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Lavoro Agile e Coesione Territoriale: il "Bonus Smart Working Zone Montane" entra nell’ordinamento 

Un nuovo strumento di politica attiva e di contrasto allo spopolamento: esonero contributivo fino a 5 anni per chi assume a tempo indeterminato lavoratori in smart working nei comuni montani "Bonus Smart Working Zone Montane". Con la pubblicazione della Legge 17 settembre 2025, n. 131 ("Disposizioni per la valorizzazione e la promozione socio-economica delle zone montane"), il legislatore introduce una misura strutturale di incentivo alla residenzialità attiva e lavorativa nelle aree interne del Paese, attraverso un bonus

contributivo destinato ai datori di lavoro che assumano lavoratori in modalità agile, residenti o domiciliati stabilmente in comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L’obiettivo dichiarato della norma è ridurre la pressione migratoria verso i poli urbani, favorendo forme stabili di lavoro subordinato a distanza che rilancino la densità demografica e i presidi socio-economici dei territori montani, con effetti positivi sulla coesione territoriale, sull’occupazione giovanile e sulla sostenibilità ambientale.

Art. 26 della Legge 131/2025 – Esonero contributivo per Smart Working in comuni montani. È previsto un esonero totale o parziale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL), per i soggetti che rispettano cumulativamente le seguenti condizioni: Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; Lavoratore di età inferiore a 41 anni alla data di entrata in vigore della legge (20 settembre 2025); Svolgimento stabile della prestazione in modalità di lavoro agile (ex art. 18, L. 81/2017); Trasferimento di residenza e domicilio stabile da un comune non montano a uno montano con popolazione <5.000 abitanti.

Entità e durata del beneficio

  Esercizio fiscale

Aliquota di esonero

Tetto massimo annuo (€/lavoratore)

2026 – 2027

100%

€ 8.000

2028 – 2029

50%

€ 4.000

2030

20%

€ 1.600

Gli importi indicati sono da intendersi su base annua, riparametrati mensilmente. L’esonero non incide sull’aliquota utile al calcolo delle prestazioni pensionistiche, tutelando integralmente la posizione previdenziale del lavoratore.

Limiti e vincoli di sistema. Il beneficio è soggetto al regime europeo degli aiuti de minimis (Reg. UE 1407/2013) e non può eccedere i limiti annuali stabiliti dalla norma: € 18,5 mln per il 2026 € 21,8 mln per il 2027 € 12,5 mln per il 2028 € 10,9 mln per il 2029** € 5,4 mln per il 2030.  Non rientrano nell’esonero i premi assicurativi INAIL, i rapporti di lavoro a termine, autonomi, parasubordinati e le assunzioni in aziende che non rispettino la normativa sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) o siano destinatarie di provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro irregolare.

Decreto attuativo e tempi di accesso. L’effettiva fruizione dell’incentivo sarà subordinata all’adozione di un decreto interministeriale (Min. Lavoro e Min. Economia) da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (ovvero entro il 20 novembre 2025). Il decreto dovrà definire i criteri per la classificazione dei comuni montani, le modalità di accesso e gestione dell’agevolazione e le procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Il ruolo del sindacato.  Il sindacato può promuovere accordi aziendali o territoriali che disciplinino le modalità di smart working in conformità con le norme collettive vigenti, richiedere che i criteri di selezione per l’accesso al bonus siano trasparenti e non discriminatori e prevedere forme di priorità per giovani, donne, genitori o caregiver residenti nei territori interessati. 


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com


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