top of page

Il nuovo distacco del lavoratore per la salvaguardia dell’occupazione. Una   disciplina temporanea con delle deroghe al regime ordinario

Il decreto-legge n. 62/2026, convertito nella legge n. 112/ 2026, ha introdotto una nuova forma di distacco del lavoratore finalizzata alla salvaguardia dell’occupazione e alla continuità produttiva delle imprese. La disciplina, contenuta nell’art. 16-quater, ha carattere

temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2029. Essa si propone di offrire alle imprese uno strumento aggiuntivo per affrontare situazioni di crisi aziendale non strutturale, favorendo la conservazione dei rapporti di lavoro e limitando il ricorso agli ammortizzatori sociali. La concreta operatività della nuova disciplina è tuttavia subordinata all’adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiamato a definirne le modalità applicative. Fino all’emanazione di tale provvedimento non è possibile individuare con certezza i presupposti operativi, le procedure e le eventuali garanzie aggiuntive previste a tutela dei lavoratori interessati. Le finalità della nuova disciplina. L’intervento normativo si inserisce nel quadro delle misure volte a favorire la continuità occupazionale durante periodi di temporanea difficoltà delle imprese. L’obiettivo è consentire alle aziende che attraversano una fase di crisi reversibile di mantenere il proprio patrimonio professionale, evitando, quando possibile, il ricorso alla sospensione dell’attività lavorativa o a riduzioni del personale. La legge individua espressamente le finalità che possono giustificare il ricorso al nuovo istituto. Il distacco deve essere funzionale alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali dei lavoratori, alla limitazione delle sospensioni dell’attività lavorativa, alla riduzione del ricorso agli ammortizzatori sociali e alla prevenzione degli esuberi. Ne deriva che la nuova disciplina è destinata a operare esclusivamente in presenza di situazioni eccezionali riconducibili alla gestione di crisi temporanee e non rappresenta uno strumento utilizzabile per soddisfare ordinarie esigenze organizzative dell’impresa.


Il distacco ordinario previsto dall’art. 30 del D.lgs. n. 276/2003. Per comprendere la portata della riforma è opportuno richiamare i principi che regolano il distacco nella disciplina generale. L’art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003 stabilisce che il datore di lavoro può mettere temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto purché il distacco risponda a un proprio interesse. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che tale interesse deve essere concreto, specifico, attuale e diverso dal mero vantaggio economico derivante dalla semplice messa a disposizione della manodopera. Esso deve inoltre permanere per tutta la durata del distacco; il suo venir meno rende illegittima la prosecuzione dell’istituto. Altro requisito essenziale è la temporaneità. La legge non stabilisce una durata massima, ma il distacco non può trasformarsi in un’assegnazione definitiva, poiché deve restare collegato al permanere dell’interesse del datore di lavoro distaccante. Durante il distacco il rapporto di lavoro rimane in capo al datore originario, che continua a essere titolare degli obblighi retributivi, contributivi e disciplinari. L’impresa presso la quale il lavoratore presta l’attività esercita invece il potere direttivo limitatamente all’esecuzione della prestazione lavorativa. La presenza dell’interesse del datore di lavoro costituisce il principale elemento distintivo del distacco rispetto alla somministrazione di lavoro. Quest’ultima, infatti, ha come finalità propria la messa a disposizione di personale in favore di un utilizzatore e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti autorizzati secondo la disciplina prevista dal D.lgs. n. 81 del 2015.


La deroga introdotta dall’art. 16-quater. La principale innovazione della nuova disciplina consiste nella possibilità di disporre il distacco anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante, purché ricorrano le finalità di tutela occupazionale indicate dalla legge. Si tratta di una deroga espressa al modello delineato dall’art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003. Il legislatore attribuisce così al distacco una funzione diversa rispetto a quella tradizionale: non più soltanto uno strumento di organizzazione dell’attività imprenditoriale, ma anche una misura destinata a favorire la conservazione dell’occupazione e la gestione delle crisi temporanee. La norma consente inoltre che il lavoratore sia distaccato presso un’impresa appartenente a un diverso settore economico e che applica un differente contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta però fermo che le concrete modalità applicative della disciplina, nonché il coordinamento con la normativa generale sul distacco, saranno definite dal previsto decreto ministeriale.


Il rapporto con l’art. 8 della legge n. 236 del 1993. La nuova disciplina si affianca a un istituto già presente nell’ordinamento. L’art. 8, comma 3, della legge n. 236 del 1993 consente infatti, nell’ambito di accordi sindacali, il comando o il distacco temporaneo di lavoratori presso un’altra impresa allo scopo di evitare riduzioni di personale. Questa disposizione è stata tradizionalmente utilizzata nella gestione delle crisi aziendali quale alternativa agli strumenti di integrazione salariale, permettendo ai lavoratori di proseguire temporaneamente l’attività presso un diverso datore di lavoro senza interrompere il rapporto originario. La prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità hanno inoltre chiarito che il rimborso, da parte dell’impresa utilizzatrice, del costo del personale sostenuto dal datore di lavoro distaccante non altera la natura del distacco, purché abbia carattere di mero rimborso dei costi effettivamente sostenuti e non realizzi un’attività di fornitura di manodopera. Tale principio è ormai consolidato ed è stato più volte ribadito anche dal Ministero del lavoro nelle proprie circolari interpretative.


Considerazioni conclusive. La nuova disciplina amplia gli strumenti disponibili per la gestione delle crisi aziendali temporanee, ponendo al centro la tutela dell’occupazione e la conservazione delle professionalità presenti nelle imprese. L’elemento di maggiore rilievo è rappresentato dalla deroga al requisito dell’interesse del datore di lavoro distaccante, principio che fino ad oggi ha costituito uno dei cardini del distacco disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. n. 276 del 2003. Resta tuttavia da verificare quale sarà l’effettiva portata innovativa della riforma rispetto alla disciplina già prevista dall’art. 8 della legge n. 236 del 1993, che già consente il ricorso al distacco nell’ambito di accordi sindacali finalizzati a evitare riduzioni di personale. Solo il decreto ministeriale attuativo potrà chiarire i presupposti applicativi del nuovo istituto, le modalità del suo coordinamento con la disciplina generale del distacco e le garanzie riconosciute ai lavoratori coinvolti


❌❌❌Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore⚡⚡


☎ Chiamaci 3516688108

📩 contattaci ➡ azionesindacale.fvg@gmail.com



bottom of page