Difformità di opinioni tra quanto dichiarato dal medico curante e quanto accertato dal medico fiscale.
- azionesindacalefvg
- 28 apr
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Quando si verifica una difformità di opinioni tra quanto dichiarato dal medico curante e quanto accertato dal medico fiscale, l’ordinamento italiano prevede una procedura

specifica di tutela del lavoratore. Tuttavia è necessario distinguere con precisione i diversi piani: medico-legale (INPS), previdenziale (indennità di malattia) e contrattuale (rapporto di lavoro con il datore). Il certificato del medico curante ha la funzione di attestare lo stato di malattia e di avviare la procedura amministrativa presso l’INPS. Non è però un atto definitivo dal punto di vista medico-legale. La visita fiscale, invece, è un accertamento medico-legale effettuato da un medico incaricato dall’INPS nell’ambito del sistema pubblico di controllo. Per questo motivo, ai fini previdenziali prevale l’esito della visita fiscale. In altre parole: il certificato del medico curante fa presumere lo stato di malattia ma l’accertamento del medico fiscale può modificarne la prognosi o dichiararne la cessazione anticipata. Se il medico fiscale riduce o chiude la prognosi, tale valutazione produce effetti nei confronti dell’INPS e dell’indennità di malattia. Questo principio deriva dalla funzione pubblicistica dell’accertamento medico-legale previsto dalla normativa sulle assenze per malattia (art. 5 del decreto-legge n. 463/1983 e disciplina applicativa INPS). In questo contesto, il lavoratore non è comunque privo di strumenti di tutela. Se ritiene che la decisione del medico fiscale sia errata o incompatibile con il proprio stato di salute, può attivare diverse forme di contestazione.
a) Richiedere immediatamente una nuova valutazione medica. Il lavoratore può rivolgersi nuovamente al proprio medico curante o a uno specialista per ottenere una nuova certificazione medica; eventuale documentazione clinica più dettagliata.
Questa documentazione può essere utilizzata per dimostrare che lo stato di malattia non è effettivamente cessato.
b) Presentare osservazioni o contestazioni all’INPS. Il lavoratore può trasmettere all’INPS documentazione sanitaria, certificazioni integrative ed eventuali referti diagnostici. L’INPS può riesaminare la situazione e, se lo ritiene necessario, disporre ulteriori accertamenti sanitari.
c) Impugnare il provvedimento in sede giudiziaria. Se la decisione dell’INPS comporta conseguenze economiche rilevanti (ad esempio la perdita dell’indennità di malattia) o produce effetti nel rapporto di lavoro, il lavoratore può proporre ricorso giudiziario davanti al tribunale del lavoro e chiedere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) medico-legale. Il giudice del lavoro potrà quindi valutare la documentazione clinica e stabilire se lo stato di malattia fosse effettivamente sussistente.
Attenzione🡪 Quando il medico fiscale dichiara la cessazione della malattia, il lavoratore deve prestare particolare attenzione. Se non si presenta al lavoro continuando ad affidarsi solo alla certificazione del medico curante, rischia la perdita dell’indennità di malattia e possibili contestazioni disciplinari per assenza ingiustificata. Per questo motivo, nella prassi, il comportamento più prudente consiste nel contattare immediatamente il medico curante, ottenere eventuale nuova certificazione o rivalutazione sanitaria e informare tempestivamente il datore di lavoro e l’INPS della situazione.
Un consiglio ai lavoratori… che vale pena di seguire. Quando il medico della visita fiscale riduce la prognosi o dichiara la cessazione anticipata della malattia, può verificarsi una situazione concreta in cui il lavoratore ritenga di non essere ancora in grado di riprendere l’attività lavorativa. In questi casi è necessario muoversi con estrema attenzione, perché l’ordinamento attribuisce effetti immediati all’accertamento del medico fiscale, anche se, al tempo stesso, consente al lavoratore di documentare il permanere della patologia. Dal punto di vista giuridico, l’accertamento del medico incaricato dall’INPS ha efficacia ai fini previdenziali: se la visita fiscale stabilisce che la malattia è terminata o ne riduce la durata, l’indennità di malattia viene riconosciuta solo fino alla data indicata dal medico fiscale. Questo deriva dalla funzione di accertamento medico-legale attribuita al controllo domiciliare previsto dalla normativa sulle assenze per malattia (in particolare dall’art. 5 del decreto-legge n. 463 del 1983 e dalla disciplina attuativa dell’INPS). Tuttavia, la valutazione del medico fiscale non impedisce al lavoratore di sottoporsi a una nuova valutazione sanitaria. Se la patologia persiste, il lavoratore può rivolgersi nuovamente al proprio medico curante. Qualora il medico accerti che lo stato di incapacità lavorativa continua, può emettere un nuovo certificato medico di malattia. Questo certificato deve essere trasmesso telematicamente all’INPS, come avviene per ogni certificazione di malattia. Il nuovo certificato non annulla automaticamente l’esito della visita fiscale precedente, ma apre un nuovo periodo di malattia, che può essere a sua volta oggetto di ulteriori controlli medico-legali da parte dell’INPS. Questa è la procedura corretta prevista dal sistema di certificazione telematica della malattia. È invece giuridicamente rischioso che il lavoratore continui ad assentarsi dal lavoro facendo affidamento soltanto sulla certificazione originaria del medico curante, quando la visita fiscale ha già dichiarato la cessazione della malattia. In tale situazione, in assenza di un nuovo certificato medico che copra il periodo successivo, l’assenza può essere considerata non giustificata dal punto di vista del rapporto di lavoro e può esporre il dipendente a contestazioni disciplinari da parte del datore di lavoro. In sintesi, quando la visita fiscale riduce la prognosi ma il lavoratore non è ancora in condizioni di riprendere il lavoro, il comportamento giuridicamente corretto è: rivolgersi immediatamente al medico curante per una nuova valutazione clinica; ottenere, se necessario, un nuovo certificato di malattia trasmesso all’INPS; informare tempestivamente il datore di lavoro dell’aggiornamento della certificazione. In questo modo l’assenza rimane coperta da una certificazione medica valida e il lavoratore evita il rischio che il periodo successivo alla visita fiscale venga qualificato come assenza ingiustificata nel rapporto di lavoro.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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