Occhio a rifiutare trasferimento. Ecco quando il provvedimento è legittimo per la Cassazione (ordinanza n. 29341/2025)
- azionesindacalefvg
- 6 dic 2025
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La Corte di Cassazione — con l’ordinanza n. 29341 del 6 novembre 2025 — ha confermato la legittimità del licenziamento intimato per assenza ingiustificata quando il lavoratore non aderisce a un trasferimento aziendale conseguente alla reale chiusura della sede originaria e non produce prove documentali idonee a dimostrare ragioni ostative concrete al trasferimento. In tale pronuncia il Collegio richiama e applica i principi relativi all’onere probatorio e alla valutazione della «buona fede» del comportamento del prestatore: quando le ragioni organizzative dell’impresa sono manifeste (inesistenza della sede), l’onere di provare l’insuperabilità delle difficoltà a trasferirsi grava sul lavoratore
Quadro normativo e nozioni chiave. Potere organizzativo del datore di lavoro e limiti — Il trasferimento del lavoratore tra unità produttive è regolato dall’art. 2103 cod. civ. e dalla giurisprudenza consolidata: può essere disposto unilateralmente dal datore solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive; in difetto è impugnabile. Tale disciplina delimita l’esercizio dello ius variandi con riferimento alla legittimità della modifica della collocazione produttiva. Autonomia dell’onere della prova. In linea generale il datore che adduce il trasferimento come fatto produttivo deve dimostrare la sussistenza delle circostanze che ne giustificano l’adozione; tuttavia, quando la fattispecie posta a base del trasferimento è oggettivamente pacifica e documentabile (es. chiusura della sede), la valutazione probatoria si concentra sulle allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di ragioni ostative concrete al trasferimento. La Cassazione ha precisato che in tale ipotesi si produce una effettiva inversione di onere probatorio: il lavoratore deve dare la prova dell’impossibilità o dell’insuperabilità degli spostamenti invocati. Buona fede e comportamento del prestatore. La regola della buona fede nell’esecuzione del rapporto (art. 1175 e 1375 c.c., principi applicati in giurisprudenza del lavoro) impone al lavoratore di non sottrarsi arbitrariamente alle direttive legittime del datore. Il rifiuto ingiustificato di adempiere (non riprendere servizio presso la nuova sede senza giustificazione documentata) può configurare inadempimento grave suscettibile di sanzione disciplinare, sino al licenziamento, se il diniego non è sorretto da elementi probatori.
Analisi della pronuncia (principî applicati). Fatti costitutivi accertati: la società aveva effettivamente chiuso l’unica sede cittadina e trasferito l’intera attività in altra regione; la lavoratrice si è assentata dal servizio per più giorni consecutivi senza presentarsi nella nuova sede né depositare documentazione idonea a giustificare la propria impossibilità. Valutazione giuridica della Cassazione: la legittimità del trasferimento non è rimessa a mera dichiarazione aziendale ma, nella controversia concreta, le esigenze organizzative erano oggettivamente dimostrate (inutilizzabilità della sede originaria); il rifiuto del lavoratore è stato valutato sotto la lente della buona fede: le allegazioni generiche di “impegni familiari” non hanno formato prova di ostacoli insormontabili; l’assenza prolungata senza giustificazione documentale è stata considerata inadempimento rilevante, idoneo a giustificare il licenziamento disciplinare. Effetto pratico: ove il trasferimento sia sorretto da circostanze oggettive e documentabili, il giudice richiederà al lavoratore prodotti probatori concreti (non mere affermazioni verbali) che dimostrino l’impossibilità di trasferirsi o la sussistenza di ragioni prevalenti e insuperabili. In mancanza, il rifiuto si traduce in inadempimento e può legittimare il recesso disciplinare
Quali elementi probatori sono decisivi (orientamento operativo). Sulla base della giurisprudenza recente e della prassi dottrinale, i documenti e gli elementi che il lavoratore dovrebbe produrre per dimostrare che il trasferimento è effettivamente impossibile o ingiustificatamente gravoso includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni mediche o referti che attestino condizioni di salute incompatibili con lo spostamento (se pertinenti e aggiornati); provvedimenti amministrativi o giudiziari che impongano vincoli di tutela su soggetti a carico (es. provvedimenti di tutela, collocamento presso strutture); documentazione che attesti oneri di cura non differibili per familiari conviventi (dichiarazioni dell’ASL, attestazioni di servizi sociali, collocamento scolastico insostenibile per ragioni oggettive); prove di insostenibilità logistica e costi insuperabili qualora rilevi il rapporto tra distanza/tempi e possibilità oggettive di raggiungimento (contratti di locazione, documenti bancari, elementi sul mercato immobiliare rilevanti); **provvedimenti di accertamento amministrativo che vietino o limitino lo spostamento (ove rilevanti). Attenzione🡪 Mere dichiarazioni verbali o formule generiche (“impegni familiari”, “non posso trasferirmi per motivi personali”) non soddisfano l’onere probatorio richiesto dalla Corte. Per il lavoratore🡪 se intende opporsi a un trasferimento conseguente alla chiusura di una sede, è necessario produrre tempestivamente e in forma documentale le ragioni ostative. L’assenza non giustificata o l’atteggiamento passivo (non contattare il datore, non fornire documenti) aggravano la posizione processuale. In caso di salute o disabilità, attivare subito le tutele previste dalla normativa e acquisire certificazioni ufficiali.
La pronuncia n. 29341/2025 si inserisce in una giurisprudenza dinamica: da un lato sono numerose le sentenze che tutelano il datore nel legittimo esercizio dell’organizzazione aziendale quando le ragioni sono comprovate; dall’altro lato permangono decisioni che proteggono il lavoratore in presenza di modifiche eccessivamente gravose o di dequalificazione delle mansioni (cfr. altre pronunce del 2025-2024). Pertanto, la valutazione resta fattuale e casistica: ogni trasferimento va valutato sul materiale probatorio concreto e sulla specificità delle esigenze familiari invocate. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza citata, ribadisce che la mera enunciazione di problemi familiari non supplisce all’onere probatorio: quando il trasferimento è fondato su elementi oggettivi e documentati (p. es. chiusura della sede), spetta al lavoratore dimostrare con documentazione idonea l’insuperabilità degli ostacoli. L’assenza ingiustificata, se provata, è idonea a integrare un inadempimento grave che giustifica il licenziamento disciplinare
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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