La conciliazione sindacale(requisiti)e i limiti all’inoppugnabilità contenuti nell’ art. 2113 del codice civile
La disciplina delle rinunce e transazioni del lavoratore, contenuta nell’art. 2113 c.c., rappresenta uno dei principali strumenti di tutela contro possibili compressioni dei diritti derivanti da norme inderogabili. In tale ambito, particolare rilievo assume il regime di inoppugnabilità previsto dal comma 4, che costituisce un’eccezione alla regola generale di impugnabilità degli atti dispositivi del lavoratore. L’operatività di tale eccezione è tuttavia subordinata al ricorrere di stringenti condizioni, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata. L’art. 2113 c.c. stabilisce che le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili sono

impugnabili entro sei mesi (commi 1-3). Il legislatore, tuttavia, esclude tale regime per gli atti conclusi in determinate “sedi protette”, individuate in contesti istituzionalmente idonei a garantire la libera e consapevole formazione del consenso. Tra queste sedi rientrano, in particolare: le commissioni di conciliazione sindacale presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.); le sedi giudiziali; le sedi sindacali e le commissioni di certificazione di cui al d.lgs. n. 276/2003. La ratio della norma è quella di contemperare l’esigenza di stabilità degli accordi con la necessità di tutelare il lavoratore da possibili pressioni o asimmetrie contrattuali. Con riferimento alla conciliazione in sede sindacale, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che non è sufficiente la mera partecipazione di un’organizzazione sindacale affinché l’accordo sia sottratto al regime di impugnabilità. La Corte di cassazione ha infatti affermato che la nozione di “sede protetta” deve essere intesa in senso sostanziale e non meramente formale. In tale prospettiva è necessario che il lavoratore sia assistito in modo effettivo da un rappresentante sindacale, l’assistenza deve tradursi in un concreto supporto nella comprensione e valutazione dell’accordo e il contesto in cui si svolge la conciliazione deve essere idoneo a riequilibrare la posizione delle parti. È stato quindi escluso che la semplice sottoscrizione dell’accordo da parte di un sindacalista, in assenza di un reale intervento negoziale e di tutela, sia sufficiente a garantire l’inoppugnabilità (Cass. civ., sez. lav., n. 24024/2013). Uno dei profili centrali valorizzati dalla Corte di cassazione riguarda l’effettività dell’assistenza sindacale. In diverse pronunce, la Suprema Corte ha ribadito che la funzione della sede protetta è quella di assicurare una reale consapevolezza dell’atto dispositivo. In tal senso l’assistenza non può essere meramente apparente o simbolica, il rappresentante sindacale deve essere posto in condizione di svolgere un ruolo attivo e l’accordo deve essere il risultato di un confronto effettivo tra le parti. La giurisprudenza ha inoltre sottolineato che l’onere di dimostrare la sussistenza di tali condizioni grava su chi intende avvalersi dell’inoppugnabilità dell’accordo (Cass. civ., sez. lav., n. 10065/2018).
Il collegamento con la contrattazione collettiva. Un ulteriore elemento valorizzato in giurisprudenza riguarda il necessario collegamento tra la conciliazione e l’ordinamento sindacale di riferimento. La sede sindacale, infatti, non può essere ridotta a un luogo fisico o a una mera presenza soggettiva, ma implica un inserimento in un sistema di regole definito dall’autonomia collettiva. Ne deriva che le procedure conciliative devono essere riconducibili all’organizzazione sindacale che presta assistenza, devono sussistere modalità operative idonee a garantire trasparenza e correttezza del procedimento e l’intervento sindacale deve essere coerente con le finalità di tutela proprie dell’ordinamento collettivo. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha escluso l’inoppugnabilità di accordi conclusi in contesti privi di tali requisiti, qualificandoli come ordinarie transazioni (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 25796/2020).
Gli effetti della mancata integrazione dei presupposti. Qualora non ricorrano le condizioni richieste per qualificare la conciliazione come avvenuta in sede protetta, l’accordo resta valido come negozio di diritto privato, è soggetto al regime di impugnabilità previsto dall’art. 2113 c.c. e può essere contestato dal lavoratore entro sei mesi dalla sottoscrizione o dalla cessazione del rapporto. In tali casi, il giudice è chiamato a verificare in concreto la sussistenza di una volontà libera e consapevole, nonché l’effettiva disponibilità dei diritti oggetto di rinuncia.
Approfondimento (Art. 2113 - Rinunzie e transazioni. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile). Le rinunce e transazioni cui fa riferimento l’art. 2113 c.c. riguardano diritti che il lavoratore non può liberamente disporre, perché derivano da norme inderogabili di legge o da contratti collettivi. Si tratta, in sostanza, di posizioni giuridiche che l’ordinamento considera meritevoli di particolare protezione. Per chiarire in concreto, è utile distinguere alcune tipologie ricorrenti, accompagnate da esempi. 1. Crediti retributivi Rientrano tra i casi più frequenti. Esempi: rinuncia al pagamento di straordinari già effettuati; accordo con cui il lavoratore accetta una somma inferiore rispetto a quanto dovuto per differenze retributive (ad esempio, per errato inquadramento); rinuncia a mensilità aggiuntive (tredicesima o quattordicesima) previste dal contratto collettivo. Questi diritti derivano da norme inderogabili (art. 36 Cost.) e dalla contrattazione collettiva, quindi non sono liberamente sacrificabili. 2. Indennità di fine rapporto. Esempi: rinuncia totale o parziale al TFR; accordo con cui il lavoratore accetta un importo inferiore rispetto al TFR maturato. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. ed è considerato diritto indisponibile nei limiti della tutela dell’art. 2113 c.c. 3. Diritti connessi all’orario di lavoro e ai riposi. Rientrano tra i casi più frequenti. Esempi: rinuncia alle ferie maturate e non godute senza adeguata indennità sostitutiva; rinuncia ai riposi settimanali o alle pause previste dalla legge; accordo che esclude compensi per lavoro notturno o festivo previsti dal CCNL. Si tratta di diritti tutelati anche da normativa europea e costituzionale, quindi inderogabili. 4. Diritti derivanti da un corretto inquadramento. Esempi: accettazione di un livello di inquadramento inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte, con rinuncia alle differenze; transazione che esclude il riconoscimento di una qualifica superiore maturata nel tempo. Qui il diritto deriva sia dalla legge (art. 2103 c.c.) sia dal contratto collettivo. 5. Indennità risarcitorie o da illegittimo recesso. Rientrano tra i casi più frequenti. Esempi: rinuncia all’indennità per licenziamento illegittimo; accordo con cui il lavoratore accetta una somma ridotta rispetto a quella spettante per violazione della procedura di licenziamento; rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso. Anche questi diritti, pur avendo natura risarcitoria, sono protetti quando derivano da norme inderogabili. 6. Diritti previdenziali e contributivi (con alcune precisazioni). Rientrano tra i casi più frequenti. Esempi: rinuncia a far valere omissioni contributive del datore; accordo che esclude il versamento di contributi dovuti. In realtà, questi diritti sono in gran parte indisponibili in senso assoluto, perché coinvolgono anche enti terzi (es. INPS); pertanto, la rinuncia è spesso radicalmente inefficace. 7. Diritti relativi alla sicurezza e salute. Rientrano tra i casi più frequenti. Esempi: rinuncia a far valere responsabilità del datore per violazioni in materia di sicurezza; accordi che escludono tutele previste dalla normativa antinfortunistica. Anche qui prevale la logica dell’indisponibilità, con limiti molto stringenti. In conclusione In tutti questi casi, si tratta di diritti che derivano da norme inderogabili o da contratti collettivi e non possono essere validamente rinunciati o transatti se non in condizioni che garantiscano la reale libertà del lavoratore. Per questo motivo, se la rinuncia o transazione non avviene in una “sede protetta”, il lavoratore può impugnarla entro sei mesi ai sensi dell’art. 2113 c.c.
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