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Videosorveglianza e obblighi informativi nel trattamento dei dati personali: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali

L’impiego di sistemi di videosorveglianza rappresenta, nell’attuale contesto tecnologico,

uno degli strumenti più diffusi per finalità di sicurezza, tutela del patrimonio e organizzazione aziendale. Tuttavia, tale utilizzo comporta inevitabilmente un trattamento di dati personali, soggetto alla disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale di raccordo, in particolare il D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018. In questo quadro normativo, l’obbligo di informativa agli interessati assume un ruolo centrale e imprescindibile. L’art. 13 del GDPR stabilisce infatti che, al momento della raccolta dei dati personali, il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato una serie di informazioni essenziali, tra cui le finalità del trattamento, la base giuridica, il periodo di conservazione e i diritti esercitabili. Nel contesto della videosorveglianza, l’obbligo informativo si concretizza tipicamente attraverso la predisposizione di un’informativa “semplificata”, resa mediante appositi cartelli ben visibili, collocati prima dell’area sottoposta a ripresa. Tale modalità è stata più volte ribadita dall’Garante per la protezione dei dati personali, anche nelle proprie linee guida e provvedimenti generali. L’informativa deve essere preventiva, ossia resa prima che il soggetto entri nel raggio d’azione delle telecamere, chiara e comprensibile, evitando formule generiche o ambigue e completa, quantomeno nei suoi elementi essenziali, con rinvio a un’informativa estesa facilmente accessibile.  La mancanza o l’inadeguatezza dell’informativa determina l’illiceità del trattamento, in quanto incide direttamente sulla trasparenza e sulla liceità dello stesso, principi cardine sanciti dall’art. 5 del GDPR.


Videosorveglianza e obblighi informativi. Illiceità del trattamento in assenza di informativa. L’assenza di un’idonea informativa comporta, secondo un orientamento ormai consolidato dell’Autorità di controllo, l’illegittimità del trattamento dei dati raccolti tramite videosorveglianza. Tale illegittimità non è meramente formale, ma sostanziale, poiché priva l’interessato della possibilità di conoscere e controllare l’uso dei propri dati. Il provvedimento n. 167/2026 del 12 marzo del Garante si inserisce in questa linea interpretativa, evidenziando come l’omessa informativa renda il trattamento non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. In tali casi, le conseguenze possono essere rilevanti: a) applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 83 GDPR; b) ordine di cessazione del trattamento o di cancellazione dei dati raccolti; c) possibile responsabilità civile per danni ai sensi dell’art. 82 GDPR. 


Videosorveglianza nei luoghi di lavoro e controllo a distanza. La questione assume particolare delicatezza quando la videosorveglianza è installata in ambienti lavorativi. In tali ipotesi, oltre alla disciplina privacy, trova applicazione anche l’art. 4 della Legge 300/1970, che regola il controllo a distanza dei lavoratori. Secondo tale disposizione: gli impianti audiovisivi possono essere installati solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale; è necessario un accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro; resta fermo l’obbligo di informativa ai lavoratori.  L’inosservanza di tali condizioni comporta non solo l’illiceità del trattamento dei dati, ma anche l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte a fini disciplinari.


Orientamenti della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema della videosorveglianza in ambito lavorativo, delineando principi ormai consolidati. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che le riprese effettuate in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori non possono essere utilizzate per fondare provvedimenti disciplinari, la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore prevale su esigenze di controllo non conformi alla legge e la presenza di un’informativa adeguata costituisce un elemento essenziale per la legittimità del trattamento. Parallelamente, la Corte ha riconosciuto la legittimità dei cosiddetti “controlli difensivi”, purché siano mirati, proporzionati e rispettosi della normativa privacy, evitando forme di sorveglianza generalizzata e indiscriminata.


Ulteriori profili di illegittimità. Oltre alla mancanza di informativa, il Garante ha frequentemente riscontrato ulteriori criticità nei sistemi di videosorveglianza, tra cui: assenza di una base giuridica adeguata; conservazione eccessiva delle immagini, oltre i limiti di proporzionalità; installazione di telecamere in luoghi non consentiti (ad esempio spogliatoi o servizi igienici); mancata adozione di misure di sicurezza idonee a proteggere i dati.  Tali violazioni, singolarmente o congiuntamente considerate, contribuiscono a configurare un trattamento illecito, con conseguenti sanzioni e prescrizioni correttive.


Conclusioni. La crescente diffusione di tecnologie di controllo impone ai titolari del trattamento un elevato grado di responsabilizzazione (“accountability”), che si traduce nella necessità di progettare sistemi conformi alla normativa sin dalla fase iniziale (privacy by design. In assenza di tali presupposti, il ricorso alla videosorveglianza si espone al rischio di essere qualificato come illecito, con rilevanti conseguenze sia sul piano sanzionatorio sia su quello della validità degli elementi raccolti.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

1 commento


Questo articolo sulla videosorveglianza e gli obblighi informativi mi ha davvero dato da pensare, complimenti per la documentazione accurata. Ho apprezzato molto il modo in cui avete esplorato i profili normativi e gli orientamenti giurisprudenziali, è un argomento complesso ma trattato in maniera esemplare. Ripensandoci, credo che si potrebbe addirittura andare oltre sugli obblighi legati alla videosorveglianza. Io stesso ho avuto un'esperienza che mi ha portato a riflettere su aspetti simili in passato, ed è stato illuminante vedere le vostre analisi. Condivido al cento per cento la vostra posizione riguardo alla necessità di una maggiore chiarezza e trasparenza. Anzi, penso proprio che dovrò far leggere questo post a un amico che si occupa di questioni simili, sono sicuro che lo…


roobet

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