L’obbligo di dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale. Le disposizioni decorrono dal 2 agosto 2026. Sanzioni pesanti
- azionesindacalefvg
- 4 giorni fa
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L'intelligenza artificiale è ormai impiegata quotidianamente per assistere clienti, generare testi, creare immagini e video, automatizzare servizi e supportare attività professionali. Proprio per evitare che gli utenti possano essere indotti a credere di interagire con una persona o di trovarsi davanti a contenuti autentici quando invece sono prodotti artificialmente, il legislatore europeo ha introdotto specifici obblighi di trasparenza. Dal 2 agosto 2026 diventeranno infatti applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act à L’AI Act è per l’intelligenza artificiale quello che il GDPR è stato pe i dati personali), una delle norme cardine della disciplina europea sull'intelligenza artificiale, destinata a incidere su un numero crescente di imprese, professionisti e operatori della comunicazione.

. La trasparenza rappresenta uno dei principi ispiratori dell'intero Regolamento e mira a garantire la consapevolezza dell'utente, la fiducia nei servizi digitali, la prevenzione di fenomeni di manipolazione e disinformazione e una corretta attribuzione della responsabilità dei contenuti. Non è quindi sufficiente inserire una clausola nei termini di utilizzo o in una privacy policy: l'informazione deve essere chiara, distinta e facilmente percepibile sin dal primo contatto con il sistema.
Fornitore e deployer: due soggetti con obblighi differenti. L'AI Act distingue due figure fondamentali. Il fornitore (provider) è il soggetto che sviluppa o immette sul mercato un sistema di intelligenza artificiale. Il deployer è invece il soggetto che utilizza tale sistema nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale. La distinzione è particolarmente importante perché gli obblighi di trasparenza possono gravare su entrambi, seppure con contenuti differenti.
Chatbot e assistenti virtuali: obbligo di dichiarare l'interazione con una macchina. Per i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche, il fornitore deve progettare il sistema in modo tale che l'utente sia informato della natura artificiale dell'interlocutore. L'informazione deve essere fornita al più tardi al momento della prima interazione e deve essere facilmente comprensibile. In concreto, potranno essere utilizzate formule quali: "Stai interagendo con un sistema di intelligenza artificiale”; “Assistente virtuale basato su AI”; o altre indicazioni equivalenti, purché chiare e immediatamente riconoscibili. L'obbligo non opera soltanto quando, considerando il contesto, risulti già evidente che l'interazione avviene con un sistema automatizzato.
Contenuti generati dall'AI: marcatura e riconoscibilità. L'articolo 50 impone inoltre ai fornitori di sistemi che generano testi, immagini, audio o video sintetici di predisporre soluzioni tecniche che consentano di identificare tali contenuti come artificialmente generati o manipolati. La marcatura deve essere: leggibile dalle macchine; efficace; interoperabile;
robusta e affidabile, nei limiti della fattibilità tecnica e dello stato dell'arte. Il Regolamento non impone una tecnologia unica, ma richiede che la soluzione adottata consenta il riconoscimento dell'origine artificiale del contenuto.
Deepfake (immagini, video o registrazioni audio create o manipolate mediante intelligenza artificiale in modo da apparire autentiche): obbligo di segnalazione anche senza intento fraudolento. Particolare rilievo assume la disciplina dei deepfake, ossia immagini, video o registrazioni audio create o alterate mediante intelligenza artificiale in modo da apparire autentiche. Chi utilizza un sistema AI per generare o manipolare tali contenuti deve informare il pubblico che essi sono stati artificialmente creati o modificati. L'obbligo sussiste indipendentemente dall'intenzione di ingannare gli utenti. Il Regolamento prevede tuttavia una disciplina attenuata per opere evidentemente artistiche, creative, satiriche o di fantasia: in tali casi è sufficiente una modalità di informazione che segnali la presenza di contenuti artificiali senza compromettere la fruizione dell'opera.
Testi destinati a informare il pubblico. Una previsione particolarmente significativa riguarda i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. Quando tali testi sono generati o manipolati mediante AI, il deployer deve dichiararne l'origine artificiale. Esiste però una rilevante eccezione: l'obbligo non si applica quando il contenuto è stato sottoposto a un processo di revisione o controllo editoriale umano e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. Ciò significa che il semplice utilizzo di strumenti di AI a supporto dell'attività redazionale non comporta automaticamente l'obbligo di etichettatura, purché il testo sia effettivamente verificato e approvato da un responsabile editoriale (Questa è probabilmente la disposizione più delicata e più discussa dell'art. 50 dell'AI Act, perché incide direttamente sull'attività di giornalisti, editori, blog, siti di informazione e, più in generale, di chi produce contenuti destinati al pubblico. Cosa si intende per "testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale". L'espressione è volutamente ampia. Vi rientrano, ad esempio: articoli di giornale; notizie pubblicate su siti di informazione; comunicazioni riguardanti fatti di cronaca; approfondimenti su politica, economia, salute, ambiente, giustizia o sicurezza; contenuti diffusi attraverso piattaforme digitali aventi finalità informativa. La ratio è quella di tutelare l'affidabilità dell'informazione e di consentire al pubblico di conoscere se il contenuto sia stato prodotto da una macchina oppure da una persona. L'obbligo non è limitato ai casi in cui l'articolo sia stato scritto integralmente dall'intelligenza artificiale, ma può riguardare anche testi significativamente modificati mediante sistemi AI. L'obbligo di dichiarare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non si applica quando ricorrono congiuntamente due condizioni: il contenuto è stato sottoposto a un processo di revisione o di controllo editoriale da parte di una persona; una persona fisica o una persona giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione. Le due condizioni devono essere entrambe presenti. In altri termini, il responsabile deve fare proprio il contenuto pubblicato e assumendone la responsabilità).
Obblighi organizzativi per imprese e professionisti. Per le organizzazioni che impiegano sistemi di intelligenza artificiale il primo passo consiste nella ricognizione degli strumenti utilizzati. Occorre individuare: quali sistemi AI sono presenti nei processi aziendali; se l'impresa opera come provider, deployer o in entrambe le qualità; quali sistemi interagiscono con clienti, utenti o consumatori; quali contenuti vengono generati o modificati mediante AI.
Successivamente sarà necessario adeguare procedure interne, informative, contratti con i fornitori tecnologici e modalità operative, assicurando che gli obblighi di trasparenza siano rispettati in maniera effettiva e documentabile.
Il regime sanzionatorio. L'AI Act prevede un articolato sistema di sanzioni amministrative che dovrà essere applicato dalle autorità competenti degli Stati membri. Per numerose violazioni del Regolamento sono previste sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo dell'impresa, se superiore, mentre per le pratiche vietate le sanzioni possono raggiungere importi ancora più elevati. Le autorità dovranno comunque applicare criteri di proporzionalità, tenendo conto anche delle dimensioni dell'impresa e della gravità della violazione.
Dottrina e stato della giurisprudenza. Poiché il Regolamento (UE) 2024/1689 è di recente introduzione e gli obblighi dell'articolo 50 diverranno applicabili dal 2 agosto 2026, non risulta ancora formata una giurisprudenza di legittimità consolidata della Corte di cassazione né della Corte di giustizia dell'Unione europea specificamente riferita a tali disposizioni. Analogamente, allo stato non si registrano circolari ministeriali italiane di carattere generale che abbiano definito in modo stabile l'interpretazione dell'articolo 50. La lettura prevalente della dottrina è tuttavia univoca nel ritenere che la trasparenza costituisca un principio essenziale dell'AI Act: l'utente deve poter distinguere, con immediatezza e senza ambiguità, tra un'interazione umana e una automatizzata e conoscere quando un contenuto è stato generato o significativamente manipolato mediante intelligenza artificiale, salvo le specifiche eccezioni previste dal Regolamento.




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