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Diritto di proselitismo dei dipendenti nei luoghi di lavoro Doveri, limiti e responsabilità dei datori di lavoro

Aggiornamento: 27 set 2025

Premessa🡪 L’art. 26 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) riconosce ai lavoratori il diritto di raccogliere contributi e di svolgere attività di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro, a condizione che essa non pregiudichi il normale svolgimento dell’attività aziendale. Si tratta di un diritto collegato alla libertà di organizzazione sindacale (art. 39 Cost.), che legittima la diffusione delle idee, dei programmi e delle attività sindacali tra i

lavoratori, sia in forma verbale sia scritta, all’interno dei luoghi di lavoro. L’attività sindacale non è, come molti credono,  monopolio dei sindacalisti, ogni lavoratore, seguendo le limitazioni poste dall’ordinamento giuridico ha diritto di esercitarla anche in azienda.  

I limiti del proselitismo: la regola del bilanciamento Secondo costante e consolidata giurisprudenza, l’attività di proselitismo deve rispettare tre principi fondamentali mutuati dal diritto di cronaca: Continenza: il linguaggio utilizzato deve essere civile, non offensivo né denigratorio; Pertinenza: deve esserci un legame con l’attività sindacale o con l’interesse collettivo dei lavoratori; **Veridicità: i fatti narrati devono essere veri o comunque verificati con diligenza. La Corte di Cassazione (sent.  n. 24907/2011) ha chiarito che il proselitismo non può sconfinare nella propaganda denigratoria o nell’ostilità verso l’azienda, anche se svolto in tempo non lavorativo.

Un caso emblematico: “l’uomo-sandwich e il disturbo all’attività aziendale” In Cass. civ., sez. lav., n. 24595/2024, i magistrati hanno ritenuto illecita la condotta di un lavoratore che, durante l’orario di lavoro, indossava costantemente materiale propagandistico sindacale, esponendolo a colleghi e utenti per l’intera durata della prestazione. La modalità di diffusione era invasiva e continuativa, estranea agli accordi sindacali e fuori dagli spazi previsti. Tale forma di proselitismo determinava una distrazione costante, interferendo con l’attività produttiva. L’azione, seppur non aggressiva, era in contrasto con il bilanciamento imposto dall’art. 26, che impone il rispetto dell’organizzazione aziendale. È quindi ammesso il proselitismo durante l’orario di lavoro, ma solo con modalità compatibili con l’attività aziendale e nel rispetto degli spazi e dei canali previsti dalla contrattazione collettiva.


Diritto alla raccolta dei contributi sindacali. Sempre l’art. 26 riconosce ai lavoratori (non solo ai sindacalisti) il diritto di raccogliere i contributi sindacali per finanziare l’attività delle rispettive organizzazioni. La contribuzione può avvenire: Direttamente dal lavoratore; Tramite trattenuta in busta paga, se prevista da accordi collettivi o da autorizzazione individuale (modello di cessione del credito retributivo- vedi a seguire).

Evoluzione dopo il referendum del 1995. Il referendum abrogativo del 1995 ha eliminato il comma 2 dell’art. 26, facendo venir meno l’obbligo legale del datore di lavoro di trattenere automaticamente le quote sindacali. Tuttavia molti CCNL prevedono tale trattenuta.


Attenzione🡪 Quando il datore rifiuta ingiustificatamente di trattenere e versare i contributi sindacali, nonostante l’esistenza di un accordo o un’autorizzazione del lavoratore, si configura una condotta illecita, rilevante su due piani: Civile: come inadempimento contrattuale; Sindacale: come condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28, L. 300/1970.

Giurisprudenza consolidata: Cass. n. 9049/2011: il rifiuto di versare i contributi sindacali richiesti, pur se legati a un accordo collettivo, lede la libertà sindacale individuale e collettiva.

Cass. n. 6905/2009: anche in mancanza di obbligo legale, l’accordo tra lavoratore e sindacato ha effetto vincolante per il datore. App. Torino, 14.02.2007 e Trib. Torino, 22.12.2006: la mancata trattenuta integra condotta antisindacale, attivando il ricorso ex art. 28 Statuto.

Ecco un facsimile di modello di cessione del credito retributivo per contributo sindacale

Oggetto: Cessione parziale di credito retributivo ex art. 1260 c.c. per versamento contributi sindacali


Spett.le …Il/La sottoscritto/a ………. dipendente della Vostra azienda con matricola n. ____________, in forza presso __________________________, premesso che 

è iscritto/a all’organizzazione sindacale ………………;

intende sostenere economicamente l’attività della predetta organizzazione tramite versamento periodico di una quota associativa;

Con la presente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 e ss. c.c., cede in modo pieno ed irrevocabile, a titolo gratuito, in favore dell’organizzazione sindacale sopra indicata, parte del proprio credito retributivo mensile, a valere sulle retribuzioni maturate presso codesta Azienda.

Modalità di trattenuta e versamento:

Importo ceduto: € ________ mensili / ___ % della retribuzione lorda mensile

Decorrenza: dal mese di _______________

Durata: fino a revoca scritta da parte del lavoratore

Destinatario del versamento:

Sindacato: ___________________________

IBAN: ___________________________

Causale del versamento: “Quota sindacale lavoratore [Cognome Nome] – mese/anno”

DICHIARA

di essere pienamente consapevole degli effetti della presente cessione e di voler contribuire volontariamente al finanziamento dell’organizzazione sindacale;

di impegnarsi a comunicare formalmente eventuali revoche, variazioni o cessazioni del rapporto con il sindacato.

Si richiede alla Direzione Aziendale di procedere, con effetto dalla data sopra indicata, alle trattenute e al versamento secondo le modalità indicate.

Luogo e Data: ___________________

Firma del lavoratore: ___________________________


Per completezza, a seguire, anche il facsimile del modello di revoca della cessione del credito retributivo destinata al versamento dei contributi sindacali da presentare al datore di lavoro e, per trasparenza, anche all'organizzazione sindacale.

Oggetto: Revoca della cessione di credito retributivo per versamento contributi sindacali

Spett.le …

Il/La sottoscritto/a: …………………………. , dipendente della Vostra azienda con matricola n. …. Premesso che 

in data ______________ ha sottoscritto e notificato una cessione parziale del proprio credito retributivo in favore dell’organizzazione sindacale [nome del sindacato], ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c.,

intende ora revocare tale cessione,

COMUNICA FORMALMENTE

la revoca integrale e con effetto immediato della cessione del credito retributivo precedentemente effettuata per il versamento della quota sindacale, a far data dal [indicare il mese successivo a quello della revoca, es. 1° ottobre 2025].

Ne consegue che, dalla data sopra indicata, la Vostra azienda non dovrà più effettuare alcuna trattenuta sulla mia retribuzione mensile a favore del suddetto sindacato.

La presente comunicazione ha effetto ai sensi dell’art. 1265 c.c., e deve considerarsi pienamente valida dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro.

Luogo e Data: ___________________________

Firma del lavoratore: ___________________________




Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


  • puoi chiamarci: Linea mobile 331-7497940  

o contattarci via e-mail. azionesindacale.fvg@gmail.com


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