top of page

Ecco il sindacato che può costituire una rappresentanza sindacale aziendale. Le tre opzioni, ne basta anche una, in gioco

27 ott
Tempo di lettura: 5 min

La sentenza n. 27541 del 22 ottobre 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta una questione di particolare rilievo per il diritto sindacale: il diritto di costituire una rappresentanza sindacale aziendale (RSA) anche per le organizzazioni che non abbiano sottoscritto il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva e che non abbiano partecipato alle relative trattative. La decisione si inserisce nel percorso di progressiva evoluzione dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, alla luce degli interventi della Corte costituzionale, e mira a impedire che l'accesso alle prerogative sindacali sia condizionato esclusivamente dalla volontà del datore di lavoro di ammettere o meno una determinata organizzazione al tavolo negoziale.


Il superamento di un criterio esclusivamente negoziale. La controversia nasce dal ricorso della FL.UN. C.U.B. di Milano e Provincia, che lamentava l'esclusione dalla negoziazione collettiva e, conseguentemente, il mancato riconoscimento del diritto di costituire una propria RSA presso l'azienda interessata. Il quadro normativo era già stato modificato dalla sentenza n. 231 del 2013 della Corte costituzionale, che aveva riconosciuto rilevanza anche alla partecipazione alle trattative, oltre alla firma del contratto collettivo applicato. Successivamente, la sentenza costituzionale n. 156 del 2025 ha ampliato ulteriormente le possibilità di accesso alla tutela sindacale, includendo le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La Cassazione, con la pronuncia in esame, dà concreta attuazione a quest'ultimo intervento, chiarendo che la rappresentatività effettiva può costituire un autonomo titolo per la costituzione della RSA. Il principio di fondo è condivisibile: un sindacato non può essere privato delle prerogative previste dallo Statuto dei lavoratori per il solo fatto di essere stato escluso dalla contrattazione. Diversamente, il datore di lavoro potrebbe incidere indirettamente sulla libertà sindacale, decidendo quali organizzazioni ammettere alle trattative e quali, invece, lasciare prive di strumenti di tutela in azienda.


La rappresentatività deve essere effettiva e verificabile. La sentenza, tuttavia, non riconosce automaticamente il diritto alla costituzione di una RSA a qualsiasi organizzazione sindacale, né considera sufficiente la sola presenza di iscritti in una determinata azienda.La Corte individua il perimetro della comparazione nel settore produttivo in cui opera concretamente l'impresa, valutato su scala nazionale. Non è quindi sufficiente dimostrare una significativa presenza locale o aziendale: occorre provare una rappresentatività effettiva, stabile e qualificata nel settore di riferimento. Particolarmente importante è il criterio di misurazione indicato dalla Cassazione. La valutazione deve fondarsi, prioritariamente, sulla considerazione congiunta di due elementi: a) il dato associativo, rappresentato dalle iscrizioni o dalle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, e b)  il dato elettorale, costituito dai voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, ove disponibili. Quando entrambi i dati sono disponibili, omogenei e attendibili, la Corte indica come criterio prioritario la loro media aritmetica, con pari peso dei due elementi. Il risultato deve poi essere confrontato con la media di rappresentatività espressa dai sindacati che hanno sottoscritto il contratto collettivo cosiddetto leader nel settore considerato. La decisione precisa, inoltre, che non è automaticamente applicabile la soglia del cinque per cento prevista per l'accesso alla contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego e richiamata in altri sistemi di misurazione. In assenza di una specifica previsione legislativa, tale percentuale non può essere trasformata in un requisito obbligatorio per la costituzione della RSA. Questa impostazione cerca un equilibrio tra due esigenze: garantire il pluralismo sindacale ed evitare che la tutela promozionale prevista dallo Statuto sia riconosciuta senza un'effettiva consistenza rappresentativa.


Gli effetti pratici e i limiti della pronuncia. Un aspetto decisivo della sentenza riguarda l'onere della prova. Spetta al sindacato che rivendica il diritto alla costituzione della RSA allegare e dimostrare la propria rappresentatività al momento dell'iniziativa dei lavoratori. La prova può essere fornita con ogni mezzo idoneo, comprese presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Si tratta di un passaggio importante, perché la pronuncia non si limita ad affermare un principio generale di libertà sindacale, ma indica anche gli elementi attraverso i quali tale libertà può trovare concreta attuazione. Resta, tuttavia, un problema operativo: nel settore privato non esiste un sistema generale di rilevazione e certificazione della rappresentatività applicabile indistintamente a tutte le organizzazioni. L'accertamento potrà quindi richiedere valutazioni complesse e, in caso di contestazione, un intervento giudiziario. La stessa Cassazione riconosce l'esigenza di un intervento organico del legislatore, capace di disciplinare criteri, procedure e modalità di misurazione della rappresentatività. La soluzione giurisprudenziale rappresenta pertanto un passo avanti, ma non elimina tutte le incertezze applicative. Nel caso concreto, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Non ha dunque riconosciuto direttamente e definitivamente il diritto della ricorrente a costituire la RSA: ha stabilito i criteri giuridici che dovranno guidare il nuovo esame della controversia.


Conclusioni. Sulla base della sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27541 del 22 ottobre 2026, il punto fondamentale è il seguente: un'organizzazione sindacale può costituire una RSA anche senza aver firmato il contratto collettivo aziendale e senza aver partecipato alle trattative, purché dimostri di essere comparativamente tra le più rappresentative a livello nazionale nel settore in cui opera l'impresa. 


I requisiti fondamentali, in sintesi


Elemento

Che cosa occorre

1. Iniziativa dei lavoratori

La RSA deve essere costituita su iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.

2. Settore di riferimento

La rappresentatività va verificata nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa, su scala nazionale.

3. Rappresentatività sindacale

Il sindacato deve dimostrare una rappresentatività effettiva, stabile e qualificata, comparativamente preminente nel settore.

4. Iscritti e deleghe

Si considera il dato associativo, ossia le adesioni e le deleghe per i contributi sindacali.

5. Voti elettorali

Ove disponibili, si considerano anche i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU o RSA.

6. Metodo di confronto

Quando i dati associativi ed elettorali sono entrambi disponibili, omogenei e attendibili, si calcola la loro media, attribuendo il 50% a ciascuno, e la si confronta con quella dei sindacati firmatari del CCNL leader del settore.

7. Prova

Spetta al sindacato dimostrare che possedeva i requisiti di rappresentatività nel momento in cui i lavoratori hanno promosso la costituzione della RSA.

8. Dimensioni aziendali

Devono essere rispettati i requisiti dimensionali e gli altri presupposti previsti dagli artt. 19 e 35 dello Statuto dei lavoratori.


Attenzione a tre punti decisivi. Non è necessario essere il sindacato numero uno in assoluto. La sentenza ammette che più organizzazioni possano possedere una rappresentatività comparativamente preminente. Non esiste una soglia automatica del 5%. La Cassazione esclude che tale percentuale costituisca un requisito obbligatorio per la RSA.

Il solo numero degli iscritti in azienda non basta. Occorre dimostrare una rappresentatività nazionale qualificata nel settore pertinente, attraverso dati comparabili e prove attendibili. 

Infine, restano valide le altre due vie previste dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori: la firma del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva oppure la partecipazione alle trattative per quel contratto come rappresentante dei lavoratori dell'azienda. In pratica: un sindacato che non ha firmato il contratto e non ha partecipato alle trattative deve dimostrare la propria rappresentatività nazionale nel settore e rispettare gli altri requisiti di legge. 


Commenti


bottom of page