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Responsabilità per fatto del collaboratore: quando il datore di lavoro risponde ex artt. 1228, 2049 e 2087 c.c.

22 apr
Tempo di lettura: 4 min

Affidare l’esecuzione di una prestazione ai propri dipendenti, collaboratori o subappaltatori è fisiologico nell’organizzazione dell’impresa. Tuttavia, quando l’attività viene svolta in modo

negligente e produce un danno, sorge una questione cruciale: chi ne risponde giuridicamente? La risposta non dipende solo da “chi ha sbagliato”, ma soprattutto dal tipo di rapporto giuridico coinvolto e dalla qualità del soggetto danneggiato. Il sistema codicistico distingue infatti tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con regole, presupposti e oneri probatori differenti.


La regola generale: art. 1228 c.c. – Responsabilità per fatto del collaboratore. Il punto di partenza è l’Articolo 1228 del Codice Civile, che stabilisce “Il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. Cosa significa in concreto? Se un’impresa (debitore) utilizza dipendenti, collaboratori o subappaltatori (ausiliari) per adempiere a un contratto, risponde verso il cliente (creditore) anche per gli errori di questi soggetti, indipendentemente da una propria colpa diretta. Si tratta di una responsabilità contrattuale “oggettivizzata”, perché non è necessario che il cliente dimostri una culpa in eligendo (errore nella scelta) o una culpa in vigilando (omessa vigilanza) ma è sufficiente che l’inadempimento sia riconducibile all’ausiliario impiegato nell’esecuzione. Il debitore assume il rischio dell’organizzazione che sceglie di adottare. La responsabilità contrattuale si applica quando esiste un contratto tra danneggiato e debitore e quando il danno deriva dall’inesatto o mancato adempimento della prestazione promessa. Esempio tipico: un’impresa di pulizie danneggia un bene del cliente durante l’esecuzione del servizio. L’impresa risponde verso il cliente ex art. 1228 c.c., anche se il danno è stato materialmente causato dal dipendente.


Danno al cliente o danno a un terzo? La differenza è decisiva. È fondamentale distinguere tra: Responsabilità contrattuale (art. 1228 c.c.) che tutela il cliente, cioè la controparte del contratto e Responsabilità extracontrattuale (art. 2049 c.c.)🡪  se il danno colpisce un terzo estraneo al contratto, che disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti. In questo caso occorre un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni affidate e il fatto illecito; il datore risponde se l’illecito è stato reso possibile o agevolato dalle funzioni attribuite al dipendente. Esempio 1, se il dipendente danneggia un bene del cliente (art. 1228 c.c.)  Esempio 2 se lo stesso dipendente ferisce un passante durante il lavoro → art. 2049 c.c. La distinzione incide anche sull’onere della prova e sui termini di prescrizione.


Il rapporto di lavoro: l’obbligo di sicurezza del datore. Nel lavoro subordinato entra in gioco anche l’Articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare integrità fisica e personalità morale del lavoratore. La responsabilità per infortunio sul lavoro ha natura contrattuale, perché deriva dalla violazione di un obbligo nascente dal contratto di lavoro. Onere della prova🡪 Il lavoratore deve dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro, il danno subito, il nesso causale tra attività lavorativa e danno e l’inadeguatezza delle misure di sicurezza. Il datore, per liberarsi, deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie, oppure che l’evento è dipeso da causa a lui non imputabile (caso fortuito, forza maggiore, fatto esclusivo del lavoratore o di terzi).


Quando la responsabilità può essere esclusa? La responsabilità può venir meno se si interrompe il nesso causale. I casi: 1) Condotta abnorme del lavoratore🡪  Se il lavoratore pone in essere un comportamento imprevedibile, eccentrico rispetto alle mansioni, del tutto avulso dal processo produttivo e tale condotta è causa esclusiva dell’evento, il datore può essere esonerato. Non è sufficiente una semplice imprudenza: deve trattarsi di comportamento radicalmente anomalo. 2) Condotta gravemente imprudente del cliente In ambito bancario e finanziario, la giurisprudenza (ad esempio) ha escluso la responsabilità dell’intermediario quando il cliente consegna denaro contante fuori dai canali ufficiali, firma moduli in bianco, accetta promesse di rendimenti manifestamente irrealistici o omette ogni controllo sugli estratti conto ufficiali. In questi casi viene meno l’affidamento incolpevole che giustifica la tutela.


Appalto e subappalto. Nel contratto di appalto, l’appaltatore risponde verso il committente per i fatti dei propri dipendenti e subappaltatori in forza dell’art. 1228 c.c. Nei contratti pubblici, il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) ribadisce che l’esecutore è responsabile dei danni derivanti dall’esecuzione dell’opera, salvo caso fortuito o forza maggiore. Danni a terzi nell’appalto🡪 Regola generale: Se il danno colpisce un terzo (es. vicino di cantiere), risponde l’appaltatore, che opera con autonomia organizzativa. Eccezioni: 1) Culpa in eligendo del committente (affidamento a impresa manifestamente inidonea); 2) Ingerenza qualificata del committente nell’esecuzione (direttive vincolanti che determinano il danno). Se il danno deriva invece dalla “cosa in custodia” (es. crollo di un edificio), può trovare applicazione l’Articolo 2051 del Codice Civile, e occorrerà verificare chi avesse l’effettiva custodia del bene al momento del fatto.


Somministrazione di lavoro (“lavoro in affitto”) Nel contratto di somministrazione il lavoratore è dipendente dell’agenzia (somministratore), ma opera sotto la direzione dell’utilizzatore. Se il lavoratore causa un danno durante l’attività presso l’utilizzatore, la responsabilità tende a gravare su quest’ultimo, poiché esercita poteri direttivi e di controllo.

La valutazione concreta dipende dalla distribuzione effettiva dei poteri organizzativi.


Ecco, in sintesi, cosa deve sapere un lavoratore dipendente Il datore risponde verso il cliente per gli errori del dipendente (art. 1228 c.c.). Il datore risponde verso i terzi per i fatti commessi nell’esercizio delle mansioni (art. 2049 c.c.). Il datore deve garantire la sicurezza del lavoratore (art. 2087 c.c.). La responsabilità può essere esclusa solo in presenza di caso fortuito o forza maggiore; fatto esclusivo di terzi; condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore. Nell’appalto, l’appaltatore resta il principale responsabile verso il committente. Nella somministrazione, risponde in via principale chi esercita il potere direttivo.


Concludendo. Nel nostro ordinamento, chi organizza l’attività economica si assume il rischio giuridico dell’organizzazione stessa. Il principio è chiaro: se ti avvali di altri per adempiere, ne rispondi. Solo circostanze eccezionali e rigorosamente provate possono interrompere questa regola. Per imprese e lavoratori, ciò implica l’importanza di una adeguata formazione, di procedure di controllo, di coperture assicurative coerenti e di una corretta gestione contrattuale dei rapporti con collaboratori e subappaltatori. Una valutazione preventiva riduce significativamente il rischio di contenzioso e di responsabilità patrimoniale.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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