Mancato versamento dei contributi previdenziali: quando il lavoratore può dimettersi per giusta causa e ottenere la Naspi
- azionesindacalefvg
- 27 mag
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Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro costituisce

una grave violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e può legittimare il lavoratore a rassegnare le dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto all’indennità di disoccupazione (Naspi), se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla legge. Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 5445 del 2026, che ha confermato la decisione della Corte d’appello favorevole al lavoratore.
La giusta causa di dimissioni. Nel rapporto di lavoro subordinato il datore è tenuto a rispettare una serie di obblighi fondamentali, tra cui quello di versare all’ente previdenziale i contributi dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti. Tale obbligo deriva direttamente dalla normativa previdenziale e ha natura pubblicistica: i contributi devono essere versati indipendentemente da eventuali accordi tra le parti, perché sono destinati a finanziare il sistema assicurativo obbligatorio e a tutelare i diritti previdenziali del lavoratore.
Quando il datore di lavoro omette o versa solo parzialmente la contribuzione, viene meno un elemento essenziale del rapporto di lavoro, poiché il lavoratore si vede privato delle tutele previdenziali future (pensione, prestazioni assistenziali, indennità di disoccupazione, ecc.).
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, tali condotte possono integrare una giusta causa di dimissioni, ossia una situazione così grave da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato dalla Cassazione. La vicenda, rimessa agli Ermellini, riguarda un lavoratore che aveva prestato servizio per circa sedici mesi presso un’azienda. Nel corso del rapporto si era accorto che il datore non stava versando regolarmente i contributi previdenziali dovuti. Di fronte a questa situazione, il dipendente ha deciso di dimettersi invocando la giusta causa, ritenendo compromesso il rapporto fiduciario con il suo datore di lavoro. In un primo momento la richiesta di accesso alla Naspi era stata respinta, sul presupposto che le dimissioni fossero state volontarie. Tuttavia, in sede giudiziaria il lavoratore ha dimostrato che la scelta di recedere dal rapporto era stata determinata dall’inadempimento datoriale relativo alla contribuzione previdenziale. La Corte d’appello ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del dipendente e la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5445/2026, ha confermato tale valutazione.
Perché il mancato versamento dei contributi è un grave inadempimento. Il versamento dei contributi previdenziali rappresenta uno degli obblighi principali del datore di lavoro. L’omissione contributiva non incide solo sui rapporti tra datore e ente previdenziale, ma può arrecare un danno diretto al lavoratore, perché compromette l’accredito dei periodi assicurativi utili ai fini pensionistici, può incidere sul diritto e sull’importo di prestazioni previdenziali o assistenziali e altera la regolarità del rapporto di lavoro sotto il profilo contributivo. Proprio per questo motivo la giurisprudenza considera tale comportamento un grave inadempimento contrattuale, idoneo a giustificare il recesso immediato del lavoratore senza obbligo di preavviso.
Dimissioni per giusta causa e diritto alla Naspi. In via generale, la Naspi spetta ai lavoratori subordinati che perdono l’occupazione in modo involontario. Il diritto all’indennità non è riconosciuto nei casi di dimissioni volontarie. Tuttavia, la normativa prevede alcune eccezioni. Tra queste rientrano proprio le dimissioni per giusta causa, che sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro. Di conseguenza, se il lavoratore dimostra che le dimissioni sono state determinate da un comportamento grave del datore — come, appunto, il mancato versamento dei contributi — egli può accedere alla Naspi, purché siano soddisfatti gli altri requisiti contributivi e lavorativi previsti dal decreto legislativo n. 22 del 201🡪 Il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Si tratta di contributi previdenziali effettivamente accreditati o comunque dovuti all’INPS per lavoro subordinato. La richiesta della Naspi va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Contemporaneamente Il richiedente deve rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e partecipare alle politiche attive previste dai servizi per l’impiego, come stabilito dalla normativa sullo stato di disoccupazione.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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