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Fondo pensione aperto o Piano Individuale Pensionistico.


La decisione deve essere valutata attentamente, tenendo conto soprattutto dei costi, delle caratteristiche delle linee di investimento, del profilo di rischio personale e dell'orizzonte temporale che separa il lavoratore dal pensionamento. Resta fermo il requisito generale previsto dalla disciplina della previdenza complementare secondo cui il trasferimento della posizione individuale può essere richiesto solo dopo almeno due anni di permanenza nella forma pensionistica che si intende lasciare, salvo i casi particolari previsti dalla legge. Uno degli aspetti più rilevanti nella valutazione riguarda i costi di gestione, che incidono in modo significativo sul capitale accumulato nel lungo periodo. Secondo i dati della COVIP, l'Indice Sintetico dei Costi (ISC) medio su un orizzonte decennale è pari allo 0,47% per i fondi negoziali, all'1,36% per i fondi pensione aperti e al 2,17% per i PIP. Anche differenze percentuali apparentemente contenute possono ridurre sensibilmente il montante finale quando l'investimento si protrae per molti anni. Il trasferimento può risultare vantaggioso solo in presenza di specifiche esigenze. Ad esempio, un lavoratore giovane, con un lungo orizzonte temporale e una maggiore propensione al rischio, potrebbe preferire un fondo che offra comparti con una più elevata esposizione ai mercati azionari, nella prospettiva di conseguire rendimenti potenzialmente superiori, pur senza alcuna garanzia di risultato. Al contrario, chi è prossimo al pensionamento potrebbe orientarsi verso strumenti che privilegiano la conservazione del capitale, purché siano valutati attentamente costi e caratteristiche delle garanzie offerte. Prima di effettuare il trasferimento è quindi opportuno confrontare il costo effettivo del nuovo fondo, le performance nette conseguite nel lungo periodo, la coerenza delle linee di investimento con il proprio profilo di rischio e la possibilità di modificare nel tempo la strategia di investimento. La possibilità di trasferire anche il contributo datoriale rappresenta dunque una maggiore libertà per l'aderente, ma non costituisce, di per sé, un motivo per cambiare fondo. La scelta deve essere frutto di una valutazione consapevole e personalizzata, poiché un trasferimento non adeguatamente ponderato potrebbe rivelarsi meno vantaggioso della permanenza nel fondo negoziale di appartenenza.


Approfondimento PIP e fondi pensione aperti: perché è fondamentale confrontare i costi prima di scegliere. La scelta di uno strumento di previdenza complementare non dovrebbe basarsi soltanto sui rendimenti prospettici o sul nome dell'intermediario che lo propone. Uno degli elementi che incide maggiormente sul capitale accumulato nel tempo è infatti il costo di gestione. Proprio per questo la normativa sulla previdenza complementare impone elevati standard di trasparenza, consentendo agli aderenti di confrontare facilmente le diverse forme pensionistiche. I dati pubblicati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) confermano che, nella maggior parte dei casi, i Piani Individuali Pensionistici (PIP) presentano costi superiori rispetto ai fondi pensione aperti, anche quando entrambi sono commercializzati dalla stessa impresa. Ciò non significa che il PIP sia sempre una scelta meno conveniente, ma rende indispensabile una valutazione preventiva delle caratteristiche del prodotto. Le forme pensionistiche individuali previste dalla legge. La previdenza complementare è disciplinata principalmente dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che individua le diverse forme pensionistiche alle quali il lavoratore può aderire per integrare la pensione obbligatoria. Tra queste (evitando il quasi sempre più conveniente  fondo pensione negoziale) rientrano: a) i fondi pensione aperti, istituiti da banche, società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione e società di intermediazione mobiliare; b) i Piani Individuali Pensionistici (PIP), realizzati mediante contratti di assicurazione sulla vita conformi alla disciplina della previdenza complementare. 

Entrambe le forme consentono l'adesione individuale e sono sottoposte alla vigilanza della COVIP, che verifica il rispetto della normativa e pubblica periodicamente dati comparativi sui costi e sulle caratteristiche dei prodotti. Dal punto di vista fiscale, il legislatore non distingue tra PIP e fondi pensione aperti. Entrambi consentono infatti di beneficiare delle principali agevolazioni previste dal d.lgs. n. 252/2005: deducibilità dei contributi versati dal reddito complessivo entro il limite annuo previsto dalla legge; tassazione agevolata dei rendimenti maturati rispetto alla fiscalità ordinaria delle rendite finanziarie, secondo il regime stabilito dalla normativa vigente;  **tassazione agevolata delle prestazioni pensionistiche, con aliquota che si riduce progressivamente in funzione dell'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, nei limiti fissati dalla legge.  Pertanto, sotto il profilo fiscale, PIP e fondi pensione aperti risultano sostanzialmente equiparati. L'Indice Sintetico dei Costi. Per consentire agli aderenti di confrontare prodotti diversi, la COVIP ha introdotto l'Indice Sintetico dei Costi (ISC). L'ISC rappresenta il costo complessivo sostenuto dall'iscritto ed è espresso in percentuale annua. Esso comprende le principali spese che gravano sulla posizione individuale e viene calcolato su diversi orizzonti temporali (2, 5, 10 e 35 anni), così da rendere confrontabili prodotti con strutture commissionali differenti. L'indice non misura la qualità della gestione né i rendimenti futuri, ma consente di valutare con immediatezza quanto incidano i costi sull'investimento previdenziale. L'elaborazione realizzata da Investimi.com sui dati ufficiali pubblicati dalla COVIP evidenzia una tendenza molto marcata. Confrontando i PIP e i fondi pensione aperti offerti dalle stesse imprese e appartenenti alla medesima categoria di investimento, nella grande maggioranza dei casi il PIP presenta un ISC superiore. Il divario medio rilevato sull'orizzonte decennale è pari a circa 0,75 punti percentuali. Nella previdenza complementare il fattore tempo amplifica l'effetto dei costi. Ogni punto percentuale di spesa in più riduce non soltanto il rendimento dell'anno in corso, ma anche la capacità del capitale di produrre ulteriori rendimenti negli anni successivi. Per questo motivo differenze apparentemente modeste possono tradursi, dopo venti o trent'anni di contribuzione, in una riduzione significativa del montante finale disponibile al momento del pensionamento. Ciononostante un costo più elevato non rende automaticamente il PIP una scelta sbagliata. Alcuni prodotti assicurativi possono infatti offrire caratteristiche specifiche che rispondono a particolari esigenze dell'aderente. Ad esempio, alcuni PIP prevedono comparti collegati a gestioni separate, nelle quali il patrimonio viene amministrato secondo regole tipiche del settore assicurativo e con modalità differenti rispetto ai tradizionali fondi finanziari. Tali soluzioni possono risultare di interesse soprattutto per chi privilegia la stabilità del capitale e ha un orizzonte temporale limitato. La convenienza concreta dipende quindi dall'equilibrio tra costi, caratteristiche della gestione, livello di rischio e obiettivi previdenziali del singolo aderente.


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