top of page

Guida per i lavoratori dipendenti. L’infortunio sul lavoro, quando il datore paga per l’errore del dipendente

Nel sistema italiano di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro non si arresta di fronte all’errore umano del dipendente. Al contrario, l’ordinamento considera l’eventuale disattenzione, imprudenza o imperizia del lavoratore come un rischio tipico dell’attività produttiva, che il datore è tenuto a prevedere e governare attraverso un’organizzazione sicura, una formazione adeguata e una puntuale valutazione dei rischi.

Questo principio trova il suo fondamento nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che attribuisce al datore di lavoro una vera e propria posizione di garanzia: egli è il soggetto obbligato a impedire il verificarsi di eventi lesivi per l’integrità psico-fisica dei lavoratori.


Errore del lavoratore e responsabilità del datore. La giurisprudenza penale di legittimità è costante nell’affermare che il datore di lavoro risponde dell’infortunio sul lavoro anche quando l’evento sia stato materialmente causato da una condotta imprudente del dipendente, se tale condotta era prevedibile ed evitabile mediante adeguate misure di prevenzione. Gli articoli 18, 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 impongono al datore di lavoro obblighi precisi e non delegabili in materia di valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, di informazione chiara e comprensibile sui pericoli specifici, di formazione sufficiente e adeguata alle mansioni svolte e di addestramento pratico all’uso corretto di attrezzature e macchinari. Quando tali obblighi non vengono rispettati, l’errore del lavoratore non è considerato una scelta autonoma, ma l’effetto diretto di una carenza organizzativa. In altri termini, la legge presume che il lavoratore abbia sbagliato perché non è stato messo nelle condizioni di operare in sicurezza. La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, ha chiarito che il datore risponde a titolo di colpa specifica per violazione delle norme antinfortunistiche, proprio perché queste hanno la funzione di prevenire anche le disattenzioni e le manovre errate del personale.


Ricordatevi: La sicurezza deve coprire anche l’errore umano. Un principio cardine della prevenzione è che il sistema di sicurezza aziendale deve essere costruito tenendo conto del fattore umano. Non è sufficiente confidare nell’attenzione del singolo lavoratore.

Per esempio, se un operaio utilizza in modo scorretto un macchinario e subisce un infortunio, il datore di lavoro non può limitarsi a sostenere che il dipendente “avrebbe dovuto fare più attenzione”. Occorre verificare se il lavoratore fosse stato formato specificamente su quella macchina, se fossero state fornite istruzioni operative scritte, se i rischi fossero stati valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), se l’attrezzatura fosse conforme e dotata dei necessari dispositivi di protezione e se vi fosse un’adeguata vigilanza sull’uso corretto.  In assenza di anche uno solo di questi elementi, la responsabilità resta in capo al datore di lavoro, poiché la sicurezza deve essere garantita anche contro le possibili imprudenze di chi lavora.


Quando il datore di lavoro non è responsabile: “La condotta abnorme”. L’unica ipotesi in cui la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa è quella della cosiddetta condotta abnorme del lavoratore. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il comportamento del dipendente è abnorme solo quando è del tutto estraneo alle mansioni affidate, attiva un rischio eccentrico, non governabile dal datore ed è imprevedibile e illogico rispetto al ciclo lavorativo. Si parla, quindi, di condotta esorbitante quando il lavoratore crea un pericolo nuovo, completamente avulso dall’organizzazione aziendale. Un esempio tipico è quello dell’impiegato amministrativo che, senza alcuna ragione lavorativa, decide di salire sul tetto dell’edificio per sistemare un’antenna o delle tegole. In questi casi, il nesso di causalità tra l’omissione datoriale e l’evento lesivo si interrompe. Tuttavia, se l’azione del lavoratore rientra anche solo marginalmente nelle attività lavorative, l’imprudenza non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore.


Il caso della cassa acustica caduta: cosa ha deciso la Cassazione. Un caso emblematico affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda un lavoratore di un club sportivo rimasto gravemente ferito durante un intervento di manutenzione su un impianto audio. Il dipendente, su indicazione di un socio del club, era intervenuto su una cassa acustica fissata in alto. Durante l’operazione, la cassa si è staccata dai supporti, colpendolo violentemente alla spalla. I giudici hanno confermato la responsabilità del datore di lavoro perché l’intervento era stato affidato a personale privo di formazione specifica, non era stato valutato il rischio legato ai carichi sospesi, mancavano procedure operative sicure e

non vi era stata alcuna vigilanza sull’esecuzione dei lavori. La difesa, fondata sull’imprudenza del lavoratore, è stata respinta. La Corte ha ribadito che l’evento si è verificato proprio perché il datore non aveva governato la sfera di rischio connessa alla manutenzione dell’impianto. Per evitare la condanna, l’azienda avrebbe dovuto individuare preventivamente il pericolo di caduta dei carichi, formare il lavoratore sulle corrette tecniche di fissaggio, verificare le competenze tecniche del personale e controllare lo svolgimento delle attività pericolose.


Responsabilità condivisa: cosa succede se i titolari sono più di uno. Nelle realtà complesse, come associazioni, club sportivi o società, possono esistere più soggetti titolari della posizione di garanzia. In questi casi, la responsabilità per la sicurezza non si diluisce, ma si estende a tutti coloro che esercitano poteri decisionali o di spesa. La giurisprudenza chiarisce che ciascun soggetto apicale risponde per non aver impedito l’evento lesivo, salvo che dimostri l’esistenza di una delega di funzioni valida, specifica, scritta e accompagnata da reali poteri di intervento. Non è sufficiente una delega verbale, fare affidamento sull’iniziativa di un socio o ritenere che altri abbiano già provveduto alla formazione o alla valutazione dei rischi. Nel caso esaminato, il fatto che l’ordine fosse stato impartito da un socio non ha esonerato il datore di lavoro ufficiale dalle sue responsabilità. Le carenze in materia di formazione e valutazione dei rischi sono state considerate strutturali e imputabili all’intero vertice dell’organizzazione.


In sintesi🡪 Per il lavoratore dipendente, questo quadro normativo e giurisprudenziale offre una tutela forte: l’infortunio non viene mai valutato in modo semplicistico come “errore personale”. Per il datore di lavoro, invece, il messaggio è chiaro: la prevenzione non è un adempimento formale, ma un dovere sostanziale. Solo un’organizzazione realmente sicura, capace di anticipare anche l’errore umano, può ridurre il rischio di infortuni e di gravi responsabilità civili e penali.


A domanda rispondi. Qual è la prevedibile responsabilità del presidente di una cooperativa sociale?  Nelle cooperative sociali il presidente (o il CdA, se con poteri gestionali) è normalmente titolare della posizione di garanzia ex D.lgs. 81/2008, quindi risponde personalmente degli obblighi di sicurezza, non può invocare la natura “mutualistica” o “non profit” della cooperativa e non può scaricare la responsabilità sui soci o sui lavoratori. Questo è un punto fermo della giurisprudenza. Il presidente può ridurre (non azzerare automaticamente) il rischio di responsabilità con una delega di funzioni, ma solo se rispetta requisiti molto stringenti. La delega è disciplinata dall’art. 16 del D.lgs. 81/2008. La delega libera il delegante dalla responsabilità solo se è scritta (niente deleghe verbali o implicite). La delega deve essere un atto formale, datato e sottoscritto, deve essere specifica (indicare con precisione quali funzioni vengono delegate - es. formazione, DVR, vigilanza, DPI, lavori in quota). Non sono ammesse deleghe “onnicomprensive” e vaghe. Il delegato deve essere un soggetto tecnicamente competente (deve avere esperienza, titoli, formazione coerente), non può essere un “prestanome”.  Il delegato deve avere reali poteri di intervento e di spesa (senza budget autonomo la delega è nulla) quindi deve poter fermare lavori, acquistare DPI, attivare corsi e chiamare consulentiLa delega deve essere accettata per iscritto dal delegato e conosciuta all’interno dell’organizzazione (lavoratori e preposti devono sapere chi è il referente della sicurezza).  Se anche uno solo di questi requisiti manca, la delega non produce effetti scriminanti. Attenzione però🡪  Anche con una delega perfetta, alcuni obblighi restano sempre in capo al presidente. Non sono delegabili la valutazione di tutti i rischi (DVR) e la nomina dell’RSPP. Su questi punti, la responsabilità resta diretta e personale. In ogni caso la delega non elimina il dovere di vigilanza. Questo è l’errore più frequente. Anche con una delega valida, il presidente conserva un obbligo di vigilanza “alta”: deve verificare che il delegato operi davvero; deve intervenire se emergono criticità evidenti; non può “disinteressarsi” della sicurezza.  Se il delegato è inerte, incapace o palesemente inadempiente, e il presidente non interviene, la responsabilità ritorna su di lui. La Cassazione parla chiaramente di culpa in vigilando. La delega può sollevare il presidente dalla responsabilità penale quando l’infortunio deriva da una specifica violazione rientrante nelle funzioni delegate, il delegato aveva poteri reali e li ha gestiti male o non li ha esercitati e il presidente non aveva segnali evidenti di disfunzione. Nelle cooperative sociali il rischio aumenta quando il presidente è “di fatto” operativo, i ruoli sono fluidi, le decisioni sono informali e la sicurezza è affidata a un socio senza reali poteri di spesa. In questi contesti, la delega fittizia è sistematicamente disapplicata dai giudici.


Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


Commenti


bottom of page