Quando partite IVA e collaborazioni, nascondono un rapporto di lavoro dipendente. Disveliamo, con Azione Sindacale, i diritti nascosti.
- azionesindacalefvg
- 28 mag
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Nel corso della nostra attività sindacale, ci siamo spesso imbattuti in rapporti di lavoro presentati come “autonomi” (partite IVA e collaborazioni continuative) ma, nella sostanza,

perfettamente sovrapponibili a un contratto di lavoro subordinato. In premessa ricordiamo che la legge (principio guida) non si ferma al nomen iuris del contratto e indaga sempre la realtà concreta del rapporto di lavoro (giusta interpretazione dell’articolo 2094 del codice civile🡪 E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore). Secondo la giurisprudenza, il vero elemento distintivo del lavoro subordinato è la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Il lavoratore dipendente non decide liberamente come organizzare la propria attività, ma opera seguendo le indicazioni dell’azienda. La Cassazione ci ricorda che la subordinazione esiste quando il datore di lavoro non si limita a indicare il risultato finale, ma interviene concretamente sul modo in cui il lavoro deve essere svolto. Sono gli indizi che fanno emergere la subordinazione. Non sempre il potere direttivo è evidente, soprattutto nei lavori professionali o intellettuali. Per questo motivo i giudici di legittimità utilizzano una serie di elementi “indiziari” che, valutati nel loro insieme, possono dimostrare l’esistenza di un rapporto subordinato. Tra gli indici più importanti vi sono: l’obbligo di rispettare un orario fisso; la presenza stabile nei locali aziendali; l’utilizzo di strumenti forniti dall’impresa; il compenso fisso mensile; la continuità della prestazione; l’assenza di un reale rischio economico e l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Badate bene, nessuno di questi elementi, preso singolarmente, è decisivo; tuttavia, quando si presentano contemporaneamente, il rapporto è quasi sempre subordinato. (Quando partite IVA e collaborazioni, nascondono un rapporto di lavoro dipendente.) Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa. La Cassazione considera significativo il fatto che il lavoratore svolga attività necessarie e continuative per il funzionamento dell’azienda, operando in coordinamento con gli altri dipendenti e secondo un’organizzazione già predisposta dal datore di lavoro. In pratica, se una persona lavora come parte stabile della struttura aziendale, è più difficile sostenere che si tratti di un collaboratore realmente autonomo. Un grafico con partita IVA che lavora tutti i giorni nella sede dell’azienda, utilizza il computer aziendale, riceve istruzioni quotidiane e deve rispettare orari e ferie stabilite dall’ufficio, potrebbe ben essere considerato un lavoratore subordinato anche se formalmente qualificato come “consulente”. Se invece lavorasse per più clienti, decidesse autonomamente tempi e modalità operative, venisse pagato per il risultato finale e utilizzasse una propria organizzazione, la cosa sarebbe ben diversa. In un eventuale contenzioso conta quello che si definisce: il “principio di effettività”, in altre parole prevale la realtà dei fatti rispetto alle formule utilizzate nel contratto.
Il ruolo delle collaborazioni etero-organizzate. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto una tutela ulteriore per le collaborazioni continuative organizzate dal committente. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede infatti che la disciplina del lavoro subordinato possa applicarsi anche alle collaborazioni prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente quanto a tempi e modalità di esecuzione. Sul punto resta ancora attuale la circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 2016, che ha chiarito come l’etero-organizzazione ricorre quando il collaboratore, pur formalmente autonomo, è inserito stabilmente nell’assetto organizzativo del committente.
Come si può dimostrare la subordinazione. Chi chiede il riconoscimento del lavoro subordinato deve fornire prove concrete del reale funzionamento del rapporto. Le prove più utilizzate sono: e-mail aziendali; ordini di servizio; messaggi con istruzioni operative; badge o registrazioni di accesso; testimonianze dei colleghi e documenti relativi a ferie e turni. La Cassazione riconosce particolare importanza alle testimonianze che dimostrano il rispetto di orari obbligatori, il controllo del datore di lavoro, l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale e la presenza di direttive continue. Il riconoscimento del lavoro come subordinato è molto importante perché il lavoratore può ottenere le tutele previste per i dipendenti, tra cui ferie, malattia, trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e soprattutto tutela contro licenziamenti illegittimi.
Per concludere: Non fatevi rubare i vostri diritti e, se avete sentore che qualcuno lo stai facendo, rivolgetevi, senza indugio, ai dirigenti del team di Azione Sindacale che di furbetti ne hanno scoperti e rieducati parecchi




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