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Il giudizio di inidoneità del medico competente non è sufficiente a giustificare il licenziamento del lavoratore. 

Con la sentenza del 2 marzo 2026, n. 4624, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande rilievo per i lavoratori, spesso oggetto di domande che giungono alla nostra redazione da parte di dipendenti affetti da patologie gravi: Il giudizio di inidoneità del lavoratore, espresso dal medico competente, è, da solo, sufficiente a giustificare il

licenziamento? Il caso riguardava un lavoratore licenziato per sopravvenuta inidoneità alle mansioni sulla base della valutazione sanitaria del medico competente aziendale. La Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento applicando la disciplina dell’articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori), nella versione successiva alla riforma introdotta dalla Legge n. 92 del 2012. Tuttavia, pur riconoscendo l’illegittimità del recesso, la Corte territoriale aveva escluso il risarcimento del danno ritenendo che il datore di lavoro avesse agito in buona fede, limitandosi a recepire l’accertamento sanitario del medico competente. Nel corso del giudizio, infatti, una consulenza tecnica d’ufficio aveva successivamente smentito il giudizio di inidoneità. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando l’esclusione del risarcimento. La questione si colloca nell’ambito della disciplina dei licenziamenti illegittimi prevista dall’Statuto dei lavoratori, e in particolare dall’articolo 18, che prevede diverse tutele in caso di illegittimità del licenziamento. In base ai commi quarto e settimo dell’art. 18, quando il licenziamento è dichiarato illegittimo il lavoratore ha diritto, oltre alla reintegrazione nei casi previsti, anche a un risarcimento del danno. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che tale risarcimento costituisce una presunzione relativa (iuris tantum) del danno subito dal lavoratore. Ciò significa che l’importo stabilito dalla legge rappresenta la misura normalmente dovuta, ma può essere ridotto o azzerato solo quando il datore di lavoro dimostri che l’inadempimento è incolpevole. Un’ipotesi tipica di assenza di colpa può verificarsi quando il licenziamento deriva da accertamenti sanitari provenienti da enti pubblici o da procedure vincolanti per il datore di lavoro, adottate dopo aver verificato l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili.


Il ruolo del medico competente e la responsabilità del datore di lavoro. Nel caso esaminato dalla Cassazione, il licenziamento era stato adottato sulla base del giudizio espresso dal medico competente aziendale, figura prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. La Suprema Corte ha tuttavia evidenziato un punto decisivo: il medico competente non è un soggetto terzo rispetto all’organizzazione aziendale, ma un collaboratore del datore di lavoro. Per questo motivo trova applicazione il principio stabilito dall’Articolo 1228 del Codice Civile, secondo cui il debitore risponde anche dell’operato dei soggetti dei quali si avvale nell’adempimento delle proprie obbligazioni. Di conseguenza, il datore di lavoro non può invocare la propria buona fede limitandosi ad affermare di essersi attenuto alla valutazione del medico competente. La Corte di Cassazione ha peranto accolto il ricorso del lavoratore sul punto relativo al risarcimento. Secondo i giudici di legittimità il risarcimento previsto dall’art. 18 costituisce la misura presunta del danno subito dal lavoratore e tale importo può essere escluso solo quando il datore dimostri che l’errore non gli è imputabile ma questa situazione non ricorre quando il licenziamento si fonda unicamente sulla valutazione del medico competente, in quanto quest’ultimo opera come collaboratore del datore. Pertanto, il risarcimento del danno non può essere azzerato sulla sola base del giudizio sanitario espresso dal medico aziendale, soprattutto quando tale giudizio venga successivamente smentito in sede giudiziaria.


Le conseguenze pratiche per i lavoratori. La pronuncia ribadisce alcuni principi di grande importanza per i lavoratori subordinati: 1) Il giudizio di inidoneità del medico competente non equivale a una causa legittima di licenziamento.2) Il datore di lavoro deve verificare concretamente la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con il suo stato di salute. 3) Se il licenziamento risulta illegittimo, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, salvo che il datore dimostri una reale assenza di colpa.4) Il datore risponde anche degli errori del medico competente, in quanto soggetto di cui si avvale nell’organizzazione aziendale.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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