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La responsabilità del preposto in materia di sicurezza sul lavoro. Se le cose le sai, eviti di cacciarti nei guai

Nel panorama della sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. “Testo Unico Sicurezza”), la figura del preposto (incautamente sconosciuta dai

destinatari sul campo) assume un ruolo di garanzia operativa fondamentale, specialmente in contesti complessi quali i cantieri dove operano più imprese contemporaneamente. Recentemente la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026 ha offerto un chiarimento di grande rilievo: il preposto può essere ritenuto responsabile della sicurezza non solo nei confronti dei propri diretti sottoposti, ma anche in relazione ai rischi che le attività della sua impresa generano per lavoratori appartenenti ad altre imprese presenti nello stesso cantiere.


La responsabilità del preposto: Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. 81/2008, il preposto è definito come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.  L’art. 19 del D.lgs. 81/2008 enuncia gli obblighi del preposto: fra questi la vigilanza sull’osservanza dei doveri da parte dei lavoratori e la segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente di ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza.  In aggiunta, l’art. 26 prevede obblighi di cooperazione e coordinamento tra più imprese appaltatrici o affidatarie, indispensabile proprio nei cantieri con rischio interferenziale. La pronuncia della Cassazione n. 7096/2026. La sentenza della Cassazione del 23 febbraio 2026 è nata da un giudizio di legittimità su una condanna inflitta al preposto di una impresa operante in un cantiere navale, imputato in relazione ad un incidente mortale occorso ad un lavoratore di un’altra ditta presente nello stesso cantiere.  Fatto di causa. All’interno di un’area di lavoro caratterizzata dalla presenza di più aziende, la squadra dell’impresa cui il preposto era addetto aveva posizionato teli di nylon su parti del ponteggio, occultando una porzione di piano di calpestio priva di adeguata protezione. Un lavoratore di una ditta terza, transitando su quell’impalcato, è rimasto vittima di un grave infortunio cadendo nel vuoto.  Principio affermato dalla Corte. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del preposto sostenendo che gli obblighi di segnalazione e vigilanza prevenzionistica previsti dall’art. 19 del D.lgs. 81/2008 non si esauriscono nei confronti dei soli dipendenti del datore di lavoro di appartenenza. La giurisdizione penale ha riconosciuto che il dovere di tutela si estende a chiunque si trovi nell’ambiente in cui si concretizza un rischio generato dalle attività della ditta di cui il preposto è referente, se tale rischio è rilevabile e prevenibile.  La Corte ha altresì ribadito che la funzione di vigilanza “operativa della figura del preposto non può essere surrogata integralmente da altri soggetti, quali il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori o il Coordinatore per la Sicurezza (CSE/PSC), né dalla sola esistenza di strumenti di pianificazione preventiva come il DUVRI o il POS: la vigilanza rimane un obbligo attivo e concreto per chi ha la responsabilità diretta dell’esecuzione e del controllo delle attività lavorativeSulla base di questa pronuncia, si può trarre un principio generale di diritto: Il preposto non è perseguibile in senso contrattuale o civile per la responsabilità oggettiva altrui, ma risponde penalmente,  con riferimento alle norme antinfortunistiche  ogniqualvolta omette di adempiere ai suoi doveri di vigilanza e segnalazione, anche in relazione a rischi che colpiscono lavoratori non suoi diretti subordinati, purché tali rischi derivino dalle attività organizzate o controllate dall’impresa di cui è preposto. La responsabilità del preposto è presa in considerazione alla luce della reale pericolosità e prevedibilità dell’evento: ciò significa che l’evento dev’essere ragionevolmente prevedibile in base alle conoscenze e ai poteri effettivi del preposto stesso. La cooperazione e il coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nei cantieri con più imprese è imprescindibile: dall’art. 26 del Testo Unico deriva l’obbligo di cooperare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. La mancata cooperazione può accentuare la responsabilità di chi detiene funzioni di garanzia operative

Approfondiamo, ora, gli aspetti normativi e giurisprudenziali collegati al ruolo del preposto.  Abbiamo già evidenziato, ma lo ribadiamo, che l’art. 19 del Testo Unico Sicurezza definisce il preposto come colui che sovrintende all’attività lavorativa; garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro o dal dirigente; controlla l’esecuzione dei compiti da parte dei lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa per prevenire rischi. In termini pratici, ciò significa che il preposto deve vigilare attivamente, non limitandosi a ricevere informazioni passive o delegare compiti ad altri soggetti. La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che la vigilanza non può essere considerata assolta semplicemente perché esistono procedure, documenti di valutazione del rischio (DUVRI, POS) o coordinatori per la sicurezza. Nei cantieri con più imprese, l’art. 26 stabilisce obblighi di cooperazione tra datori di lavoro; coordinamento per evitare rischi derivanti da interferenze e scambio di informazioni utili a prevenire incidenti e infortuni. La giurisprudenza ha chiarito che, se il preposto omette di vigilare sulle attività di altre imprese che interagiscono con i lavori della propria, può rispondere penalmente per i rischi da interferenza, soprattutto quando il pericolo era prevedibile e rilevabile. La responsabilità del preposto in caso di infortunio si fonda su: Colpa professionale: art. 43 e art. 40 c.p., connessa alla violazione di norme tecniche e prevenzionistiche; Nesso di causalità: l’evento dannoso deve essere conseguenza diretta dell’omissione del preposto; Prevedibilità dell’evento: secondo la Cassazione, è penalmente rilevante la mancata prevenzione di rischi ragionevolmente prevedibili e rilevabili. In caso di incidente grave o mortale, il preposto può quindi essere imputato per omicidio colposo o lesioni colpose sul lavoro (art. 589 e 590 c.p.), in aggiunta alle sanzioni amministrative ex D.lgs. 81/2008. A seguire, una tabella dei doveri e della responsabilità del preposto

Area di responsabilità

Obbligo del preposto

Riferimento normativo

Riferimento giurisprudenziale

Esempi concreti di intervento

Vigilanza sui propri lavoratori

Controllare che i dipendenti rispettino norme di sicurezza, DPI e procedure operative

Art. 19 D.lgs. 81/2008

Cass. pen. n. 7096/2026

Monitoraggio quotidiano, briefing pre-attività, verifiche sul corretto utilizzo DPI

Vigilanza sui lavoratori di ditte terze

Segnalare rischi e interferenze derivanti dalle proprie attività che possano coinvolgere altri lavoratori

Art. 19 D.lgs. 81/2008; Art. 26 D.lgs. 81/2008

Cass. pen. n. 7096/2026, Cass. pen. n. 21524/2021

Delimitazione aree di lavoro pericolose, avvisi visivi, sospensione temporanea di attività rischiose

Segnalazione di pericoli

Informare tempestivamente il datore di lavoro o coordinatori delle condizioni di rischio

Art. 19 D.lgs. 81/2008

Cass. pen. n. 47613/2020

Comunicazioni scritte, chiamata a responsabili, uso di registri per segnalazioni immediatamente visibili

Cooperazione e coordinamento

Collaborare con altri preposti, coordinatori e datori di lavoro per ridurre rischi da interferenze

Art. 26 D.lgs. 81/2008

Cass. pen. n. 10345/2019

Partecipazione a riunioni di coordinamento, condivisione dei POS/DUVRI, controlli congiunti

Prevenzione di eventi prevedibili

Intervenire attivamente per prevenire incidenti quando i rischi sono ragionevolmente prevedibili

Art. 19 D.lgs. 81/2008; Art. 40 e 43 c.p.

Cass. pen. n. 7096/2026

Rimozione ostacoli, segnaletica temporanea, modifica di procedure operative per ridurre rischio

Responsabilità penale

Rispondere per omissione di vigilanza che provoca infortuni, anche su terzi

Art. 589-590 c.p.

Cass. pen. n. 7096/2026, Cass. pen. n. 21524/2021

Infortuni, cadute, contatti con macchinari; valutazione preventiva e intervento immediato

Indicazioni operative tratte dalla tabella. Vigilanza attiva – Il preposto deve essere presente fisicamente o comunque mantenere un controllo reale sulle operazioni critiche, non limitandosi a verifiche documentali. Intervento preventivo – Non basta segnalare un rischio; occorre adottare misure concrete per eliminarlo o ridurlo. Coinvolgimento di terzi Tutti i lavoratori presenti nell’area di operatività, anche se appartenenti ad altre imprese, rientrano nell’ambito della vigilanza quando esposti a rischi generati dall’attività del preposto. Cooperazione continua.  Riunioni periodiche con coordinatori e preposti delle altre imprese e condivisione di piani di sicurezza sono strumenti chiave per ridurre l’esposizione ai rischi da interferenze. Documentazione attiva.  Registri, check-list e report non sono solo obblighi formali: diventano strumenti di prova della vigilanza operativa in caso di accertamenti giudiziari.

Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

  • puoi chiamarci: Linea mobile 351-6688108

contattarci via e-mail: azionesindacale.fvg@gmail.com 

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