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Sorveglianza sanitaria e nuova visita medica per “ragionevoli motivi”: impatto operativo e profilo giuridico

Con l’entrata in vigore della Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stata approvata la conversione con modificazioni del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambito di protezione civile. Tra i vari interventi normativi, il decreto introduce modifiche rilevanti al sistema della sorveglianza sanitaria disciplinato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. “Testo Unico sulla Sicurezza”), con la finalità di rafforzare gli strumenti di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 


La sorveglianza sanitaria nel D.lgs. 81/2008. La sorveglianza sanitaria, secondo l’art. 41 del D.lgs. 81/2008, è il complesso di attività di controllo sanitario svolte dal medico competente per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi professionali specifici. Comprende visite preventive e periodiche, visite su richiesta, visite in occasione di cambio mansione e altri accertamenti legati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.  Queste visite sono finalizzate a valutare l’idoneità del lavoratore alla specifica mansione, monitorare nel tempo l’evoluzione delle condizioni di salute in relazione ai rischi professionali e prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di malattie correlate al lavoro. Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente può essere idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, o non idoneo temporaneamente o permanentemente, a seconda dell’esito degli accertamenti. 


L’introduzione della visita per “ragionevoli motivi”. Una delle principali novità introdotte dal decreto (come coordinato dalla Legge di conversione) riguarda l’inserimento, all’interno dell’art. 41, comma 2 del D.lgs. 81/2008, di una nuova tipologia di accertamento medico: la visita medica attivabile in presenza di un ragionevole motivo per sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di lavoratori impiegati in attività ad elevato rischio infortunisticoQuesta visita non deriva dalla generale valutazione dei rischi professionali prevista per tutte le mansioni, ma si attiva quando sussistono elementi concreti e attuali tali da far ritenere che un lavoratore addetto ad attività ad alto rischio possa trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. L’obiettivo è verificare l’assenza di condizioni di alterazione psicofisica del lavoratore che possano compromettere la sicurezza propria o di terziLa disposizione si applica esclusivamente alle attività lavorative classificate come ad elevato rischio infortunistico. Sebbene il decreto non elenchi in modo esaustivo tutte le attività, la norma richiama espressamente le categorie già individuate dalle normative vigenti in materia di alcol e droghe nei luoghi di lavoro: in particolare l’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 (alcoltest nei cantieri e attività a rischio) e l’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (tutela dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope).  Tra le attività ad elevato rischio possono rientrare, a titolo esemplificativo: conduzione di veicoli o macchine operatrici; uso di attrezzature pericolose (gru, pressatrici, ecc.); lavori in quota o in ambienti confinati; attività con rischio elettrico elevato; servizi di vigilanza e sicurezza armata; settori con responsabilità diretta sulla sicurezza di terzi. Attenzione🡪 

La norma non specifica chi debba rilevare la condizione che giustifica la visita, ma indica implicitamente che la decisione spetta al datore di lavoro, in quanto soggetto incaricato del coordinamento della prevenzione in azienda, nel rispetto delle misure generali di tutela della salute e sicurezza (artt. 17 e ss. del D.lgs. 81/2008). La valutazione di un “ragionevole motivodeve basarsi su elementi osservabili e pertinenti, non su presupposti generici o sospetti infondati.  Pur inserita nell’ambito della sorveglianza sanitaria, questa visita è peculiare rispetto alle visite periodiche o preventive. Essa non deriva da un rischio professionale strutturale ma da una situazione contingente e concreta;

si collega alle normative specifiche in materia di alcol e sostanze stupefacenti, che prevedono criteri e limiti di riferimento differenziati dal tradizionale sistema di rischio professionale.  La sua efficacia giuridica dipenderà dall’adeguata definizione di procedure operative, possibilmente attraverso Accordi Stato-Regioni o linee guida delle istituzioni competenti, che consentano di uniformare le condizioni di attivazione e di esecuzione dell’accertamento.


Esiti della visita e tutela del lavoratore. Quando la visita accerta una condizione di alterazione psicofisica incompatibile con l’attività lavorativa, il medico competente può rilevare una temporanea inidoneità alla specifica mansione. Tale inidoneità si intende limitata al periodo strettamente necessario per il ripristino delle condizioni di idoneità e per effettuare gli eventuali approfondimenti diagnostici.  La normativa vigente non disciplina in modo puntuale la durata massima dell’inidoneità temporanea risultante dalla visita, le misure cautelative da adottare in attesa di completare gli accertamenti e le modalità di gestione del rapporto di lavoro durante il periodo di inidoneità. In ogni caso, devono essere rispettati i principi generali di tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, nonché le norme fondamentali contenute nello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) e nella normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Codice privacy). 


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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