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Mansioni diverse dal contratto: la Cassazione ribadisce il principio di effettività

È un preciso dovere del datore di lavoro garantire al lavoratore una formazione adeguata e sufficiente rispetto alle mansioni che svolge di fatto


Negli ultimi decenni l’obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro, delineata nei suoi confini essenziali dall’articolo 2087 del codice civile, ha conosciuto una progressiva e rilevante espansione dei propri contenuti. Tale evoluzione è il risultato diretto del recepimento, da parte del legislatore italiano, dei principi di matrice euro-unitaria in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare quelli sanciti dalla direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989. Il quadro normativo attuale, oggi principalmente racchiuso nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), impone al datore di lavoro un obbligo di protezione che va ben oltre il mero rispetto formale delle prescrizioni legislative. La tutela della salute del lavoratore è concepita come tutela sostanziale ed effettiva, da garantirsi in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.


Il principio di effettività nel rapporto di lavoro. In tale contesto si inserisce il consolidato principio di effettività, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell’applicazione delle norme di tutela del lavoratore, occorre avere riguardo non tanto alle mansioni formalmente previste dal contratto di lavoro o dall’inquadramento contrattuale, quanto piuttosto alle mansioni concretamente e stabilmente svolte dal lavoratore nel corso del rapporto. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il datore di lavoro non può sottrarsi agli obblighi di sicurezza, prevenzione e formazione invocando il contenuto formale del contratto, qualora nella realtà aziendale il lavoratore sia adibito a compiti diversi, più complessi o più rischiosi. In tali ipotesi, l’ordinamento valorizza la situazione di fatto, riconoscendo prevalenza alla prestazione effettivamente resa. Questo orientamento trova fondamento non solo nell’articolo 2087 cod. civ., ma anche negli articoli 15, 18, 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti in azienda e di adottare misure di prevenzione e protezione commisurate all’attività concretamente svolta dai lavoratori.


Mansioni diverse dal contratto e obbligo di formazione. Particolare rilievo assume, in questo ambito, l’obbligo di formazione. L’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con specifico riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, alle misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda e ai rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività concretamente svolta. La formazione, pertanto, non può essere generica né meramente formale. Essa deve essere calibrata sulle mansioni effettive e sui rischi reali cui il lavoratore è esposto. Qualora il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni diverse da quelle originariamente previste, è tenuto a verificare preventivamente l’adeguatezza della formazione già impartita e, se necessario, a integrarla o aggiornarla. La giurisprudenza della Cassazione è ferma nel ritenere che la mancanza di formazione specifica costituisca una violazione autonoma e grave degli obblighi datoriali, idonea a fondare responsabilità civili e, nei casi più gravi, anche penali. Non assume rilievo scriminante il consenso del lavoratore allo svolgimento delle nuove mansioni, né l’asserita esperienza pratica acquisita sul campo, ove non accompagnata da una formazione strutturata e conforme ai requisiti di legge.


La tutela del lavoratore vessato. Il principio di effettività assume una particolare valenza nei casi in cui l’assegnazione a mansioni diverse si inserisca in un contesto di vessazione, marginalizzazione o sistematico svuotamento delle competenze professionali del lavoratore. In tali situazioni, l’adibizione a compiti non coerenti con l’inquadramento contrattuale, se accompagnata da carenze formative e da esposizione a rischi non adeguatamente gestiti, può integrare una violazione plurima degli obblighi datoriali. Il datore di lavoro è infatti tenuto non solo a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, ma anche la sua personalità morale e professionale, come espressamente previsto dall’articolo 2087 cod. civ. La mancata formazione rispetto alle mansioni effettive, soprattutto se imposta in modo arbitrario o punitivo, può costituire indice di una condotta complessivamente lesiva della dignità del lavoratore.


Le nostre conclusioni. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, può affermarsi con certezza che l’ordinamento italiano riconosce e tutela il primato della realtà lavorativa concreta rispetto alle qualificazioni formali. Il datore di lavoro è obbligato a garantire condizioni di lavoro sicure e una formazione adeguata in relazione alle mansioni effettivamente svolte, indipendentemente da quanto previsto dal contratto. Per il lavoratore vessato, la valorizzazione del principio di effettività rappresenta uno strumento di tutela fondamentale, idoneo a far emergere responsabilità datoriali che non possono essere eluse mediante artifici formali o organizzativi. La salute, la sicurezza e la dignità professionale del lavoratore restano beni primari, la cui protezione è affidata a un sistema normativo rigoroso e a un controllo giurisprudenziale costante.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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