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La responsabilità del preposto nei cantieri: obblighi di vigilanza anche verso i lavoratori di imprese terze

Responsabilità del preposto nei cantieri. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 81/2008, il preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Tale funzione comporta un obbligo di vigilanza attiva e continuativa, che si traduce in un controllo concreto sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sul rispetto delle misure di sicurezza. L’estensione degli obblighi di vigilanza. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la posizione di garanzia del preposto non è limitata ai lavoratori formalmente dipendenti dalla propria impresa. Essa si estende, invece, a tutti i soggetti presenti nell’area di lavoro, qualora questi siano esposti a rischi riconducibili all’attività vigilata. Questo principio trova fondamento nella finalità primaria della normativa prevenzionistica, che è la tutela dell’integrità psicofisica di chiunque acceda al luogo di lavoro. Ne deriva che il preposto è tenuto a intervenire ogniqualvolta rilevi una situazione di pericolo, indipendentemente dal rapporto contrattuale che lega i lavoratori coinvolti. I compiti operativi del preposto. L’art. 19 del d.lgs. 81/2008 individua in modo puntuale gli obblighi del preposto. Tra i principali si segnalano: sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi di protezione collettiva; intervenire per modificare comportamenti non conformi; fornire le necessarie indicazioni operative per lavorare in sicurezza; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali condizioni di pericolo. A tali obblighi si affianca il requisito della formazione specifica, previsto dall’art. 37, comma 7, del medesimo decreto, quale condizione indispensabile per l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza. Il dovere di segnalazione e di intervento. Un aspetto centrale della funzione del preposto riguarda la gestione delle situazioni di rischio. In presenza di carenze nei mezzi, nelle attrezzature o nelle condizioni di sicurezza, egli non può limitarsi a una mera constatazione, ma deve attivarsi immediatamente. In particolare, è tenuto a segnalare senza ritardo le non conformità ai soggetti responsabili (datore di lavoro o dirigente), ai sensi degli artt. 18 e 19 del d.lgs. 81/2008 e adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni, misure idonee a prevenire l’esposizione al rischio, anche mediante la sospensione temporanea delle attività in caso di pericolo grave e immediato. Tale obbligo assume rilievo anche quando il rischio riguarda lavoratori appartenenti ad altre imprese. I rischi da interferenza nei cantieri. Nei contesti in cui operano più imprese, come i cantieri temporanei o mobili, la gestione dei cosiddetti “rischi da interferenza” diventa particolarmente rilevante. La contemporanea presenza di diverse attività può infatti generare situazioni di pericolo non immediatamente percepibili. In tali circostanze, il preposto svolge una funzione di presidio operativo, contribuendo a garantire che le lavorazioni si svolgano in condizioni di sicurezza per tutti i presenti. Ciò implica anche l’obbligo di segnalare e neutralizzare rischi derivanti da attività svolte dalla propria impresa che possano incidere su lavoratori di altre ditte. La responsabilità in caso di infortunio. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il preposto può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per gli infortuni derivanti da una omessa o insufficiente vigilanza, qualora sussista un nesso causale tra la sua condotta e l’evento dannoso. In particolare, la responsabilità può configurarsi quando il preposto non segnala una situazione di pericolo evidente, non interviene per impedire comportamenti rischiosi e consente il mantenimento di condizioni non conformi alle norme di sicurezza. Tali principi trovano applicazione anche quando l’infortunio coinvolga lavoratori di imprese terze, qualora il rischio sia riconducibile all’area o all’attività sottoposta alla sua vigilanza. Conclusioni. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, emerge chiaramente che il preposto non è un semplice esecutore di direttive, ma un soggetto attivo nel sistema di prevenzione, titolare di una posizione di garanzia ampia e concreta. Per i lavoratori, ciò rappresenta una tutela significativa: la sicurezza sul lavoro non dipende esclusivamente dal datore di lavoro, ma è affidata anche a figure operative che, come il preposto, hanno il compito di vigilare quotidianamente sulle condizioni effettive di sicurezza. 

Approfondimento🡪Attenzione. Il preposto non coincide con una qualifica formale, ma con una funzione esercitata di fatto (art. 299: “preposto di fatto”) È preposto chi ha un potere di sovrintendenza concreta su altri lavoratori, anche senza nomina formale. Esempi generali riconosciuti: capo reparto - capo squadra / capoturno - responsabile di unità operativa - coordinatore di attività.  Esempi di preposto nei diversi settori: Cooperative sociali. Nelle cooperative sociali (servizi educativi, assistenziali, inserimento lavorativo), il preposto è spesso legato alla gestione operativa di piccoli gruppi di lavoratori o utenti. Esempi significativi: Coordinatore di servizio (es. comunità, centro diurno, canile)→ supervisiona educatori/operatori e vigila sulle attività quotidiane. Capo équipe educativa o assistenziale → assegna compiti, controlla modalità operative (es. movimentazione utenti, uso DPI) Responsabile di laboratorio (in cooperative di inserimento lavorativo)→ sovrintende lavorazioni (es. falegnameria, assemblaggio) e sicurezza operativa.   Perché sono preposti? Perché esercitano vigilanza diretta su lavoratori e sull’esecuzione concreta delle attività, come richiesto dalla definizione normativa.  Banche. Nel settore bancario il rischio è meno “fisico”, ma la figura del preposto esiste comunque, legata all’organizzazione del lavoro. Esempi: Direttore di filiale (per le attività operative quotidiane); Responsabile di ufficio o team (back office, crediti, consulenza).  Anche qui il criterio è lo stesso: potere di controllo immediato sui lavoratori (non solo organizzativo ma operativo). Supermercati / grande distribuzione. Questo è uno dei contesti più tipici per la figura del preposto. Esempi classici (coerenti con la prassi): Capo reparto (ortofrutta, macelleria, scaffali) → organizza il lavoro e controlla sicurezza (es. uso attrezzature, movimentazione merci) Capoturno / responsabile di turno → supervisiona il personale durante il turno (apertura/chiusura, emergenze)- Responsabile di punto vendita (nelle attività operative) → vigilanza diretta sul personale presente  - Capo magazzino→ controlla attività di carico/scarico e uso mezzi (transpallet, ecc.).  Queste figure sono espressamente riconducibili al preposto perché: coordinano persone, controllano l’esecuzione del lavoro e intervengono su comportamenti non sicuri (criteri coerenti con art. 2 e art. 19 D.lgs. 81/08). Ricordate🡪 Il preposto NON è una qualifica ma una funzione. È preposto chi sta a diretto contatto con i lavoratori, ha un potere di vigilanza operativa e può intervenire immediatamente sul lavoro


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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