche, il rispetto delle regole di prudenza professionale rimane un elemento essenziale del rapporto di lavoro. Se un comportamento negligente provoca un danno economico significativo e compromette il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, il licenziamento per giusta causa può essere considerato legittimo, indipendentemente dall’anzianità di servizio del dipendente.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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