Demansionamento protratto nel tempo e danno alla professionalità. La vicenda di un bancario (QD3)
- azionesindacalefvg
- 13 mar
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La Corte di Cassazione ha più volte affrontato il tema del demansionamento e dei criteri di accertamento del danno alla professionalità, con particolare riferimento alle fattispecie anteriori all’entrata in vigore del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (attuativo del Jobs Act). In tali ipotesi continua a trovare applicazione la formulazione previgente dell’art. 2103 del codice civile, che poneva un divieto rigoroso di assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori

rispetto a quelle da ultimo svolte. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la verifica della legittimità delle modifiche delle mansioni non può essere meramente formale, ma deve fondarsi su una valutazione concreta e sostanziale, ancorata alla professionalità effettivamente acquisita dal lavoratore e al contenuto reale degli incarichi affidati.
Il fatto e il giudizio di merito. La controversia trae origine dal ricorso proposto da un dipendente di un istituto di credito, inquadrato con qualifica di quadro direttivo di terzo livello. Il lavoratore deduceva di aver svolto, sino all’ottobre 2008, l’incarico di responsabile dell’ufficio recupero crediti per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Triveneto, con compiti di elevata responsabilità gestionale, coordinamento di risorse e autonomia decisionale. A partire da tale data, secondo quanto allegato in giudizio, le mansioni sarebbero state progressivamente modificate in senso peggiorativo: inizialmente con l’assegnazione a una struttura centrale di recupero crediti, poi con compiti sempre più limitati, standardizzati e privi di autonomia, fino a mansioni ritenute meramente esecutive e non coerenti con il bagaglio professionale maturato. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo l’avvenuto demansionamento e il conseguente danno alla professionalità. La Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che le nuove mansioni fossero comunque riconducibili alla medesima area professionale e, quindi, equivalenti sotto il profilo formale.
La decisione della Cassazione. La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza di secondo grado, ribadendo principi ormai consolidati in materia. In primo luogo, la Cassazione ha ricordato che, per le fattispecie anteriori al D.lgs. 81/2015, il giudizio di equivalenza delle mansioni deve essere effettuato alla luce dell’art. 2103 c.c. nel testo previgente, che tutela non solo il livello di inquadramento contrattuale, ma soprattutto la professionalità in concreto acquisita dal lavoratore. Secondo la Corte, non è sufficiente verificare se le mansioni rientrino astrattamente nella stessa categoria o declaratoria contrattuale. Occorre invece accertare se esse consentano al lavoratore: di utilizzare e valorizzare le competenze già maturate, di conservare e sviluppare il proprio patrimonio professionale e di mantenere un ruolo coerente con il grado di autonomia, responsabilità e complessità precedentemente raggiunto. In tale prospettiva, la progressiva sottrazione di compiti qualificanti e di responsabilità può integrare un demansionamento anche quando non vi sia un immediato mutamento formale di qualifica.
Il demansionamento “progressivo” e la valutazione unitaria. Un passaggio centrale della pronuncia riguarda il concetto di demansionamento protratto nel tempo. La Cassazione ha precisato che, in presenza di una pluralità di modifiche delle mansioni, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva e unitaria della vicenda, evitando un’analisi frammentata dei singoli incarichi. Anche mansioni che, considerate isolatamente, potrebbero apparire equivalenti, possono nel loro insieme determinare una dequalificazione sostanziale, se inserite in un percorso che svuota progressivamente il ruolo del lavoratore del suo contenuto professionale.
Il danno alla professionalità: criteri di accertamento. Quanto al danno alla professionalità, la Corte ha ribadito che esso non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, dal lavoratore. Tuttavia, la prova può essere fornita valorizzando elementi quali la durata del demansionamento, la natura e la qualità delle mansioni sottratte, la perdita di occasioni di aggiornamento e crescita professionale e l’incidenza negativa sull’immagine professionale e sulle future possibilità di carriera. Il giudice di merito, una volta accertato il demansionamento, è tenuto a valutare se e in che misura tali elementi abbiano determinato una lesione effettiva del patrimonio professionale, procedendo, se del caso, a una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa). La pronuncia della Cassazione offre indicazioni di particolare rilievo per i lavoratori dipendenti, soprattutto in relazione a situazioni anteriori al Jobs Act: Il demansionamento va valutato in concreto, guardando alla realtà effettiva delle mansioni; anche una dequalificazione graduale e non immediatamente evidente può essere giuridicamente rilevante; il danno alla professionalità deve essere dimostrato, ma può essere provato anche tramite presunzioni fondate su elementi oggettivi. Ne emerge una tutela che, pur richiedendo un rigoroso accertamento giudiziale, riconosce centralità alla professionalità come bene giuridico autonomo, meritevole di protezione contro ogni forma di svuotamento sostanziale del ruolo lavorativo.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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