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Controlli medico-fiscali sulle assenze per malattia e regime sanzionatorio. Cosa rischia chi non si fa trovare a casa

L’aumento delle visite fiscali domiciliari nei confronti dei lavoratori assenti per malattia costituisce un fenomeno rilevante nella prassi amministrativa recente. In questo quadro

assume un ruolo centrale l’attività svolta dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), cui è affidata la gestione del cosiddetto Polo unico della medicina fiscale, ossia il sistema centralizzato di controllo medico sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Quando un lavoratore subordinato non è in grado di svolgere la propria attività lavorativa per ragioni di salute, deve rivolgersi al medico curante. Quest’ultimo redige il certificato medico di malattia e lo trasmette in via telematica all’INPS attraverso il sistema informativo sanitario. Nel certificato vengono indicati la diagnosi (contenuta nel certificato medico ma non nell’attestato destinato al datore di lavoro), la prognosi, cioè la durata presunta dell’incapacità lavorativa e l’indirizzo presso il quale il lavoratore sarà reperibile durante la malattia. A partire dalla trasmissione telematica del certificato, il lavoratore entra nel regime di tutela previdenziale della malattia e diventa potenzialmente soggetto a controlli medico-legali, che possono essere disposti d’ufficio dall’INPS e su richiesta del datore di lavoroLa visita fiscale è quindi uno strumento di verifica medico-legale volto ad accertare l’effettiva sussistenza dello stato di incapacità lavorativa temporanea. Uno degli elementi centrali della disciplina riguarda l’obbligo di reperibilità. Attualmente, in seguito all’evoluzione giurisprudenziale e agli atti applicativi dell’INPS, le fasce orarie di reperibilità sono uniformi per lavoratori del settore pubblico e privato. Il lavoratore in malattia deve essere reperibile: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e  dalle ore 17:00 alle ore 19:00 tutti i giorni della settimana, compresi sabati, domeniche e festivi, purché tali giorni rientrino nel periodo di prognosi indicato nel certificato medico.  Questo aspetto è spesso oggetto di fraintendimenti nella prassi: il fatto che il lavoratore non sia tenuto a prestare attività lavorativa nei giorni festivi non comporta la sospensione dell’obbligo di reperibilità. La ratio giuridica di tale obbligo è duplice: consentire il controllo sanitario sull’effettiva incapacità lavorativa e prevenire comportamenti abusivi che possano incidere sull’equilibrio economico del sistema previdenziale e sull’organizzazione aziendale. Attenzione🡪 La visita fiscale non costituisce un mero controllo formale. Si tratta di un accertamento medico-legale effettuato da un medico incaricato dall’INPS. Durante la visita domiciliare, il medico fiscale può 1) confermare la prognosi stabilita dal medico curante; 2) ridurre la durata della malattia; 3) dichiarare la cessazione anticipata dello stato morboso. Queste determinazioni incidono direttamente sulla durata dell’assenza e, conseguentemente, sul diritto alla indennità economica di malattia. Le visite possono essere disposte anche più volte durante lo stesso periodo di malattia, soprattutto in situazioni considerate statisticamente a rischio (ad esempio in prossimità di festività o periodi di ferie).  Le conseguenze della mancata reperibilità: il sistema sanzionatorio previdenziale. Il punto più delicato della disciplina riguarda l’ipotesi in cui il lavoratore non venga trovato al domicilio indicato durante le fasce di reperibilità. In tal caso il medico fiscale redige un verbale di mancata reperibilità. Il lavoratore viene generalmente invitato a presentarsi presso gli ambulatori dell’INPS per una visita di controllo successiva e per fornire eventuali giustificazioni.  Se l’assenza non è adeguatamente giustificata, la normativa prevede sanzioni economiche progressive. Decurtazione dell’indennità di malattia. Le conseguenze economiche riguardano innanzitutto la perdita del trattamento economico di malattia. In base alla disciplina derivante dall’art. 5 del decreto-legge n. 463/1983 e dalla normativa applicativa dell’INPS, la mancata reperibilità può comportare: 1) perdita del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza; 2) riduzione del 50% dell’indennità per il periodo successivo della malattia.  In presenza di ulteriori irregolarità o reiterazioni, la perdita del trattamento economico può estendersi all’intero periodo di malattia. Va ricordato che l’indennità di malattia rappresenta una prestazione previdenziale sostitutiva della retribuzione. Pertanto la sua perdita incide direttamente sulla posizione economica del lavoratore. Le giustificazioni ammesse. L’assenza alla visita fiscale non determina automaticamente la sanzione: il lavoratore ha la possibilità di dimostrare l’esistenza di un motivo giustificato e non differibile. Tra le cause generalmente riconosciute nella prassi amministrativa e giurisprudenziale rientrano: a) accesso a prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili; b) visite specialistiche o accertamenti diagnostici con appuntamento non modificabile; c) situazioni di forza maggiore o emergenze documentate. In tali ipotesi è necessario fornire una documentazione idonea e tempestiva, rilasciata dalla struttura sanitaria o dall’autorità competente. L’ordinamento ammette infatti la possibilità che l’assenza sia giustificata da cause di forza maggiore o da situazioni di emergenza documentate, purché il lavoratore sia in grado di provarle in modo adeguato e tempestivo. La nozione di forza maggiore nella prassi dell’INPS e nella giurisprudenza lavoristica viene interpretata secondo il significato generale elaborato nel diritto civile: si tratta di eventi imprevedibili e inevitabili, non imputabili al lavoratore, che rendono oggettivamente impossibile rispettare l’obbligo di reperibilità. Secondo la prassi amministrativa e l’orientamento giurisprudenziale, possono essere considerate giustificazioni idonee. ** Prestazioni sanitarie urgenti o indifferibili Una delle ipotesi più frequentemente riconosciute riguarda la necessità di sottoporsi a prestazioni sanitarie urgenti durante le fasce di reperibilità. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

accesso al pronto soccorso per aggravamento improvviso della patologia; visite mediche urgenti disposte dal medico curante; esami diagnostici non rinviabili. In tali casi è essenziale che il lavoratore produca documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura medica (referto, certificazione di accesso al pronto soccorso, attestazione di visita specialistica con indicazione dell’orario). Visite mediche o accertamenti specialistici programmati. Anche la partecipazione a visite specialistiche o esami diagnostici già programmati può costituire una giustificazione valida, soprattutto quando l’appuntamento non sia modificabile o sia stato fissato dal servizio sanitario. La giustificazione è generalmente ritenuta idonea se il lavoratore dimostra: la prenotazione della prestazione sanitaria; l’orario della visita e l’impossibilità di spostarla. La prova può essere fornita tramite documentazione della struttura sanitaria o ricevuta di prenotazione. Cause di forza maggiore imprevedibili. Un’altra categoria comprende eventi imprevedibili e non controllabili dal lavoratore, che rendono impossibile la permanenza al domicilio. Tra gli esempi più ricorrenti: incidenti stradali o eventi improvvisi verificatisi durante uno spostamento necessario; eventi naturali o calamità che impediscono il rientro al domicilio; situazioni di emergenza che richiedono l’intervento immediato del lavoratore per motivi oggettivamente gravi. In queste situazioni è necessario produrre documentazione idonea, come: verbali delle autorità; attestazioni dei servizi di emergenza; dichiarazioni ufficiali relative all’evento. Convocazioni da parte di autorità pubbliche. Può essere considerata giustificata anche l’assenza determinata da convocazioni obbligatorie presso autorità pubbliche, quando non differibili. Esempi possibili includono: convocazioni dell’autorità giudiziaria e obblighi amministrativi inderogabili presso enti pubblici. In tali casi il lavoratore deve esibire la convocazione ufficiale con indicazione della data e dell’orario. Situazioni familiari eccezionali e imprevedibili. La giurisprudenza ha talvolta riconosciuto come giustificazione anche situazioni familiari di particolare gravità e imprevedibilità, purché adeguatamente provate. Possono rientrare in questa categoria: improvvisa emergenza sanitaria di un familiare convivente e eventi gravi che richiedano l’immediato intervento del lavoratore. Anche in questi casi è necessaria una documentazione oggettiva, ad esempio certificazioni sanitarie o attestazioni delle strutture coinvolte. L’onere della prova e la tempestività della giustificazione. Un elemento fondamentale è rappresentato dall’onere della prova, che grava interamente sul lavoratore.

Per evitare le sanzioni è necessario dimostrare l’effettiva impossibilità di essere presenti al domicilio, fornire documentazione attendibile e presentare la giustificazione in tempi ragionevolmente rapidi (di norma quando il lavoratore viene convocato dall’INPS per chiarimenti dopo la mancata reperibilità). Se la giustificazione non viene ritenuta sufficiente, l’INPS può applicare le sanzioni economiche previste dalla normativa sulla malattia, mentre il datore di lavoro può valutare eventuali profili disciplinari. I casi di esonero dall’obbligo di reperibilità. Non tutti i lavoratori in malattia sono soggetti all’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste. La normativa prevede alcune ipotesi di esonero, tra cui: patologie gravi che richiedono terapie salvavita (ad esempio dialisi, chemioterapia o radioterapia); stati patologici connessi a invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%; ricovero ospedaliero o situazioni assimilate (day hospital o assistenza domiciliare integrata).  In questi casi l’INPS può comunque effettuare controlli documentali, ma il lavoratore non è soggetto all’obbligo di permanenza al domicilio durante le fasce orarie. Le conseguenze sul piano disciplinare nel rapporto di lavoro. Le implicazioni della mancata reperibilità non si esauriscono nel piano previdenziale. Dal punto di vista del diritto del lavoro, l’assenza ingiustificata alla visita fiscale può configurare un inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. Il datore di lavoro, infatti, può ritenere che la condotta integri una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, di collaborazione nell’accertamento dello stato di malattia e di diligenza ex art. 2104 del codice civile. In tale contesto possono essere avviati procedimenti disciplinari, secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e dal contratto collettivo applicato. Le sanzioni disciplinari possono variare in base alla gravità del comportamento e alla reiterazione della condotta: (richiamo scritto o ammonizione; multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; nei casi più gravi, licenziamento disciplinare, soprattutto se emergono elementi che facciano ritenere fraudolenta o simulata la malattia).

La giurisprudenza ha più volte chiarito che la mancata reperibilità può assumere particolare rilevanza disciplinare quando è reiterata nel tempo, si accompagna ad altri indizi di abuso del diritto alla malattia e compromette il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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