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Pensione anticipata ordinaria. Anche la disoccupazione, la malattia e l’aspettativa sindacale contano, a livello contributivo

Per molti lavoratori dipendenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici rappresenta un

passaggio delicato, spesso accompagnato da dubbi sulla validità dei contributi presenti nell’estratto conto previdenziale. In particolare, uno dei quesiti più frequenti riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini della pensione anticipata ordinaria, anche i periodi coperti da contribuzione figurativa, come quelli derivanti da disoccupazione indennizzata, da malattia o da aspettativa sindacale. La questione ha generato negli anni un significativo contenzioso tra lavoratori e amministrazione previdenziale. Un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha fornito un chiarimento importante: ai fini della pensione anticipata ordinaria introdotta dalla riforma del 2011: Non è richiesto un minimo di contribuzione “effettiva” da lavoro, ma rileva esclusivamente l’anzianità contributiva complessiva. La cosiddetta pensione anticipata ordinaria è stata introdotta con la riforma previdenziale contenuta nel decreto-legge n. 201/2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, comunemente nota come Riforma Fornero. L’articolo 24, comma 10, della norma prevede che il diritto alla pensione anticipata maturi al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva complessiva, indipendentemente dall’età anagrafica. Attualmente il requisito contributivo è pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Tale prestazione è accessibile a tutti i lavoratori assicurati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria e le gestioni sostitutive o esclusive, a prescindere dal sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo). Il punto centrale riguarda proprio il significato della locuzione utilizzata dal legislatore: “anzianità contributiva complessiva”. Secondo l’interpretazione consolidata della Corte di Cassazione, questa espressione comprende tutti i contributi accreditati, indipendentemente dalla loro natura.


Contributi figurativi: cosa sono e quando vengono riconosciuti. I contributi figurativi sono periodi di contribuzione accreditati dall’ordinamento previdenziale senza versamento diretto da parte del lavoratore o del datore di lavoro. Vengono riconosciuti per tutelare situazioni in cui l’attività lavorativa è sospesa o interrotta per cause considerate meritevoli di protezione sociale. Tra i casi più frequenti rientrano i periodi di disoccupazione indennizzata (ad esempio Naspi o precedenti ammortizzatori), i periodi di malattia indennizzata, la maternità e i congedi parentali, il servizio militare o civile, i periodi di cassa integrazione, l’aspettativa sindacale ecc.). Questi contributi sono registrati nell’estratto conto previdenziale gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e concorrono, di regola, alla formazione dell’anzianità assicurativa. Il dubbio, tuttavia, riguardava proprio la loro utilizzabilità ai fini del requisito minimo per la pensione anticipata. Per lungo tempo l’INPS ha sostenuto che, nonostante la riforma del 2011, continuasse ad applicarsi un principio derivante dalla disciplina precedente. In particolare, veniva richiamato l’articolo 22 della Legge 30 aprile 1969 n. 153, norma che regolava la vecchia pensione di anzianità e che richiedeva almeno 35 anni di contribuzione effettiva, cioè derivante da attività lavorativa. Secondo tale impostazione i contributi figurativi potevano essere conteggiati per raggiungere il totale richiesto ma almeno 35 anni dovevano derivare da lavoro effettivo, escludendo quindi periodi come disoccupazione o malattia non integrata dal datore di lavoro. Questa interpretazione è stata applicata soprattutto nei confronti dei lavoratori con sistema di calcolo misto, ossia con contributi versati sia prima sia dopo il 1996. Il quadro interpretativo è stato progressivamente rivisto dalla giurisprudenza di legittimità. Con una serie di decisioni culminate nell’ordinanza n. 27910 del 2025 della Corte di Cassazione, che conferma precedenti pronunce del 2024 (tra cui le sentenze n. 24916 e n. 24952), i giudici hanno affermato un principio destinato ad avere un impatto concreto per molti lavoratori. La Corte ha osservato che l’articolo 24, comma 10, della Legge n. 214/2011 parla esclusivamente di “anzianità contributiva complessiva”, la norma non richiede espressamente una quota minima di contribuzione effettiva e la riforma del 2011 ha introdotto un nuovo istituto pensionistico che sostituisce la precedente pensione di anzianità. Di conseguenza, secondo la Cassazione, il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva previsto dalla normativa del 1969 non è più applicabile alla pensione anticipata ordinaria. Il ragionamento seguito dai giudici si basa su un criterio di interpretazione letterale e sistematica della legge. Nella stessa riforma previdenziale, infatti, il legislatore ha disciplinato un’altra forma di pensione anticipata, prevista dall’articolo 24, comma 11, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214. Si tratta della cosiddetta pensione anticipata contributiva, destinata ai lavoratori privi di contributi antecedenti al 1° gennaio 1996 (i cosiddetti “contributivi puri”). In questo caso la norma stabilisce esplicitamente che il requisito contributivo deve essere “effettivo”. Secondo la Corte di Cassazione, proprio questa scelta lessicale dimostra l’intenzione del legislatore🡪 quando la legge vuole richiedere contributi effettivi, lo dichiara espressamente e l’assenza di tale specificazione nel comma 10 significa che per la pensione anticipata ordinaria rileva qualsiasi contribuzione accreditata, inclusa quella figurativa.


Le conseguenze pratiche per i lavoratori. L’orientamento della Cassazione ha importanti ricadute operative. Un lavoratore o una lavoratrice che raggiunga il requisito contributivo complessivo richiesto dalla legge — ad esempio 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini — può accedere alla pensione anticipata ordinaria anche se una parte dei contributi deriva da periodi figurativi, in altre parole, non è più necessario dimostrare il possesso di almeno 35 anni di contribuzione derivante da lavoro effettivo.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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