L’esercizio del diritto di sciopero nelle cooperative sociali. I rischi disciplinari dell’astensione individuale
Parere pro veritate. A cura di Azione Sindacale
Il presente parere è reso su richiesta di alcuni lavoratori operanti nel settore delle cooperative sociali del Friuli Venezia Giulia e ha ad oggetto la corretta qualificazione giuridica dell’astensione dal lavoro, con particolare riguardo alla possibilità, per il singolo dipendente, di “scioperare da solo” e alle conseguenze disciplinari derivanti da un uso improprio di tale diritto. L’analisi si fonda su fonti normative e giurisprudenza di legittimità consolidata, con specifico riferimento alle peculiarità del settore cooperativo sociale, caratterizzato da una forte incidenza di servizi alla persona e, talvolta, dalla riconducibilità ai servizi pubblici essenziali.

Il fondamento costituzionale del diritto di sciopero. Il diritto di sciopero trova il proprio riconoscimento nell’art. 40 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo cui “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. La norma costituzionale, pur affermando il diritto, non ne definisce compiutamente i presupposti e i limiti. Tali profili sono stati progressivamente delineati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha svolto un ruolo centrale nell’individuare i requisiti essenziali della legittima astensione collettiva. Il diritto di sciopero nelle cooperative sociali: Secondo un orientamento ormai consolidato, lo sciopero costituisce un diritto individuale del lavoratore a esercizio necessariamente collettivo. In tal senso si sono espresse, tra le altre: Cass. sez. lav. n. 24473/2024 e Cass. sez. lav. n. 6831/1987. Da tali pronunce emerge con chiarezza che ogni lavoratore è titolare del diritto di sciopero e che l’astensione deve essere funzionalmente orientata alla tutela di un interesse collettivo (l’azione deve essere “idonea” a inserirsi in una dinamica collettiva, anche se posta in essere da un numero limitato di lavoratori). Ne consegue che non è configurabile uno sciopero meramente individuale, fondato su esigenze personali o su dissensi isolati rispetto al datore di lavoro.
Interesse collettivo e distinzione dalle assenze individuali. Elemento qualificante dello sciopero è la finalità collettiva. La giurisprudenza riconosce come legittime le astensioni dirette alla tutela di interessi comuni dei lavoratori, quali condizioni retributive; organizzazione dell’orario di lavoro; sicurezza e condizioni ambientali; più in generale, interessi connessi al rapporto di lavoro anche in senso lato. Al contrario, deve escludersi la tutela costituzionale quando l’astensione sia motivata da esigenze personali (es. contestazioni individuali su ferie, turni o provvedimenti disciplinari). In tali ipotesi, l’assenza non costituisce sciopero ma inadempimento contrattuale, con conseguente esposizione a sanzioni disciplinari.
Non è necessaria la proclamazione formale dello sciopero (nel settore privato). Nel settore privato – cui appartengono le cooperative sociali – la giurisprudenza ha chiarito che non è richiesta una proclamazione formale dello sciopero. Rileva, in particolare: Cass. sez. lav. n. 23552/2004. Secondo tale pronuncia, non è necessaria una preventiva comunicazione al datore di lavoro e non è indispensabile neppure l’intervento di un’organizzazione sindacale; è sufficiente una decisione condivisa tra lavoratori, anche spontanea. Tale principio, tuttavia, incontra limiti rilevanti nel settore delle cooperative sociali, ove molte attività rientrano nei servizi pubblici essenziali (es. assistenza socio-sanitaria, servizi educativi). In tali casi trova applicazione la Legge n. 146 del 1990, che impone obblighi di preavviso; garanzia delle prestazioni minime e rispetto delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare l’illegittimità dello sciopero anche se collettivo.
Quando l’astensione è illegittima (il rischio dell’assenza ingiustificata). La distinzione tra sciopero e assenza ingiustificata è stata ulteriormente chiarita dalla giurisprudenza (Cass. sez. lav. n. 24653/2015). In tale occasione la Corte ha affermato che una pluralità di assenze individuali non coordinate e prive di finalità comune non integra sciopero e il datore di lavoro ha diritto di accertare giudizialmente l’inesistenza di una reale azione collettiva. In tal caso, l’assenza costituisce violazione degli obblighi contrattuali. Per i lavoratori delle cooperative sociali ciò assume particolare rilievo, in quanto l’organizzazione del servizio è spesso continuativa e sensibile e l’assenza non giustificata può incidere sugli utenti fragili (i contratti collettivi di settore prevedono sanzioni anche rilevanti).
Il danno economico e i limiti dell’azione di sciopero. È principio consolidato che lo sciopero produca, per sua natura, un pregiudizio economico al datore di lavoro. Tale effetto è considerato fisiologico e legittimo. Sempre la Cassazione (Sez. lav. n. 23552/2004) ci ricorda che il datore di lavoro non può pretendere il risarcimento del danno derivante dalla mancata prestazione lavorativa perché lo sciopero costituisce una forma di autotutela collettiva. Tuttavia, esistono dei limiti invalicabili: a) divieto di comportamenti violenti o coercitivi; b) tutela della libertà di lavoro altrui; c) divieto di danneggiare irreversibilmente gli strumenti produttivi. Nel contesto delle cooperative sociali, tali limiti assumono anche una dimensione etica e professionale, in quanto occorre evitare pregiudizi agli utenti dei servizi.
Peculiarità del settore delle cooperative sociali. Nel settore in esame, lo sciopero presenta specificità rilevanti: Innanzitutto la possibile qualificazione come servizio pubblico essenziale (Molte attività - assistenza domiciliare, servizi educativi, comunità - rientrano nell’ambito della Legge n. 146/1990) poi gli obblighi di continuità del servizio(devono essere garantite prestazioni minime, spesso disciplinate da accordi collettivi o codici di autoregolamentazione) e, non da ultimo, la responsabilità verso soggetti vulnerabili (l’astensione dal lavoro incide spesso sui diritti fondamentali di terzi - minori, anziani, disabili- imponendo un bilanciamento più rigoroso).
Conclusioni. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, si possono formulare le seguenti conclusioni: a) il lavoratore è titolare del diritto di sciopero, ma non può esercitarlo in forma meramente individuale; b) è necessaria una finalità collettiva e una dimensione, anche minima, di azione condivisa ( lo sciopero può riguardare le condizioni di lavoro o anche temi di politica generale, purché tocchino i rapporti di lavoro); c) l’assenza motivata da esigenze personali non è tutelata e può comportare sanzioni disciplinari; d) nel settore delle cooperative sociali, ove applicabile, occorre rispettare anche la disciplina dei servizi pubblici essenziali; e) lo sciopero è legittimo anche se provoca danni economici, purché non degeneri in comportamenti illeciti. f) Molti lavoratori credono che serva sempre una lettera formale o un timbro del sindacato per avviare uno sciopero. In realtà, per il settore privato (salvo regole specifiche dei codici di autoregolamentazione per i servizi pubblici essenziali), non è richiesta una proclamazione formale. Non serve nemmeno una preventiva comunicazione scritta al datore di lavoro (Cass. sez. lav., sent. 17 dicembre 2004, n. 23552).Lo sciopero può essere proclamato anche da un gruppo di lavoratori (una collettività) dell’azienda interessata
Indicazioni operative. Azione Sindacale raccomanda ai lavoratori del settore di evitare iniziative isolate e non coordinate, di verificare sempre la natura collettiva della protesta, di accertare l’eventuale applicabilità della Legge n. 146/1990 e di coinvolgere, ove possibile, anche se non indispensabile, le rappresentanze sindacali per garantire la piena legittimità dell’azione.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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Ciao a tutti, sono rimasto davvero colpito da questo articolo sul diritto di sciopero nelle cooperative sociali, un argomento che ritengo sia spesso sottovalutato e poco discusso. Mi ha riportato alla mente la mia esperienza diretta quando ho dovuto affrontare la questione dell'esercizio del diritto di sciopero in un contesto simile. La domanda fondamentale che mi sono posto allora, e che viene splendidamente esplorata qui, è proprio come questo diritto si traduca nella pratica quotidiana, al di là della teoria. L'introduzione è ottima, cattura subito l'attenzione, ma concordo pienamente sul fatto che l'esercizio del diritto di sciopero meriti un approfondimento ancora maggiore, esplorando le sfumature e le complessità che lo rendono così delicato, soprattutto considerando i rischi disciplinari dell'astensione individuale.…