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Naspi e lavoro intermittente. Per il limite dei sei mesi (perdita dell’indennità), contano solo i giorni effettivamente lavorati

La normativa che disciplina l’indennità di disoccupazione (Naspi) prevede specifiche condizioni di compatibilità con lo svolgimento di un nuovo rapporto di lavoro subordinato. In particolare, la perdita del diritto alla prestazione è collegata sia alla durata del nuovo

rapporto di lavoro sia al reddito che ne deriva. La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che stabilisce che il percettore di Naspi decade dalla prestazione quando intraprende un rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuo superiore alla soglia di reddito esclusa da imposizione fiscale, salvo il caso in cui la durata del rapporto non superi sei mesi.  (Spieghiamo meglio questo passaggio🡪  La norma stabilisce che il lavoratore che percepisce la Naspi può perdere il diritto alla prestazione (decadenza) se avvia un nuovo rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuo superiore alla soglia di reddito non imponibile ai fini fiscali. Questa soglia corrisponde al limite entro il quale il reddito da lavoro dipendente non è assoggettato a imposizione IRPEF. Nella prassi applicativa dell’INPS tale limite è normalmente individuato in 8.500 euro annui. In sostanza, se il nuovo lavoro produce un reddito annuo superiore a questa soglia, la legge presume che il lavoratore abbia recuperato una capacità di reddito sufficiente e quindi non abbia più diritto all’indennità di disoccupazione. La stessa norma introduce però una importante eccezione. Se il nuovo rapporto di lavoro subordinato dura non più di sei mesi, la Naspi non viene persa definitivamente. In questo caso accade che la prestazione viene sospesa automaticamente per la durata del rapporto di lavoro e terminato il contratto, la Naspi riprende per il periodo residuo che spettava al lavoratore). In questa ipotesi la prestazione non decade, ma viene sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende al termine dello stesso. Proprio sull’interpretazione della durata del rapporto ai fini della decadenza o della sospensione della Naspi è intervenuta la giurisprudenza della Corte di cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che il riferimento normativo alla durata del rapporto non deve essere interpretato in senso meramente formale, cioè sulla base della durata prevista dal contratto, ma deve essere valutato alla luce della durata effettiva dell’attività lavorativa svolta.  Questo principio assume particolare rilievo nel caso del lavoro intermittente (o lavoro a chiamata), soprattutto quando il contratto non prevede l’obbligo di disponibilità del lavoratore. Nel lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità il rapporto di lavoro rimane “in potenza”, ma la prestazione lavorativa si realizza solo quando il datore di lavoro effettua la chiamata e il lavoratore presta effettivamente l’attività. Nei periodi in cui non vi è chiamata, il lavoratore non è tenuto a restare disponibile e non matura retribuzione né contribuzione. Secondo l’interpretazione accolta dalla Corte di cassazione, proprio per la particolare struttura di questo tipo contrattuale, ai fini della verifica del limite dei sei mesi previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015 devono essere considerati soltanto i periodi in cui vi è stata una concreta prestazione lavorativa. In altri termini, rilevano esclusivamente le giornate effettivamente lavorate e retribuite, mentre non assumono rilievo i periodi di mera vigenza formale del contratto nei quali il lavoratore non è stato chiamato a prestare attività. La conseguenza pratica di questo orientamento è significativa per i lavoratori che percepiscono la Naspi e svolgono attività intermittente. Se il rapporto di lavoro a chiamata, pur formalmente esteso nel tempo, comporta un numero limitato di giornate di effettiva prestazione e non supera complessivamente il limite dei sei mesi di attività lavorativa reale, il lavoratore non perde il diritto alla Naspi. In tali casi la prestazione può essere sospesa nei periodi di lavoro e successivamente riprendere. Questo approccio interpretativo valorizza la funzione della Naspi quale strumento di sostegno al reddito durante la disoccupazione e evita che rapporti di lavoro discontinui o sporadici possano determinare automaticamente la decadenza dalla tutela. Allo stesso tempo, mantiene coerente il sistema con la ratio della norma, che mira a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro senza penalizzare le occupazioni temporanee o occasionali. Per i lavoratori interessati è quindi fondamentale verificare non solo la durata formale del contratto, ma soprattutto il numero di giornate effettivamente lavorate e il reddito annuo derivante dall’attività, elementi che incidono direttamente sulla compatibilità con la percezione della Naspi.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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