Chiamare “gallina” una collega con disabilità è giusta causa di licenziamento, a maggior ragione se fatto di fronte ai clienti.
- azionesindacalefvg
- 22 lug 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Un avviso all’arroganza dei capi e
dei piccoli caudilli che li circondano.
Il rispetto dell’uomo prima ancora di quello del lavoratore

Chissà che la recente sentenza 20036/2025, dimessa il 18 luglio 2025 dalla Corte di Cassazione, non faccia nascere quale neurone in più nel cervello di alcuni dirigenti aziendali del laborioso Nordest, avvezzi a trattare i loro subordinati come zerbini usa e getta. La lotta alla discriminazione e la tutela della dignità della persona sul posto di lavoro paiono, ultimamente, interessare non poco i nostri Ermellini. Anche se nella circostanza presa in esame dai cassazionisti il protagonista era un semplice impiegato, normalmente questi approcci da cavernicoli sono tipici dell’arroganza dirigenziale. Esordiamo con un: “Fate molta attenzione”. I dipendenti credono di poter essere sanzionati solo per le condotte esplicitamente elencate nel codice disciplinare aziendale o nel contratto collettivo, Non è così e la Cassazione lo ha dimostrato plasticamente. Il regolamento aziendale (codice disciplinare incluso) non è un codice penale, non contiene un elenco esaustivo di tutti i possibili illeciti. Per le condotte di eccezionale gravità, (e sono i giudici a deciderle, di volta in volta, come arricchire il dossier), quelle che ledono i principi cardine della convivenza civile e del rapporto di lavoro, si applica direttamente la clausola generale prevista dalla legge: la “giusta causa” di licenziamento (art. 2119 del Codice Civile … quando un’azione del lavoratore è talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto)
L’insulto discriminatorio, un’offesa che colpisce la persona e l’azienda. La Corte ha valutato la condotta del lavoratore in causa non come una semplice “parolaccia” detta in un momento di nervosismo ad una collega, peraltro anche disabile (“Sei una gallina”) ma come un atto complesso con una duplice valenza negativa, un’offesa che non colpisce solo la professionalità, ma anche la dignità stessa della persona, configurando un atto di discriminazione intollerabile in qualsiasi contesto, a maggior ragione in un luogo di lavoro dove dovrebbe vigere un principio di rispetto e collaborazione. Il fatto poi che l’episodio sia avvenuto di fronte ai clienti è stato considerato un’aggravante decisiva.
L’impiegato, con il suo comportamento, non ha solo offeso la collega, ha proiettato anche un’immagine negativa dell’intera azienda, associandola a un ambiente di lavoro tossico e discriminatorio. Ha così arrecato un “grave nocumento morale o materiale” al suo datore di lavoro, violando il suo dovere di lealtà. In questo caso il giudice, valutando nel merito i fatti, ha attribuito alla condotta dell’impiegato una portata denigratoria gravissima. La Cassazione ricorda, inoltre, che la “scala valoriale” formulata dalle parti sociali (ovvero l’elenco di infrazioni e relative sanzioni) è solo uno dei parametri che il giudice deve considerare. La valutazione finale sulla proporzionalità tra il fatto commesso e la sanzione applicata spetta sempre e solo al magistrato. È lui che, analizzando tutti gli elementi concreti del caso – la natura dell’offesa, il contesto in cui è avvenuta, l’intenzionalità, il danno causato – deve “riempire di contenuto” la clausola generale di “giusta causa”. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che la gravità intrinseca dell’atto discriminatorio e il danno d’immagine per l’azienda fossero tali da rendere la sanzione del licenziamento pienamente proporzionata, anche in assenza di una specifica previsione nel codice disciplinare.
Naturalmente il principio declamato dalla Corte vale per tutti i lavoratori, non solo per quelli disabili. Il ragionamento ha una portata universale e si estende a ogni forma di discriminazione e molestia sul luogo di lavoro. Questa sentenza, costituisce un precedente e un monito per chiunque si renda autore di insulti a sfondo razziale o etnico, molestie sessuali o commenti sessisti, offese basate sull’orientamento sessuale o sulla religione e qualsiasi altra condotta che leda la dignità di un collega basandosi su una sua caratteristica personale.




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