top of page

Danno biologico, morale e professionale: linee guida per un risarcimento al netto di imposizioni fiscali”

Danno biologico e danni non patrimoniali. Il risarcimento per danno biologico rappresenta la tutela di un interesse costituzionalmente garantito: l’integrità psico-fisica della persona. 

In generale, il sistema del risarcimento prevede — secondo il nostro ordinamento — la distinzione tra danno emergente (perdita o diminuzione effettiva di un patrimonio già esistente o una spesa sostenuta) e lucro cessante (mancato guadagno futuro o perdite reddituali che si sarebbero avute).  Quando si tratta di danni non patrimoniali (salute, dignità, integrità fisica, personalità, professionalità…), la loro natura è qualitativa, non riconducibile in sé a reddito o retribuzione automatica. Questo quadro è essenziale per comprendere perché, in molti casi, il risarcimento del danno biologico (o di altri danni non patrimoniali) non venga trattato come reddito soggetto a tassazione / contribuzione.


Principio generale: quando il risarcimento non è assoggettato a tassazione /contribuzione. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che le somme corrisposte a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali o per danni “di patrimonio” (danno emergente) — e non per la perdita di redditi — non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF

Esenzione da contribuzione previdenziale. La giurisprudenza e la prassi annotano che  su tali risarcimenti “non retributivi per natura” non si applica la contribuzione previdenziale: non sono, cioè,  considerati come retribuzione. Questo vale anche quando l’indennizzo è collegato a una transazione o a una sentenza in sede di contenzioso di lavoro. 


Il caso del danno biologico. Alla luce di quanto sopra: Il danno biologico — essendo un danno non patrimoniale, volto a ristabilire l’integrità psico-fisica lesa — rientra nel novero dei risarcimenti che non rappresentano una sostituzione di reddito.  Ne consegue che, laddove sia riconosciuto concretamente — con accertamento medico-legale, valorizzazione del nesso di causalità, quantificazione della menomazione — la somma liquidata non deve essere soggetta a IRPEF né a contributi previdenziali.  Questo coincide con l’idea (anche di dottrina e prassi fiscale) che tali risarcimenti costituiscano un ristoro per lesione della salute/dignità, non un “reddito” conseguito. 


 Altre voci — oltre al danno biologico — che nei diversi contenziosi di lavoro possono essere non tassate e non soggette a contribuzione. Nell’ambito di contenziosi tra lavoratore e datore di lavoro, oltre al danno biologico, la dottrina e la giurisprudenza riconoscono altre ipotesi in cui il risarcimento — se adeguatamente qualificato — non è soggetto a imposizione fiscale o previdenziale. Tra queste:



Tipo di danno / indennizzo

Motivazione / situazione in cui è esente

Danno alla professionalità/ dequalificazione / demansionamento

Se la somma è qualificata come “danno non patrimoniale alla professionalità” (danno emergente), non è reddito imponibile. 

Danno esistenziale, morale, psicologico, dell’immagine, della dignità

Danni non patrimoniali che incidono sulla persona, vita relazionale, dignità, immagine: rientrano tra le categorie non reddituali. 

Risarcimento per danni emergenti (per es.: spese mediche, danni patrimoniali già sostenuti, spese per cure, ripristino salute)

Sono considerati ristori per perdita di un bene o spesa sostenuta, non reddito. 

Indennità sostitutiva della reintegrazione (in caso di reintegra lavorativa o ripristino rapporto)

In passato è stato riconosciuto che, quando la reintegrazione implica un “ristoro” non retributivo, l’indennità può essere esente da contribuzione previdenziale. 


È importante sottolineare che — come abbiamo visto — l’esenzione non è automatica: occorre che nella motivazione o nell’accordo/sentenza (o conciliazione) siano esplicitamente qualificate le voci risarcitorie e — specialmente per danni non patrimoniali — che sussista una prova concreta delle lesioni subite (medico-legale, documentale, presunzioni) e del nesso causale


Un punto critico: “genericità” della somma e onere probatorio. Secondo una recente pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 8615/2023), se il risarcimento viene erogato in sede di transazione/conciliazione senza una precisa distinzione tra le voci (mancata retribuzione, danno morale, biologico, esistenziale…), la “generica” dicitura non è sufficiente per garantire l’esenzione da tassazione. In sostanza: la qualificazione generica non basta. Se non si specifica la natura del danno risarcito — e non si dà adeguata prova — l’intero importo può essere considerato reddito e dunque soggetto a IRPEF (e, se retributivo, anche a contributi).  Di conseguenza, l’onere di dimostrare concretamente la natura “non retributiva” del risarcimento grava sul lavoratore


Limiti, cautele e criticità. Non ogni risarcimento in ambito lavorativo è automaticamente esente: occorre un’attenta qualificazione giuridica del danno (biologico, non patrimoniale, emergente…) e una motivazione analitica nelle sentenze o nei verbali di transazione. L’orientamento recente della Cassazione dimostra una maggiore rigidità: la mera etichetta (“risarcimento danno morale/professionale/biologico”) in una conciliazione non basta senza specificazione e prova.  In caso di danni patrimoniali o di somme che rappresentano una sostituzione del reddito perduto (lucro cessante), la tassazione e/o contribuzione devono essere applicate. 


Conclusione: natura “netta” del risarcimento del danno biologico (e analoghi) nei contenziosi di lavoro — con condizioni. Un risarcimento per danno biologico (o per danni non patrimoniali analoghi: alla dignità, all’immagine, alla professionalità) — se correttamente riconosciuto e documentato — non entra in linea di principio tra le somme soggette a tassazione IRPEF né a contributi previdenziali/contributivi. Si tratta di un ristoro che compensa una lesione personale, non un guadagno o reddito. Tuttavia, tale esenzione non è automatica: richiede una qualificazione giuridica specifica e, soprattutto, che nella decisione giudiziale (o nell’accordo) siano indicate distintamente le voci risarcitorie; se la liquidazione è generica, si corre il rischio che l’intero importo venga considerato “reddituale”. Per questo — soprattutto in sede di transazione/conciliazione — è fondamentale articolare con chiarezza le voci: ad esempio distinguendo quanto è dovuto come “danno biologico”, “danno morale”, “danno esistenziale/professionalità”, “spese di cura/prestazioni”, ecc.




La tutela del lavoratore in sede di conciliazione/transazione. In sede di transazione o conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro, il lavoratore può tutelarsi prevedendo condizioni specifiche sulle voci risarcitorie, in modo da evitare futuri reclami di IRPEF o contributi. Alcuni punti chiave: a) Esplicitare la natura non retributiva delle somme. Inserire nel verbale frasi tipo: “Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e alla professionalità non costituiscono reddito da lavoro né concorrono alla formazione della base imponibile contributiva.” Questo chiarisce la qualificazione delle somme, fondamentale per difenderle in caso di controllo. b) Separare le voci. Distinguere chiaramente: Danno biologico / morale / professionale → non imponibile. Eventuali arretrati retributivi o altre somme di natura retributiva → soggette a IRPEF/contributi. La distinzione evita che somme non retributive vengano interpretate come reddito imponibile. c) Prevedere responsabilità del datore per eventuali imposte. Alcune transazioni prevedono clausole tipo: “Qualora l’Agenzia delle Entrate o l’INPS reclamassero imposte o contributi relativi a somme corrisposte per danno non patrimoniale, il datore di lavoro si impegna a farsi carico di tali somme e a manlevare il lavoratore.” Questo trasferisce formalmente l’onere sull’azienda, se il controllo fiscale dovesse insorgere.


Validità della transazione nei confronti di Agenzia delle Entrate e INPS. La transazione tra lavoratore e datore ha efficacia tra le parti, ma non vincola direttamente l’Agenzia delle Entrate o l’INPS. Se l’ente fiscale contesta la natura non imponibile di una somma, in linea generale il lavoratore può dover pagare l’imposta/contributi e poi rivalersi sul datore di lavoro sulla base della clausola di manleva inserita nel verbale di conciliazione. In pratica: la transazione serve come tutela contrattuale interna tra lavoratore e datore, ma non sostituisce l’accertamento fiscale.


✅ Sintesi pratica


Situazione

Effetto della transazione

Somme correttamente qualificate e distinte

Lavoratore difende l’esenzione, non paga imposte/contributi

Reclamo fiscale da Agenzia delle Entrate / INPS

Transazione non vincola direttamente l’ente → il lavoratore può essere chiamato a pagare e poi rivalersi sul datore se c’è clausola di manleva

Clausola di manleva inserita

Protegge il lavoratore: l’azienda assume l’onere di eventuali pagamenti successivi


Esempio di clausola di manleva fiscale e contributiva


Art …. Manleva e responsabilità del datore di lavoro. Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e alla professionalità del lavoratore non costituiscono reddito da lavoro né concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e contributivi. Le parti concordano che, qualora l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o qualsiasi altro ente fiscale o previdenziale reclamassero imposte, ritenute o contributi relativi alle suddette somme, ogni obbligo di pagamento ricadrà esclusivamente sul datore di lavoro, il quale si assume integralmente gli oneri fiscali e contributivi reclamati emanleva e tiene indenne il lavoratore da qualsiasi richiesta di pagamento, sanzione o interesse collegato. Il datore di lavoro si impegna, inoltre, a versare tempestivamente le somme eventualmente dovute agli enti competenti senza coinvolgere il lavoratore, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del relativo atto o comunicazione. La presente clausola ha efficacia anche in caso di future modifiche normative o interpretazioni giurisprudenziali, ferme restando le garanzie previste per il lavoratore e i diritti acquisiti a suo favore.


Note operative🡪 Conservare sempre tutta la documentazione probatoria (referti medico-legali, valutazioni di danno, sentenze, verbali di conciliazione) per poterla esibire in caso di contestazioni.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940

Commenti


bottom of page