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I limiti all’utilizzo di investigatori privati nel controllo dei lavoratori. Tutela del patrimonio e dignità del dipendente


L'equilibrio tra le prerogative datoriali e i diritti del lavoratore costituisce una delle principali tensioni del diritto del lavoro contemporaneo, soprattutto in relazione all’utilizzo di strumenti di controllo. In tale cornice si colloca il dibattito, sempre attuale, sulla legittimità dell’impiego di investigatori privati da parte delle aziende per accertare comportamenti illeciti dei dipendenti. La giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, delineato i confini entro cui tali controlli possono ritenersi ammissibili, ponendo l’accento sulla necessità di un bilanciamento tra l’interesse datoriale alla tutela del patrimonio (materiale e immateriale) dell’impresa e i diritti fondamentali del lavoratore, quali la dignità, la riservatezza e la libertà personale. In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha affermato che l’investigazione privata può costituire uno strumento lecito solo se attivata sulla base di sospetti ragionevoli e fondati, in un’ottica strettamente difensiva, escludendo categoricamente i controlli generalizzati o meramente esplorativi. Il presente contributo analizza l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, con specifico riferimento ai casi di presunto abuso dei permessi previsti dalla L. 104/1992, alla luce del divieto di controllo sull’attività lavorativa sancito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e dei principi espressi dalla Corte di Cassazione.


L’impiego di agenzie investigative da parte del datore di lavoro costituisce una tematica centrale nell’ambito del bilanciamento tra il potere di controllo del datore e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, come previsto dall’art. 41 Cost.  (L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali), in relazione all’art. 2 e all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970). È principio consolidato che i controlli a distanza sui lavoratori non possono avere per oggetto diretto la prestazione lavorativa (cosiddetti “controlli sull’attività”), ma devono essere finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale o alla prevenzione di condotte illecite (i cosiddetti “controlli difensivi”). L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella sua formulazione riformata dal D.lgs. n. 151/2015, vieta espressamente l’uso di strumenti di controllo che abbiano come finalità diretta la sorveglianza dell’attività lavorativa, se non previo accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Tale norma non si applica tuttavia ai controlli difensivi, cioè volti ad accertare comportamenti illeciti già sospettati e non generici o meramente preventivi. In tale prospettiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha progressivamente riconosciuto la liceità dell’uso di agenzie investigative private, purché rispettino determinati limiti sostanziali e procedurali. (Cass. civ., sez. lav., 23 ottobre 2018, n. 26826: ha ribadito che i controlli difensivi sono legittimi quando vi sia il sospetto fondato di condotte extra lavorative illecite, e che non rientrano nell'ambito del divieto ex art. 4 St. lav.)


Controlli sui permessi ex Legge 104/1992. In riferimento ai permessi ex Legge n. 104/1992, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene lecito il controllo investigativo, trattandosi non di un controllo sull’attività lavorativa, bensì della verifica della corretta fruizione di un diritto legato all’assistenza di soggetti disabili, fruizione che incide sulla fiducia nel rapporto di lavoro. (** Cass. pen., sez. VI, 7 luglio 2016, n. 38210: ha affermato che l’abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 costituisce reato di truffa aggravata ai danni dell’ente previdenziale o del datore di lavoro. **Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2017, n. 5953: ha sancito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che, durante i permessi, svolga attività non compatibili con l’assistenza al familiare disabile.) In tale contesto, l’attività dell’investigatore privato è lecita se volta a verificare il comportamento extra lavorativo del dipendente che usufruisce di tali permessi in modo scorretto, integrando una violazione fiduciaria grave e potenzialmente un illecito penale.


Presupposti della liceità: i fondati sospetti. Affinché l’attività investigativa sia legittima, non è sufficiente un generico sospetto, né può essere giustificata da controlli generalizzati o preventivi. La giurisprudenza esige la presenza di “fondati e ragionevoli sospetti”, che costituiscano un inizio di prova idoneo a motivare il controllo. (**Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 2023, n. 33809: ha affermato che l’incarico investigativo è ammissibile solo in presenza di “elementi oggettivi e concreti che inducano il datore a dubitare della correttezza del lavoratore nella fruizione dei permessi”). La Corte ha chiarito che il controllo investigativo può avvenire anche a tutela della reputazione aziendale, concetto che rientra nella nozione ampia di "patrimonio aziendale", comprendente anche beni immateriali quali l'immagine pubblica dell’impresa.


Limiti e garanzie: privacy e dignità del lavoratore. L’attività investigativa deve svolgersi nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e minimizzazione dei dati, come stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice della privacy (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018). L’investigatore non può invadere la sfera privata del lavoratore, né utilizzare strumenti invasivi (es. intercettazioni, pedinamenti eccessivi, riprese non autorizzate in luoghi privati), pena la illegittimità della prova e la potenziale responsabilità penale o civile.


Conclusioni. L’utilizzo di investigatori privati da parte del datore di lavoro è ammesso solo in presenza di fondati sospetti e deve essere finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale, senza sfociare in un controllo sull’attività lavorativa. L’abuso dei permessi ex L. 104/1992 legittima, in presenza di elementi concreti, l’attività investigativa e può portare a conseguenze gravi per il dipendente, incluse il licenziamento per giusta causa e responsabilità penale.



Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore. 


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