top of page

Sicurezza sul lavoro 2026: una condizione che pretendiamo sempre troppo tardi  

L’anno in corso segna un importante momento di aggiornamento della disciplina per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, con impatti concreti per lavoratori dipendenti e imprese. Le novità derivano principalmente dal Decreto-Legge 31 ottobre

2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, e dalle prime istruzioni operative contenute nella Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1 del 23 febbraio 2026. Queste disposizioni non rappresentano semplici ritocchi burocratici, ma un’estensione del quadro normativo sancito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, la tracciabilità e la responsabilità condivisa nei processi aziendali di tutela della salute dei lavoratori.


Il badge di cantiere con codice univoco: che cos’è e come funziona. Una delle innovazioni più significative introdotte per la sicurezza sul lavoro 2026 , dal Decreto Sicurezza riguarda l’obbligo, per le imprese che operano in cantieri temporanei o mobili in regime di appalto o subappalto (sia pubblico sia privato), di dotare i lavoratori di un badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione. Tale badge integra la tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal D.lgs. 81/2008 e non la sostituisce, aggiungendo un livello formale di identificazione che punta a contrastare le irregolarità occupazionali e agevolare la tracciabilità della manodopera. Il Decreto prevede che il badge sia rilasciato anche in formato digitale e sia interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), piattaforma nazionale gestita dal Ministero del Lavoro. La piena operatività di questo strumento è tuttavia subordinata all’adozione di un decreto ministeriale attuativo, che definirà le modalità d’uso, le tecnologie di controllo, i flussi informativi e il calendario di applicazione. Dal punto di vista pratico, per il lavoratore il badge costituisce un documento che attesta in modo certo la propria identità, il rapporto con il datore di lavoro e la regolarità contributiva. Esso dovrà essere esibito alle autorità di vigilanza in caso di controlli.


La patente a crediti nel 2026: regime sanzionatorio e decurtazioni. Il sistema della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, già previsto dal D.lgs. 81/2008, è stato oggetto di rafforzamento sanzionatorio e procedurale. In particolare: la soglia minima della sanzione amministrativa per l’impresa o il lavoratore autonomo privo di patente oppure con punteggio inferiore a 15 crediti è ora fissata in 12.000 euro, oltre alla sanzione pari al 10% del valore dei lavori (diritto vigente già dal 31 ottobre 2025). Per ciascun lavoratore impiegato in nero viene prevista la decurtazione di 5 crediti, indipendentemente dalla durata dell’impiego irregolare, con eventuali decurtazioni aggiuntive in presenza di aggravanti. Queste decurtazioni si applicano alla notifica del verbale di accertamento da parte dell’organo di vigilanza. Il sistema della patente a crediti opera come uno strumento di qualificazione: mantenere un saldo superiore al minimo richiesto è condizione essenziale per poter continuare ad operare nei cantieri senza subire limitazioni contrattuali e amministrative, quali, ad esempio, l’esclusione da appalti pubblici in caso di violazioni gravi o reiterate.


Sorveglianza sanitaria e visite mediche 2026. La disciplina della sorveglianza sanitaria resta ancorata alle previsioni del D.lgs. 81/2008; tuttavia, la circolare INL evidenzia l’importanza di un rapporto funzionale tra medico competente e datore di lavoro nell’ambito della verifica dei rischi specifici e della tutela della salute dei lavoratori. Dal punto di vista pratico i controlli sanitari obbligatori devono essere effettuati in orario di lavoro e retribuiti come tali; i lavoratori assegnati a mansioni a rischio elevato possono essere sottoposti a screening specifici (ivi inclusi test per alcol e sostanze), purché sussista un ragionevole motivo di sospetto legato alla sicurezza dell’ambiente di lavoro e alle funzioni svolte. Queste indicazioni sono coerenti con l’approccio generale previsto dal D.lgs. 81/2008, che pone al centro la figura del medico competente e il ruolo della sorveglianza sanitaria nel prevenire patologie professionali.


DPI, valutazione dei rischi e misure generali di tutela. Fra le principali novità normative contenute nel Decreto Sicurezza figurano anche modifiche al concetto di Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), rilevanti per la gestione quotidiana della sicurezza sul luogo di lavoro. Il legislatore ha ribadito che indumenti da lavoro e attrezzature, se individuati come necessari in base alla valutazione dei rischi, costituiscono DPI e devono essere gestiti conformemente alle disposizioni del Testo Unico (fornitura, manutenzione, sostituzione, istruzioni d’uso). Inoltre, fra le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/2008 è stata espressamente inclusa la programmazione di misure per prevenire condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro, superando la tradizionale visione basata solo sulla sicurezza fisica e articolando l’approccio verso la tutela complessiva della dignità e della salute psicofisica dei lavoratori.


Formazione, RLS e nuovi adempimenti organizzativi. Il sistema della prevenzione si fonda – come sempre – sulla formazione e sull’aggiornamento. Le indicazioni operative dell’INL richiamano l’attenzione sull’importanza della corretta e tempestiva formazione in materia di sicurezza. Ciò include l’obbligo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di aggiornarsi periodicamente, con utilizzo  di ore annue adeguate alla dimensione aziendale (come previsto dal D.lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni vigenti), l’integrazione di procedure e modelli organizzativi per la gestione digitale delle comunicazioni obbligatorie, con l’uso del portale SIISL per la trasmissione di informazioni quali iscrizione ai cantieri, qualificazione, notifiche preliminari, ecc.


Approfondimento🡪 Il ruolo del medico competente nel sistema di prevenzione.  Secondo il D.lgs. 81/2008, il medico competente è un medico in possesso di specifici titoli e requisiti professionali nominato dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi e per svolgere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. La sua funzione non si limita alle visite mediche: egli partecipa, insieme al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), alla valutazione e gestione dei rischi, fornendo indicazioni utili per le misure di tutela e la programmazione sanitaria. In concreto, il medico competente formula il protocollo di sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); esegue visite mediche preventive, periodiche, su richiesta, in occasione di cambio mansione (nei casi previsti) e alla cessazione del rapporto di lavoro;  

esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere pieno, parziale, temporaneo o con limitazioni; costituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore e partecipa alla riunione periodica annuale sulla sicurezza per informare sulle risultanze della sorveglianza sanitaria e suggerire adeguate misure preventive. La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui i lavoratori siano esposti a rischi specifici (ad es. agenti chimici, fisici, biologici, rumore, vibrazioni, videoterminali, lavoro notturno), come previsto dal Testo Unico. Il datore di lavoro è tenuto a nominarlo qualora la valutazione dei rischi lo richieda. La mancata sorveglianza sanitaria o la sua omissione può comportare sanzioni amministrative o penali, anche significative, per il datore di lavoro.


Formazione dei lavoratori: obblighi generali e novità operative. Gli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 impongono al datore di lavoro di assicurare ai propri dipendenti un’adeguata informazione, formazione e addestramento in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Questo principio riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di attività, e si applica in ogni azienda in cui siano presenti rischi per salute o sicurezza. La formazione deve essere coerente con i rischi specifici dell’ambiente lavorativo e con le mansioni svolte. La formazione dei lavoratori comprende: Formazione generale, con nozioni di base sui concetti di rischio, prevenzione, protezione, diritti e doveri in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Formazione specifica, che approfondisce i rischi connessi alle specifiche mansioni o situazioni aziendali e le relative misure di prevenzione e protezione; Addestramento pratico, dove richiesto, in base al tipo di attività e ai rischi (ad esempio attrezzature, interventi su macchine o lavori in quota). La normativa prevede che il datore di lavoro organizzi, o faccia erogare tramite enti abilitati, tali percorsi e conservi la documentazione attestante l’avvenuta formazione per ogni lavoratore. Aggiornamento continuo. La formazione deve essere aggiornata periodicamente e in occasione di mutamenti significativi dei rischi o di variazioni delle attività lavorative. Recenti interventi normativi e accordi Stato-Regioni hanno anche ridefinito criteri e modalità di aggiornamento per specifiche categorie e figure aziendali (ad es. RLS, preposti, lavoratori esposti a rischi particolari).


Badge digitale nei cantieri: tracciabilità e requisiti operativi. Con l’entrata in vigore del D.L. 159/2025, e la successiva conversione nella Legge 198/2025, il legislatore ha introdotto l’obbligo per le imprese e i lavoratori che operano nei cantieri in regime di appalto o subappalto — pubblici o privati — di dotarsi di un badge digitale di cantiere dotato di codice univoco anticontraffazione. La disposizione integra e rafforza quanto già previsto dall’art. 18 del D.lgs. 81/2008 sulla tessera di riconoscimento, introducendo per il settore edile e altri settori a rischio un meccanismo digitale con finalità di verifica in tempo reale e monitoraggio delle presenze. Il badge digitale è concepito per attestare in maniera certa l’identità del lavoratore che accede al cantiere, documentare — in forma interoperabile con sistemi nazionali come il SIISL — la regolarità contributiva, la formazione specifica e l’idoneità sanitaria relativi al lavoratore e consentire alle autorità di vigilanza (come l’INL) controlli più rapidi, efficaci e meno burocratici. L’obbligo del badge digitale è stato introdotto con decorrenze diverse: alcune misure sono già operative dall’entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2025), mentre la piena attuazione richiede l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo che definirà le specifiche tecniche e i flussi informativi. Una volta adottato il decreto di attuazione — previsto in tempi ravvicinati considerando l’entrata in vigore della legge — il badge diventerà obbligatorio per l’accesso ai cantieri e per tutte le verifiche ispettive quotidiane. I datori di lavoro, i responsabili dei lavori e i committenti saranno tenuti a verificare quotidianamente il possesso e la validità del badge per tutte le persone presenti in cantiere. L’omessa verifica o l’accesso senza badge valido potrà comportare sanzioni amministrative per il datore di lavoro e, in casi gravi, limitazioni operative.

Scheda Operativa 1 – Medico Competente

Riferimenti normativi: D.lgs. 81/2008, artt. 25, 41, 42, 43, 44


Voce

Indicazioni operative

Nomina

Il datore di lavoro nomina il medico competente se la valutazione dei rischi lo richiede (rischi chimici, biologici, fisici, videoterminali, lavoro notturno). La nomina deve essere documentata.

Compiti principali

- Sorveglianza sanitaria preventiva, periodica e su richiesta; - Redazione e aggiornamento della cartella sanitaria; - Giudizio di idoneità alla mansione specifica; - Partecipazione alla riunione periodica annuale; - Consulenza su misure preventive.

Visite mediche

- Preventive e periodiche; - Su cambio mansione o fine rapporto; - Per mansioni a rischio, controllo alcol/droghe se esiste ragionevole sospetto (mansioni ad alto rischio infortuni).

Documentazione

- Cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore; - Protocollo sanitario basato sul DVR; - Report periodici per datore di lavoro.

Obblighi datore di lavoro

- Fornire informazioni sui rischi e sui DPI; - Garantire accesso alle visite in orario di lavoro; - Applicare indicazioni del medico per eventuali limitazioni o divieti.


Scheda Operativa 2 – Formazione dei Lavoratori

Riferimenti normativi: D.lgs. 81/2008, artt. 36, 37; Accordi Stato-Regioni


Voce

Indicazioni operative

Obbligo

Tutti i lavoratori devono ricevere formazione generale e specifica prima di iniziare le attività.

Contenuti generali

- Diritti e doveri; - Principi di prevenzione; - Ruolo del RLS; - Nozioni base di sicurezza.

Contenuti specifici

- Rischi specifici della mansione; - DPI e loro corretta gestione; - Procedure operative di sicurezza; - Emergenze e evacuazioni.

Addestramento pratico

Obbligatorio quando richiesto dalla tipologia di rischio (es. macchine, lavori in quota, sostanze pericolose).

Aggiornamento

- Periodico, almeno ogni 3 anni per lavoratori; - Annuale per RLS; - In caso di mutamenti dei rischi o delle procedure operative.

Documentazione

- Registro di partecipazione per ogni lavoratore; - Materiale didattico disponibile per verifiche ispettive.


Scheda Operativa 3 – Badge Digitale nei Cantieri

Riferimenti normativi: D.L. 159/2025, Legge 198/2025, Circolare INL n.1/2026


Voce

Indicazioni operative

Chi deve usarlo

Tutti i lavoratori dipendenti  e  autonomi nei cantieri in appalto o subappalto (pubblici o privati).

Funzione

- Identificazione certa del lavoratore; - Verifica regolarità contributiva; - Collegamento a formazione e idoneità sanitaria; - Monitoraggio presenze per controlli ispettivi.

Formato

- Digitale interoperabile con SIISL; - Possibile anche in formato fisico con codice univoco anticontraffazione.

Obbligo di esibizione

- Accesso al cantiere solo con badge valido; - Controllo giornaliero da parte del datore di lavoro o responsabile dei lavori; - Mancata disponibilità comporta sanzioni.

Gestione dati

- Flussi dati consultabili dall’INL per ispezioni; - Tutela privacy in conformità al GDPR; - Aggiornamento automatico con crediti formazione e idoneità sanitaria.

Tempistiche

Obbligo completo subordinato a decreto ministeriale attuativo, ma già in vigore l’esibizione per controlli ispettivi su cantieri nuovi.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

Commenti


bottom of page