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La responsabilità datoriale tra obbligo di sicurezza e onere della prova: limiti, condizioni e criteri applicativi

L’art. 2087 del codice civile impone all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa,

tutte le misure necessarie — secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica — a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale disposizione, di natura “aperta”, integra l’ordinamento prevenzionistico, fungendo da norma di chiusura del sistema. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che tale norma non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva. In particolare, la Corte di cassazione ha ribadito che l’art. 2087 c.c. non trasforma il datore di lavoro in un assicuratore universale dei rischi lavorativi (Cass., sez. L, ord. 15 aprile 2024, n. 10043). La responsabilità datoriale è, piuttosto, di natura contrattuale, derivante dall’inadempimento dell’obbligo di sicurezza. Ne consegue che il datore di lavoro risponde solo ove sia accertata una violazione di specifici obblighi di comportamento imposti da norme di legge, regolamenti o dalle regole di comune prudenza e tecnica (Cass., sez. L, ord. 19 ottobre 2018, n. 26495). L’evento dannoso, di per sé, non è sufficiente a fondare la responsabilità. In materia di responsabilità ex art. 2087 c.c., trova applicazione dunque, come abbiamo anticipato, il regime probatorio proprio dell’inadempimento contrattuale, sebbene modulato dalle peculiarità del rapporto di lavoro. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte (tra cui Cass., sez. L, sent. 6 novembre 2019, n. 28516), il lavoratore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno deve allegare e provare: a) l’esistenza del danno alla salute; b) la nocività dell’ambiente di lavoro, attraverso l’individuazione di specifici fattori di rischio; c) il nesso causale tra tali fattori e il danno subito.  Non è sufficiente, dunque, dimostrare che l’infortunio si è verificato durante l’orario di lavoro. Occorre una ricostruzione puntuale delle modalità dell’evento e delle carenze prevenzionistiche imputabili al datore. Solo una volta assolto tale onere, si determina un’inversione della prova: spetta al datore dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. Particolarmente rilevante è la dimostrazione del nesso eziologico, ossia del collegamento causale tra la condotta datoriale e il danno. La giurisprudenza richiede che tale nesso sia accertato secondo il criterio del “più probabile che non”, tipico della responsabilità civile. In assenza di una chiara individuazione dei fattori di rischio e della loro incidenza causale, la domanda risarcitoria è destinata al rigetto. Ciò emerge con evidenza nei casi in cui il lavoratore non riesca a specificare quali misure di sicurezza siano state omesse o inadeguate. Analogamente, in presenza di condotte imprudenti del lavoratore, idonee a interrompere il nesso causale, la responsabilità datoriale può essere esclusa. La Corte ha più volte affermato che il comportamento del dipendente può assumere rilevanza causale esclusiva quando sia abnorme, imprevedibile ed esorbitante rispetto alle mansioni affidate (vedi l’approfondimento)


Le malattie professionali e i contagi: profili probatori. Le medesime regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di malattie professionali o di infezioni contratte in ambito lavorativo. Anche in tali casi, non opera alcun automatismo risarcitorio. Il lavoratore deve dimostrare: l’esposizione a specifici agenti patogeni o fattori nocivi; l’inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate e il collegamento causale tra esposizione e patologia. La Cassazione ha ribadito che, anche in ambito sanitario, non è sufficiente allegare il contagio avvenuto in ambiente ospedaliero, ma occorre individuare specifiche carenze organizzative o protettive (Cass., sez. L, ord. 15 aprile 2024, n. 10043).


La prova liberatoria del datore di lavoro. Una volta che il lavoratore abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul datore di lavoro la cosiddetta prova liberatoria. Egli deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a evitare il danno, secondo le migliori conoscenze tecniche e scientifiche del momento. Tale prova può articolarsi nella dimostrazione della conformità dei macchinari alle normative vigenti (si pensi al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), della regolare manutenzione degli strumenti, dell’adozione di dispositivi di protezione individuale; dell’adeguata formazione e informazione del personale e dell’effettiva vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza.  Se il datore dimostra di aver adempiuto integralmente a tali obblighi, l’evento dannoso può essere ricondotto al caso fortuito o alla condotta esclusiva del lavoratore, con conseguente esclusione della responsabilità datoriale. Attenzione🡪 È opportuno ricordare che il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale gode, in ogni caso, della tutela assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL, disciplinata dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. Tale tutela, tuttavia, copre solo il danno “indennizzabile” secondo i parametri legali. Il risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore di lavoro presuppone, invece, l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2087 c.c.


Approfondimento. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il comportamento del lavoratore può interrompere il nesso causale tra la condotta datoriale e l’evento dannoso solo quando presenti caratteri particolarmente qualificati: abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto alle mansioni affidate Cosa significa “abnorme, imprevedibile ed esorbitante”. I tre requisiti non sono sinonimi, ma concorrono a delineare una soglia molto elevata: Abnorme: la condotta è radicalmente anomala rispetto al procedimento lavorativo. Non si tratta di una semplice imprudenza o negligenza, ma di un comportamento “fuori sistema”.  Imprevedibile: il datore di lavoro, usando l’ordinaria diligenza, non avrebbe potuto prevedere né prevenire quel comportamento. La prevedibilità va valutata in concreto, tenendo conto delle mansioni e del contesto organizzativo.  Esorbitante rispetto alle mansioni: il lavoratore agisce al di fuori del perimetro delle attività affidategli, introducendo un rischio nuovo, non governato dall’organizzazione datoriale.  Solo quando questi tre elementi coesistono, la condotta del lavoratore può essere considerata causa esclusiva dell’evento, interrompendo il nesso causale. La Cassazione è costante nell’affermare che la disattenzione, la negligenza, o anche la violazione di istruzioni aziendali non bastano, di per sé, a escludere la responsabilità datoriale. Questo perché il sistema prevenzionistico è costruito proprio sull’idea che il lavoratore possa sbagliare. Il datore è tenuto a organizzare il lavoro in modo da prevenire anche comportamenti imprudenti ma prevedibili.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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