Diritto di sciopero anche senza il sindacato.
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La legittimità dell’astensione collettiva non proclamata: Nota a Cass., sez. lav., 29 aprile 2025, n. 11347

Con la sentenza n. 11347 del 29 aprile 2025, la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha enunciato un principio destinato a incidere profondamente sulla configurazione dei rapporti collettivi e sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore privato: «L’astensione dal lavoro collettivamente organizzata dai lavoratori per la tutela di interessi comuni costituisce esercizio legittimo del diritto di sciopero ex art. 40 Cost., anche in assenza di una proclamazione formale da parte delle organizzazioni sindacali.» Ne consegue che il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari o espulsivi nei confronti dei dipendenti che vi partecipano, salvo che l’astensione ecceda i limiti imposti dalla Costituzione e dall’ordinamento generale a tutela di diritti di pari rango.
Fondamento normativo. La pronuncia trova il proprio fondamento: nell’art. 40 della Costituzione, che riconosce a “tutti i lavoratori” il diritto di sciopero, senza subordinarlo alla mediazione delle organizzazioni sindacali; nell’art. 15 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), che vieta ogni atto discriminatorio o ritorsivo nei confronti di chi eserciti diritti sindacali o collettivi; nell’art. 18 della medesima legge, che disciplina la tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo o discriminatorio. La Corte di Cassazione, valorizzando la diretta titolarità individuale e collettiva del diritto di sciopero, ha chiarito che esso non costituisce prerogativa esclusiva delle sigle sindacali, ma espressione della libertà sindacale in senso lato, comprensiva della facoltà di autodeterminazione collettiva dei lavoratori. La controversia traeva origine dal licenziamento per giusta causa di tre dipendenti di un’azienda privata che, in forma autonoma e spontanea, avevano deciso di astenersi dal lavoro per un’ora al fine di sollecitare un adeguamento retributivo. L’azienda aveva qualificato tale condotta come assenza ingiustificata, ritenendola lesiva dell’organizzazione produttiva. Il lavoratore ricorrente impugnava il licenziamento deducendone la natura ritorsiva e discriminatoria.Sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello accoglievano il ricorso, dichiarando la nullità del recesso datoriale. L’impugnazione in Cassazione confermava l’orientamento dei giudici di merito: il licenziamento disposto per la partecipazione a un’astensione collettiva spontanea costituisce atto nullo per violazione di norme imperative e per finalità antisindacale.
Le condizioni di legittimità dell’astensione spontanea. La Suprema Corte ha individuato tre requisiti necessari affinché una protesta collettiva, pur non formalmente proclamata, possa ritenersi legittima: Collettività dell’azione:l’astensione deve coinvolgere una pluralità di lavoratori accomunati da un interesse omogeneo. Non è tutelata la condotta isolata o meramente individuale travestita da iniziativa collettiva. Finalizzazione alla tutela di interessi comuni: la protesta deve perseguire scopi riconducibili alla sfera collettiva dei lavoratori (ad es. miglioramento delle condizioni salariali o organizzative), con esclusione di motivazioni estranee o meramente personali. **Rispetto dei limiti costituzionali e ordinamentali: l’esercizio del diritto di sciopero non può determinare la lesione irreparabile di diritti fondamentali di pari rango — quali la vita, la sicurezza, la libertà o la salute — né arrecare danno grave e permanente all’attività economica o all’integrità degli impianti produttivi. La Corte ha altresì precisato che, nel settore privato, non è richiesto alcun preavviso al datore di lavoro, salva l’applicazione della legge n. 146/1990 nei servizi pubblici essenziali, per i quali permane l’obbligo di preavviso e di garanzia delle prestazioni indispensabili.
Le conseguenze del licenziamento illegittimo. Il licenziamento irrogato in violazione di tali principi comporta la nullità del provvedimento e l’applicazione della tutela reintegratoria piena ex art. 18, comma 1, St. lav. Il datore di lavoro è quindi tenuto: alla reintegrazione immediata del lavoratore nel posto di lavoro; al risarcimento integrale del danno pari alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino alla reintegra, con un minimo di cinque mensilità; **al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo di estromissione. Si tratta, in sostanza, di una tutela di natura reale e patrimoniale con effetti fortemente dissuasivi rispetto a condotte datoriali repressive della libertà collettiva.
Considerazioni sistematiche e impatto applicativo. La sentenza n. 11347/2025 assume particolare rilievo negli ambienti di lavoro privi di rappresentanza sindacale aziendale o caratterizzati da debolezza organizzativa delle sigle tradizionali, poiché riconosce ai lavoratori la possibilità di esprimere in forma diretta la propria iniziativa collettiva. La Corte ha dunque ribadito che la libertà sindacale non è monopolio delle organizzazioni sindacali, ma un diritto diffuso che appartiene alla collettività dei lavoratori, ogniqualvolta essi agiscano per la tutela di interessi comuni nel rispetto delle regole di convivenza civile e produttiva. In conclusione, la Suprema Corte afferma che uno sciopero può qualificarsi illegittimo solo quando: arrechi pregiudizio irreversibile all’attività produttiva (un danno grave e permanente alla capacità economica dell’impresa); comporti distruzione di beni o impianti; **metta in pericolo la vita o la sicurezza delle persone. In assenza di tali effetti, l’astensione collettiva, anche spontanea e non formalmente proclamata, deve ritenersi pienamente lecita e costituzionalmente garantita.
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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