Alcune nozioni in tema di orario di lavoro. Quando protestiamo, facciamolo a ragion veduta.
- azionesindacalefvg
- 18 lug 2025
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Cosa intendiamo per orario di lavoro? 🡪 qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni:
Cosa intendiamo per periodo di riposo?🡪 qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
Cosa intendiamo per lavoro straordinario?🡪 il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro (le 40 ore settimanali e quelle -inferiori- stabilite dalla contrattazione collettiva).

Straordinario forfettizzato. Quando non è possibile rilevare l’attività di lavoro straordinario svolta dal lavoratore, il datore di lavoro può optare per la corresponsione di un compenso a forfait, omnicomprensivo e non vincolato al numero di ore lavorative effettivamente svolte oltre l’orario normale di lavoro. In tale ipotesi, la misura del compenso è: determinata a priori alla luce di un accordo stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore; costante nel tempo; volta a compensare un monte ore di attività di lavoro straordinario presumibilmente reso dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha ribadito che il compenso forfettario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, qualora non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro” (Cass., ord., n. 24145/2020).
Banca ore. L’istituto contrattuale della banca ore consente di smonetizzare il lavoro straordinario, permettendo al lavoratore di cumulare un monte ore di permessi dal quale attingere per fruire, secondo le previsioni contrattuali, di riposi supplementari da collocare temporalmente a sua scelta. La contrattazione può anche prevedere (per il lavoratore) la facoltà di richiedere, successivamente, di monetizzare le ore accantonate. Possono accedere alla banca ore i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, purché - in quest’ultimo caso - la contrattazione lo consenta (INPS, circ. n. 95/2000).
Cosa intendiamo per lavoro a turni? 🡪 Ci riferiamo a qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
Cosa intendiamo per lavoratore a turni? 🡪 Ci riferiamo a qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni.
La gestione della durata (settimanale) massima dell’orario di lavoro🡪 La durata del lavoro settimanale, fissata dal decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è di 40 ore ma la contrattazione collettiva può (come di fatto succede) alleggerirne l’impegno (es. 37 ore settimanali). Quando si discetta di durata settimanale, (fate attenzione) ci si riferisce alla durata media settimanale che il decreto 66/2003, puntualizza, va comparata (calcolata) riferendosi ad un periodo non superiore a quattro mesi. Ma, non finisce qui 🡪 I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite dei 4 mesi e portarlo fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Da non dimenticare 🡪 Il lavoro straordinario deve essere contenuto. Sono i contratti collettivi di lavoro che regolamentano le modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. In difetto di disciplina collettiva il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Esaminando la contrattazione collettiva e salvo sue diverse disposizioni, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e' ammesso in relazione a:a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivita' produttiva, nonché' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono, in ogni caso, consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. Domanda: il lavoratore è obbligato a corrispondere lo straordinario. È opportuno ribadire che il decreto legislativo 66/2023 ammette che datore di lavoro richieda, nelle ipotesi che abbiamo visto e in quelle previste dalla contrattazione collettiva la prestazione straordinaria. In queste specifiche ipotesi, il rifiuto del lavoratore di adempiere alla lecita richiesta aziendale integra un'infrazione disciplinare, qualificabile come un’insubordinazione nei confronti del datore di lavoro, che, nei casi più gravi, può legittimare anche la risoluzione del rapporto per giusta causa. Ad ogni modo il dipendente può sempre rifiutare lo straordinario qualora sussista un giustificato è comprovato motivo che impedisca la prestazione se è uno studente se il potere del datore di lavoro non è esercitato conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva Se il datore di lavoro non ha agito secondo correttezza e buona fede.
Il riposo giornaliero (non scandalizzatevi). Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. (per intenderci, ci potrebbero essere delle giornate con ben 13 ore di adibizione lavorativa. (24 -13 =11). La situazione è fattibile perché, come abbiamo visto, la media settimanale lavorativa può essere calcolata in un periodo di addirittura 12 mesi. Vorrà dire che a fronte di periodi di forte lavoro ce ne saranno altri di minore impegno o addirittura di inerzia lavorativa. Tutto ciò senza intaccare la paga che resterà sempre la stessa.
Riposi settimanali. Il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (11 ore). Anche qui è bene sapere che, se il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, ci sono eccezioni che permettono anche di lavorare fino a 12 giorni continuati, purché il riposo settimanale venga garantito come media. In alcuni casi (turni, attività stagionali, esigenze organizzative particolari…), il riposo settimanale può essere dunque spostato, permettendo di lavorare anche per 12 giorni senza interruzione per poi beneficiare di 2 giorni consecutivi di riposo, rispettando la media di 1 riposo ogni 7 giorni ma su un periodo di due settimane.




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