Quando il lavoro provoca una sofferenza interiore. Come viene riconosciuto il danno morale al lavoratore subordinato
- azionesindacalefvg
- 5 giorni fa
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Un lavoratore che subisce un pregiudizio in occasione dell’attività lavorativa può avere

diritto non solo al risarcimento del danno fisico, ma anche al ristoro della sofferenza interiore conseguente al fatto illecito. Tuttavia, il riconoscimento del cosiddetto danno morale non è automatico: la semplice presenza di un infortunio, di una malattia professionale o di una lesione della salute non comporta, da sola, il diritto a ottenere un’ulteriore somma per il turbamento emotivo subito. Secondo i principi consolidati della responsabilità civile, il danno non patrimoniale comprende diverse componenti, tra cui il danno biologico e la sofferenza morale. Si tratta però di aspetti distinti: il primo riguarda la compromissione dell’integrità psicofisica della persona, mentre il secondo riguarda il dolore interiore, l’angoscia, il disagio e il turbamento che il lavoratore ha concretamente patito a causa dell’evento dannoso. Per questa ragione, il giudice non può riconoscere il danno morale applicando automaticamente una percentuale del danno biologico già liquidato. La sofferenza interiore deve essere valutata autonomamente, perché può avere un peso diverso e alle volte perfino maggiore rispetto alla gravità della lesione fisica. Un lavoratore potrebbe, infatti, riportare una menomazione non particolarmente elevata dal punto di vista medico, ma subire un forte impatto emotivo a causa delle modalità con cui si è verificato il fatto, delle conseguenze personali o delle condizioni particolari in cui si è trovato.
Il lavoratore deve dimostrare la sofferenza subita. Nel sistema della responsabilità civile il risarcimento ha una funzione riparatoria: serve cioè a compensare un pregiudizio realmente verificatosi e non a riconoscere automaticamente una somma collegata alla sola violazione di una regola. Per questo motivo, anche il lavoratore che chiede il risarcimento del danno morale deve allegare e dimostrare gli elementi concreti che descrivono la sofferenza subita. La prova può derivare dalle circostanze del caso, dalle conseguenze personali dell’evento, dalle condizioni soggettive della vittima e da ogni altro elemento idoneo a rappresentare il reale turbamento provocato. Non è quindi sufficiente affermare di aver vissuto un momento difficile o di aver provato dolore dopo un episodio dannoso. Occorre dimostrare che quel fatto abbia prodotto una sofferenza interiore effettiva e rilevante. Il danno morale non coincide con il dolore fisico. Un errore frequente consiste nel confondere il dolore derivante dalla lesione fisica con il danno morale. Il dolore fisico, la perdita di funzionalità di un organo o le limitazioni permanenti sono aspetti che rientrano nella valutazione del danno biologico. Il danno morale riguarda invece una diversa dimensione della persona: la sofferenza emotiva, il senso di paura, lo sconvolgimento psicologico o il disagio profondo determinato dall’illecito. Le due componenti possono quindi coesistere, ma devono essere valutate senza creare duplicazioni. Il giudice deve evitare che lo stesso pregiudizio venga risarcito due volte con nomi diversi. La gravità del fatto può incidere sulla valutazione. Nel rapporto di lavoro possono verificarsi situazioni particolarmente gravi: un infortunio causato dalla violazione delle norme di sicurezza, comportamenti vessatori, condotte discriminatorie o altre violazioni dei diritti fondamentali del lavoratore. In questi casi, la valutazione del danno morale tiene conto non soltanto della conseguenza finale, ma anche delle modalità con cui il fatto si è verificato. La sofferenza può assumere maggiore rilievo quando il lavoratore abbia subito una lesione della propria dignità, della libertà personale o di altri diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento. La dignità della persona costituisce infatti un valore tutelato dalla Costituzione e dai principi europei di protezione dei diritti fondamentali. Tuttavia, anche in presenza di una violazione di tali diritti, il risarcimento richiede sempre l’accertamento di un concreto pregiudizio subito dalla persona.
Come viene determinato il risarcimento. La quantificazione del danno morale, come abbiamo già enunciato, non può essere affidata a un calcolo automatico. Il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso concreto: la gravità dell’evento, l’intensità della sofferenza, la durata delle conseguenze, le condizioni personali del lavoratore e ogni altro elemento utile. L’obiettivo è garantire un ristoro adeguato alla persona offesa, evitando sia di sottovalutare una sofferenza reale sia di attribuire somme prive di un effettivo collegamento con il pregiudizio subito. Da ricordare 🡪 Il danno biologico ha trovato una precisa collocazione nel sistema della responsabilità civile come conseguenza della lesione del diritto alla salute, riconosciuto dall’articolo 32 della Costituzione. La sua origine può essere diversa: può derivare da un vero e proprio fatto illecito, come un comportamento negligente del datore di lavoro che provochi un infortunio, oppure può essere la conseguenza di una condotta che incide su diritti fondamentali della persona (dignità, libertà, integrità morale) e determina un danno alla salute. Applicato al rapporto di lavoro🡪 Un comportamento illecito del datore di lavoro può incidere sulla dignità o sull’integrità personale del dipendente. Se tale condotta provoca nel lavoratore un turbamento emotivo, un senso di umiliazione o una sofferenza interiore concretamente dimostrata, può sorgere il diritto al risarcimento del danno morale. Se, invece, quella stessa condotta determina anche una patologia o una compromissione dell’equilibrio psichico accertabile sotto il profilo medico-legale, si configura un ulteriore pregiudizio rappresentato dal danno biologico.




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