Danno Biologico ai fini ISEE: La sentenza del TAR della Campania tutela il reddito che non c’è"
- azionesindacalefvg
- 24 gen
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La Sezione IX del TAR Campania, con la sentenza n. 6288/2025, ha annullato la revoca dell’assegno di cura disposta dal Comune di Teano a seguito di un ISEE ritenuto «erroneo» perché aveva incluso tra le componenti reddituali somme percepite a titolo di risarcimento

per danno biologico. Il Tribunale ha riaffermato che tali somme non hanno natura reddituale né patrimoniale ai fini ISEE (e non solo🡪 vedi il nostro articolo “Danno biologico, morale e professionale: linee guida per un risarcimento al netto di imposizioni fiscali”): sono prestazioni meramente compensative, finalizzate a fronteggiare una menomazione che riduce la capacità di produrre reddito e comporta oneri aggiuntivi. L’INPS aveva ricondotto il risarcimento al patrimonio mobiliare: il TAR lo dichiara illegittimo e dispone il reinserimento del coniuge tra i beneficiari dell’assegno di cura, oltre alla condanna al pagamento delle spese. La pronuncia si colloca in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato (sent. n. 838/2016) e con la modifica normativa del D.P.C.M. n. 13/2025 che esplicitamente esclude, tra l’altro, trattamenti percepiti in condizione di disabilità dal calcolo ISEE.
Sviluppo del ragionamento: intassabilità / non rilevanza reddituale del danno biologico nei contenziosi lavorativi. Ricordiamoci dunque che il risarcimento per danno biologico non va qualificato come reddito imponibile (molto importante nelle cause di lavoro) o come componente rilevante per il calcolo di indici socio-economici (ISEE) o per altre ricadute patrimoniali. Il danno biologico determina l’indennizzo di una lesione personale, non patrimoniale (sofferenza, menomazione della integrità psico-fisica). La sua funzione è riparatoria/compensativa, non remuneratoria né destinata ad arricchire il percettore. Questa è la chiave per negare rilevanza reddituale. Come usarlo in giudizio? Inserire nel tema probatorio e nelle conclusioni che la somma ha natura risarcitoria: produrre la sentenza o la transazione che ha riconosciuto il danno, evidenziando la motivazione e l’eventuale quantificazione legata alla menomazione. Richiamare giurisprudenza amministrativa e civilistica che qualifica il danno biologico come non reddito per fini patrimoniali/sociali (Consiglio di Stato 838/2016; TAR Campania 6288/2025).
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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