Il diritto di difesa del lavoratore. Illegittimo il licenziamento quando il dipendente non può accedere ai report investigativi
- azionesindacalefvg
- 24 set 2025
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Un angosciato lavoratore si rivolge ai nostri uffici sindacali per valutare l’ipotesi di una difesa in Tribunale contro un licenziamento per giusta causa. Il provvedimento disciplinare è stato deliberato dopo l’assunzione di un report stilato da una nota agenzia investigativa del territorio. Fin qui, niente di particolarmente insolito.
I fatti. Silvano (nome di fantasia che usiamo per tutelare la privacy del lavoratore) ha ricevuto una contestazione disciplinare per aver svolto, durante le sue visite pomeridiane ai clienti dell’azienda, attività personali estranee ai compiti affidatigli.

L’errore aziendale che, con ogni probabilità. inficerà il licenziamento e restituirà il lavoro a Silvano. Senza entrare nel merito del provvedimento espulsivo, forse perfino meritato, il vizio procedurale commesso dal datore di lavoro sarà, ragionevolmente, il motivo per cui il lavoratore potrà frequentare nuovamente l’ambiente lavorativo che lo ha allontanato. Il procedimento disciplinare, regolato dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 e attivato dal datore di lavoro per contestare i fatti a Silvano non ha osservato quel delicato equilibrio tra il potere disciplinare in capo all’azienda e il diritto di difesa in capo al lavoratore. Per rendere comprensibile la trattazione ci appropriamo della recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sent. 24558 depositata il 4 settembre 2025) che, nel nostro caso, cade proprio a fagiolo. La Suprema Corte, nella pronuncia richiamata ha affermato che il lavoratore ha diritto di accedere alla documentazione investigativa su cui si fonda la contestazione disciplinare, laddove ne faccia richiesta tempestiva e che l’eventuale diniego aziendale invalida tutto il procedimento disciplinare.
In passato non era così; il datore di lavoro era tenuto unicamente a formulare una contestazione chiara, specifica e dettagliata, senza l’obbligo di consegnare le prove raccolte, come le relazioni investigative, le fotografie o le testimonianze (acquisibili solo nella fase giudiziale - Tribunale). Ma si sa, i giudici cambiano opinione come le subrette cambiamo l’abito in scena e la nuova ordinanza, ben per Noi, facilita non poco la difesa di Silvano valorizzando l’effettività del contraddittorio anche nella fase endoprocedimentale
Il nostro ricorso, contro il licenziamento, si focalizzerà proprio sui presupposti enucleati dalla Corte di Cassazione.
In particolare:
Il lavoratore non può essere chiamato a difendersi efficacemente da contestazioni fondate su atti investigativi che gli vengono negati prima della formulazione delle proprie giustificazioni.” Il datore ha l’obbligo di esibire la documentazione rilevante ai fini della contestazione disciplinare (ne va del diritto di difesa del lavoratore). Silvano, senza saperlo, ha operato bene richiedendo (nei canonici cinque giorni previsti dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) di visionare e ottenere copia della relazione investigativa completa; di accedere a eventuali allegati (il materiale fotografico, i video e le testimonianze raccolte); di conoscere gli altri elementi a supporto degli addebiti. Il diniego datoriale a fronte di tale richiesta configura un vizio procedurale rilevante, capace di inficiare l’intero procedimento disciplinare e di determinare l’illegittimità del licenziamento, con le conseguenti tutele reintegratorie e/o risarcitorie previste dal d.lgs. n. 23/2015 o dall’art. 18 St. Lav., a seconda della fattispecie.
I legali di Azione Sindacale sono serenamente convinti che il contenzioso giudiziario di Silvano avrà un esito positivo. La Corte di Cassazione, non è il Tribunale di Vallo della Lucania e sappiamo bene che il pensiero degli Ermellini difficilmente viene disatteso dai Tribunali.
Giocano a favore di Silvano la mancata conoscenza della documentazione che ha reso impossibile, come abbiamo già ribadito, contestare sia la veridicità delle ricostruzioni, sia l’attendibilità del soggetto investigatore, sia la coerenza cronologica dei movimenti descritti ed eventuali errori fattuali o interpretativi.
Ricordiamo, soprattutto alle aziende, che il diritto di difesa, tutelato dall’articolo 24 della nostra Costituzione, esige che il lavoratore possa accedere agli atti su cui si fondano le accuse
Conoscere i propri diritti è importante ma, ancora di più, è esercitarli nel modo corretto. I dirigenti di Azione Sindacale Udine garantiscono ai propri iscritti una tutela gratuita, qualificata e tempi di attesa che non superano, nella peggiore delle ipotesi, le 48 ore.
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