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Smart working e sicurezza sul lavoro. I nuovi obblighi informativi e le sanzioni previste per i datori di lavoro

Negli ultimi anni il lavoro agile è entrato stabilmente nell’organizzazione di molte imprese italiane. Questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, caratterizzata

dall’assenza di una postazione fissa e dalla possibilità di operare anche al di fuori dei locali aziendali, ha sollevato non pochi interrogativi in materia di salute e sicurezza. Così il legis latore è intervenuto introducendo una modifica significativa al quadro normativo della prevenzione. L’intervento riguarda direttamente il sistema delineato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), con l’obiettivo di adattare gli obblighi di tutela alle peculiarità del lavoro agile.  La riforma ridefinisce il modo in cui il datore di lavoro adempie ai propri obblighi quando la prestazione viene svolta in ambienti che non rientrano nella sua disponibilità giuridica, come l’abitazione del lavoratore, uno spazio di coworking o altri luoghi liberamente scelti dal dipendente.


La modifica al Testo unico sulla sicurezza. Smart working e sicurezza sul lavoro -->La legge interviene sull’articolo 3 del Testo unico introducendo il nuovo comma 7-bis. La disposizione disciplina espressamente l’attività lavorativa svolta in modalità agile in luoghi che non sono sotto il controllo diretto dell’impresa. La norma stabilisce che, in questi casi, l’adempimento degli obblighi di sicurezza “compatibili con tale modalità di lavoro” è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna di una specifica informativa scritta. Il documento deve essere trasmesso sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con periodicità almeno annuale.  L’informativa deve individuare i rischi generali connessi all’attività lavorativa e i i rischi specifici derivanti dalla particolare modalità di svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali. Attraverso questo meccanismo il legislatore riconosce che il datore di lavoro non può esercitare un controllo diretto sugli ambienti esterni all’azienda. La tutela della salute viene quindi realizzata principalmente tramite un sistema di informazione preventiva e di responsabilizzazione del lavoratore.


Il collegamento con la disciplina del lavoro agile. La modifica normativa si inserisce nel quadro già definito dalla disciplina generale del lavoro agile prevista dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81, in particolare dagli articoli 18-23.  Questa legge ha introdotto nel diritto del lavoro italiano il modello dello smart working, fondato su un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore che regola modalità di esecuzione della prestazione, tempi di riposo, strumenti utilizzati e diritto alla disconnessione.  Già l’articolo 22 della stessa legge prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di garantire la sicurezza del lavoratore agile e di consegnare un’informativa sui rischi generali e specifici. La nuova norma inserita nel Testo unico rafforza tale previsione, coordinandola con il sistema generale della prevenzione previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.


Il ruolo dell’informativa sui rischi. Il documento informativo diventa quindi lo strumento centrale per garantire la sicurezza nello smart working. Attraverso l’informativa il datore di lavoro deve indicare al lavoratore le principali regole di prevenzione, ad esempio il corretto utilizzo delle attrezzature informatiche, le indicazioni ergonomiche per l’uso prolungato del computer, le condizioni minime dell’ambiente di lavoro (illuminazione, postura, sicurezza elettrica) e i comportamenti da adottare per evitare situazioni di rischio. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione indicate dal datore di lavoro, come previsto dalla normativa sulla sicurezza.  La logica è quella della responsabilità condivisa: l’azienda fornisce informazione, strumenti e indicazioni di sicurezza, mentre il lavoratore applica tali misure quando opera fuori dai locali aziendali.


Attrezzature e videoterminali. La disposizione fa espresso riferimento anche agli obblighi relativi all’utilizzo dei videoterminali. In pratica, nel lavoro agile, il datore di lavoro resta responsabile della sicurezza e del corretto funzionamento delle attrezzature tecnologiche fornite (come computer portatili, tablet o altri dispositivi) ma il lavoratore deve utilizzarle nel rispetto delle istruzioni ricevute e adottare comportamenti idonei a prevenire rischi per la salute, ad esempio quelli legati alla postura o all’affaticamento visivo. Questo chiarimento consente di distinguere il lavoro agile dal telelavoro tradizionale, nel quale la postazione di lavoro è generalmente fissa e soggetta a verifiche dirette da parte dell’azienda.


Le nuove sanzioni per il datore di lavoro. La riforma introduce anche un sistema sanzionatorio specifico. L’omessa consegna dell’informativa prevista dal nuovo comma 7-bis comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 55 del Testo unico sulla sicurezza. In particolare, il datore di lavoro o il dirigente che non adempia a questo obbligo è punito con l’arresto da due a quattro mesi, oppure con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.  La sanzione è prevista indipendentemente dal verificarsi di un infortunio: la violazione consiste semplicemente nella mancata consegna dell’informativa. Questo evidenzia l’importanza attribuita dal legislatore alla prevenzione attraverso l’informazione.


A dunque, iI nuovo sistema di tutela nel lavoro agile si fonda su un modello che combina l’informazione preventiva sui rischi, la responsabilità del datore di lavoro nella fornitura degli strumenti e delle istruzioni e la collaborazione attiva del lavoratore nell’applicazione delle misure di sicurezza


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 

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