"Il diritto di critica tra libertà costituzionale e tutela dei diritti della personalità: un equilibrio tra espressione e dignità"
- azionesindacalefvg
- 6 ago 2025
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Il “diritto di critica” rientra nella più generale libertà di espressione, tutelata dall’art. 21 della Costituzione (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione) dall’art. 10 CEDU (Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera) e dall’art. 1 dello Statuto dei Lavoratori (I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge)

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4530 del 10 novembre 2022, depositata il 2 febbraio 2023, ha delineato le differenze tra il diritto di cronaca e quello di critica e da qui noi partiamo. A differenza della cronaca la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato all'oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2005, n. 13264; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2000, n. 7499), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata. Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. **La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. La continenza sostanziale ha, dunque, riguardo alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale a esso. Il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. D'altro canto, esso non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. Nell'ambito di siffatta operazione ermeneutica, secondo un consolidato insegnamento, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere.
Ribadiamolo ancora🡪 La critica è un’interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse ed ha il fine non di informare ma di interpretare l’informazione, ovvero, muovendo da un fatto storico, fornire giudizi e valutazioni di carattere personale. La critica ha sempre una incomprimibile potenzialità lesiva nei confronti del destinatario”. Essa rappresenta un diritto costituzionale che va bilanciato con altri diritti di pari rilevanza costituzionale (onore e reputazione). Ha due limiti: Continenza sostanziale (veridicità del fatto interpretato) e formale (correttezza e misura del linguaggio). A tal riguardo, “la giurisprudenza ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione” (Cass. 10864/2025, cit.).
Nell’ambito del lavoro si è affermato che il limite della continenza può dirsi “esemplificativamente superato ove si attribuiscano all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l’addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (Cass. 10864/2025, cit.). Quanto alla “pertinenza”, si è affermato che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela: “nel rapporto di lavoro è sicuramente interesse meritevole quello che si relazioni direttamente o indirettamente con le condizioni del lavoro e dell’impresa, come le rivendicazioni di carattere sindacale o le manifestazioni di opinione attinenti al contratto di lavoro, mentre sono suscettibili di esondare dal limite della pertinenza le critiche rivolte al datore di lavoro, magari afferenti le sue qualità personali, oggettivamente avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente mirate a ledere la sua onorabilità” (Cass. 10864/2025, cit.). L’avvenimento rispetto al quale si esprime il giudizio deve stimolare l’interesse pubblico alla conoscenza delle varie opinioni a favore o contrarie ad esso
Attenzione ai social. Stante l’attuale diffusione e rilevanza di nuovi mezzi di comunicazione, si ricorda che i limiti al diritto di critica devono essere rispettati anche nel caso di espressioni pubblicate su Facebook (Cass. 27 aprile 2018, n. 10280, che ha evidenziato la “idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica”), mentre appare criticabile la differente posizione della giurisprudenza nell’ipotesi di comunicazioni su chat private (fondata sulla natura “chiusa” delle conversazioni in esse contenute), in quanto tale differente valutazione comporta, inevitabilmente, un sacrificio di valori giuridici (onore e reputazione) di indubbio rilievo costituzionale.
Il diritto di critica in ambito sindacale. In ambito sindacale, il diritto di critica trova ulteriore fondamento sia nell’art. 39 della Costituzione (l’organizzazione sindacale è libera) sia nell’art. 14 dello Statuto dei Lavoratori, (Il diritto di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro). Nel contesto sindacale il diritto di critica assume particolare rilevanza stante il ruolo fondamentale svolto dai sindacalisti. Si tratta di un aspetto già affrontato più volte dalla giurisprudenza riconoscendone l’esercizio entro i principi dell’art. 21 Cost., ma nel rispetto dei limiti posti dell'ordinamento giuridico a tutela dei diritti e delle libertà altrui parimenti tutelati dalla costituzione (cfr. Cass. n. 19350/2003). Quando ad esercitare il diritto di critica è il sindacalista la giurisprudenza rammenta che egli agisce normalmente sotto una doppia veste: quale lavoratore, egli è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, mentre, in relazione all'attività di sindacalista si pone su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, in quanto egli esercita un’attività che è espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto è diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto da parte del sindacalista sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.) di tutela della persona umana. La conseguenza è che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o ai suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare (cfr. Cass. n. 19350/2003; Cass. n. 7471/2012; Cass. n. 18176/2018; Cass. n. 35922/2023). I limiti e le prerogative previste dall’ordinamento giuridico per il sindacalista sono estensibili, secondo la giurisprudenza, anche al RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) in quanto anche tale figura è portatrice di interessi collettivi (Cass. n. 23850/2024).
Un po’ di giurisprudenza
Cass. 4125/2017: Denuncia del lavoratore a autorità giudiziaria su sospetti illeciti aziendali. Ammissibile a condizione che non fosse consapevolmente calunniosa e non avesse scopi di pubblicità esterna
Cass. n. 25759/2017 & n. 14527/2018: Lavoratore che usa espressioni volgari, denigratorie o falsità può legittimare la risoluzione per giusta causa anche se non configurabile diffamazione penalmente
Cass. 10280/2018: Critica espressa su Facebook con espressioni volgari ("mi sono rotta i ****** di questo posto di ******") fu ritenuta diffamazione aggravata a mezzo stampa, giusta causa di licenziamento.
Cass. 21965/2018 e Tribunale di Firenze 16/10/2019: Critiche offensive in chat private chiuse (WhatsApp o gruppi ristretti di lavoro): ritenute legittime in quanto non diffuse a un pubblico indeterminato; rientrano nella riservatezza della corrispondenza privata
Compito del giudice è quello di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario, con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 15060). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397).
Cosa rischia il lavoratore che supera i limiti (continenza sostanziale e/o formale) Licenziamento disciplinare🡪 giusta causa o giustificato motivo per violazione del dovere di fedeltà o per comportamenti lesivi dell’immagine aziendale. Risarcimento danni🡪 All’azienda per l’eventuale danno d’immagine, sia civile che penale (con richiesta danni da terzi coinvolti). Reato di diffamazione 🡪 Se l’offesa è comunicata a più persone o pubblicata su social/online in forma diffusa. Pene pecuniarie o detentive, a seconda della gravità.




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